Sentenza del 28/02/2019 n. 5907 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE Agenzie doganali - Competenza territoriale - Criteri - Importatore indiretto - Applicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Dogane ha impugnato la sentenza della CTR che aveva annullato un avviso di rettifica relativo a maggiori dazi all'importazione. Secondo l'Amministrazione, la competenza territoriale avrebbe dovuto essere individuata in base alla sede dell'importatrice, situata nell'area dell'Ufficio doganale di Roma, e non in base al luogo in cui erano state effettuate le operazioni di importazione, ossia Livorno. L'Agenzia sosteneva inoltre che l'eventuale incompetenza territoriale dell'Ufficio non comportasse l'invalidità dell'atto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Dogane e ha confermato l'annullamento dell'avviso di rettifica emesso dall'Ufficio doganale di Roma. Ha stabilito che, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, la competenza territoriale per la rettifica dell'accertamento doganale spettava alla dogana presso la quale era sorta l'obbligazione tributaria, cioè quella di Livorno, dove si erano svolte le operazioni di importazione. Il principio vale sia per gli atti emessi nei confronti dell'importatore sia per quelli emessi nei confronti del rappresentante indiretto. L'atto emesso dall'Ufficio territorialmente incompetente è annullabile. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.300 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
d.P.R. n. 43 del 1973
La disciplina doganale previgente presuppone una ripartizione territoriale delle competenze tra gli uffici doganali. In assenza di una specifica deroga normativa, la competenza segue il collegamento territoriale con il luogo in cui è sorto il rapporto doganale o si è verificato il fatto rilevante.
d.lgs. n. 374 del 1990, artt. 9 e 11
"L'Ufficio doganale può procedere alla revisione dell'accertamento divenuto definitivo"
La revisione dell'accertamento doganale deve essere effettuata dall'ufficio territorialmente competente, individuato, in via generale, nella dogana presso la quale è sorta l'obbligazione tributaria. La successiva modifica normativa ha introdotto una disciplina nuova, applicabile per il futuro, relativa alla competenza dell'ufficio che effettua verifiche presso l'operatore.
Regolamento (CEE) n. 2913/1992, art. 78
"Dopo aver concesso lo svincolo delle merci l'Autorità doganale può procedere alla revisione della dichiarazione"
Il riferimento all'Autorità doganale non consente di attribuire la revisione a qualunque ufficio nazionale, ma deve essere interpretato come riferito all'autorità competente per territorio secondo il sistema doganale.
d.l. n. 16 del 2012, art. 9, comma 3-decies, convertito dalla l. n. 44 del 2012
La disposizione ha integrato l'art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990 prevedendo, per il futuro, che l'ufficio che effettua verifiche con accesso presso l'operatore possa essere competente alla revisione delle dichiarazioni oggetto del controllo anche se originariamente accertate da un altro ufficio. La norma non è interpretativa e non si applica retroattivamente.
art. 384 c.p.c.
La Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui, per il periodo normativo considerato, la rettifica doganale emessa dall'ufficio territorialmente incompetente è annullabile.
Massime di principio
- Per gli accertamenti doganali soggetti alla disciplina previgente alle modifiche del 2012, la competenza territoriale si individua normalmente presso la dogana in cui sono state svolte le operazioni di importazione e in cui è sorta l'obbligazione doganale, non presso la sede dell'importatore.
- La regola vale anche quando l'atto è notificato al rappresentante indiretto, poiché la posizione del rappresentante non sposta il criterio territoriale collegato all'operazione doganale.
- Un avviso di rettifica emesso da un ufficio territorialmente incompetente può essere annullato, soprattutto quando la competenza territoriale svolge anche una funzione di garanzia per il contribuente e non costituisce una mera regola organizzativa interna.
- Le circolari e le risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria non possono derogare ai criteri legali di competenza territoriale né vincolare il contribuente o il giudice, salvo che esista una specifica base normativa.
- Le modifiche legislative successive, come quella introdotta nel 2012 per le verifiche con accesso presso l'operatore, non possono essere applicate retroattivamente a operazioni e atti anteriori alla loro entrata in vigore.
- In una controversia analoga occorre verificare la data dell'operazione e dell'atto, il luogo della dichiarazione e dell'importazione, l'eventuale esistenza di una delega o deroga normativa e se l'ufficio emittente coincida con quello territorialmente competente secondo la disciplina applicabile.
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