Cassazione Penale, Sentenza n. 20647/2026 del 04/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di dissequestro di macchinari e attrezzature di cantiere (escavatori, pale, container) e delle aree demaniali marittime utilizzate per il trattamento e deposito di fanghi di dragaggio nel porto di Porto Empedocle. I capi d'accusa nel procedimento penale sono frode in pubbliche forniture (art. 356 c.p.) e gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 d.lgs. n.152/2006). La difesa aveva censurato: 1) assenza del nesso di pertinenzialità tra i beni e il reato e carenza del periculum in mora; 2) violazione del principio di proporzionalità perché il sequestro (beni per circa 2.000.000 euro) paralizzerebbe l'attività aziendale; 3) difetto di motivazione sul fumus commissi delicti, anche alla luce della natura dei fanghi come rifiuti non pericolosi e del contratto che prevedeva smaltimento in discariche autorizzate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il terzo motivo relativo al fumus commissi delicti (la motivazione del giudice di merito era ritenuta adeguata su questo punto) e ha invece accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente. Ha ritenuto che il Tribunale per il riesame non avesse correttamente accertato il nesso di pertinenzialità e il periculum in mora richiesti per il sequestro preventivo impeditivo, avendo formulato valutazioni apodittiche sulla strumentalità dei beni senza dimostrare la loro intrinseca e specifica attitudine a agevolare la commissione o la prosecuzione dei reati contestati. Inoltre è stata censurata l'inversione dell'onere probatorio, posto che spetta al pubblico ministero allegare elementi che giustifichino nesso e pericolo. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Agrigento per nuovo esame (ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p.).
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
art. 321, comma 1: "quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati"
Il sequestro preventivo impeditivo richiede due condizioni cumulative: la pertinenzialità del bene rispetto al reato (strumentalità intrinseca, non occasionale) e un periculum in mora concreto e attuale. Il pubblico ministero deve allegare elementi specifici che dimostrino entrambe le condizioni.
art. 325 cod. proc. pen.
principio generale: il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge
Il sindacato della Corte di Cassazione su ordinanze cautelari è limitato ai vizi di diritto e ai difetti motivazionali così gravi da rendere la motivazione manifestamente carente, incoerente o irragionevole.
art. 324, comma 5 cod. proc. pen.
citazione procedurale: competenza per il nuovo giudizio dopo annullamento (rinvio)
In caso di annullamento dell'ordinanza di riesame, la Corte rinvia il procedimento al giudice competente per un nuovo esame ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p.
art. 356 cod. pen.
art. 356 c.p.: (reato di frode in pubbliche forniture) (testo non riportato integralmente nell'atto)
Questo è il capo di imputazione relativo alla presunta alterazione o frode nell'esecuzione di forniture pubbliche; la sua contestazione è nel background del procedimento ma non esime il giudice dall'illustrare il nesso specifico tra beni sequestrati e modalità del reato.
art. 256 d.lgs. n.152/2006
art. 256 d.lgs. n.152/2006: (gestione di rifiuti non autorizzata) (testo non riportato integralmente nell'atto)
Il reato contestato riguarda la gestione illecita di rifiuti; la Corte osserva che, ai fini della pertinenzialità, non rileva la qualificazione (pericoloso o non pericoloso) dei rifiuti quanto la condotta di accumulo reiterato e di deposito con carattere di definitività.
Massime di principio
- Per disporre un sequestro preventivo impeditivo bisogna dimostrare la pertinenzialità strutturale del bene rispetto al reato: non basta la disponibilità occasionale di strumenti ordinari dell'impresa.
- L'onere probatorio circa il nesso di pertinenzialità e il periculum in mora grava sul pubblico ministero: il giudice deve valutare elementi concreti e attuali, non deduzioni astratte.
- Il giudice del riesame deve motivare specificamente perché non sono sufficienti misure meno invasive e spiegare la necessità e l'adeguatezza del sequestro, anche alla luce della tutela della libertà di iniziativa economica e del diritto di proprietà.
- La qualificazione dei rifiuti (pericolosi o non pericolosi) può influire sul quadro probatorio ma non esclude, di per sé, la configurabilità del reato di gestione illecita se sussiste un accumulo reiterato e deposito con carattere di definitività.
- L'inversione dell'onere della prova (esigere dalla difesa la spiegazione dell'uso lecito dei beni) è un vizio: richieste difensive generiche non possono supplire all'assenza di allegazioni probatorie del P.M.
- Se il sequestro è giustificato per rischio di confisca o per concrete indizi che i beni verranno riutilizzati per reati analoghi nello stesso sito, tale esigenza deve essere esplicitata e motivata in modo dettagliato.
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