Regolamento (UE) 2024/2921
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2921 della Commissione, del 19 novembre 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'iscrizione di un'indicazione geografica nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione [Nougat de Montélimar (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione iscrive "Nougat de Montélimar" nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143. La Commissione rileva che non sono state presentate opposizioni e che la domanda era stata pubblicata secondo il precedente regime, con applicazione delle nuove regole procedurali. Viene inoltre riconosciuto a Bargues Agro-Industrie un periodo transitorio di cinque anni per continuare a usare determinate denominazioni di vendita già impiegate legittimamente prima della registrazione. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Iscrizione nel registro UE dell’indicazione geografica protetta "Nougat de Montélimar" e concessione di un periodo transitorio per un operatore che utilizza denominazioni anteriori.
Ambito di applicazione
Si applica alla registrazione, ai fini del regolamento (UE) 2024/1143, dell’indicazione geografica "Nougat de Montélimar" (IGP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione. Produce effetti nei confronti degli Stati membri e, in particolare, dell’impresa Bargues Agro-Industrie, stabilita in Francia al di fuori della zona geografica interessata, cui viene riconosciuto un periodo transitorio per l’uso di specifiche denominazioni di vendita. È un atto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; non disciplina in via generale il mercato del prodotto oltre alla registrazione e alla deroga transitoria indicata.
Iscrizione dell’indicazione geografica "Nougat de Montélimar"
Il regolamento di esecuzione della Commissione attua il regolamento (UE) 2024/1143 in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, disponendo l’iscrizione dell’IGP "Nougat de Montélimar" nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione. Il provvedimento segue la pubblicazione della domanda presentata dalla Francia e prende atto dell’assenza di opposizioni nel procedimento applicabile.
Contesto procedurale
Nei considerando la Commissione precisa che la domanda era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del precedente regolamento (UE) n. 1151/2012, essendo stata ricevuta prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. La procedura di opposizione è stata valutata alla luce dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, reso applicabile alla domanda dall’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Non essendo pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione, la Commissione ritiene opportuno procedere alla registrazione.
Iscrizione nel registro UE
L’articolo 1 dispone l’iscrizione di "Nougat de Montélimar" (IGP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. La registrazione comporta l’entrata della denominazione nel sistema europeo di tutela delle indicazioni geografiche, con gli effetti protettivi previsti dal diritto dell’Unione per le indicazioni registrate.
Periodo transitorio per un operatore esistente
L’articolo 2 riconosce a Bargues Agro-Industrie, con sede a Lavercantière in Francia, la possibilità di continuare a utilizzare per cinque anni, a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento, le denominazioni "pâte de nougat Montélimar", "Montelimar nougat paste" e "patanouga Montélimar". Il riconoscimento è giustificato nei considerando dalla circostanza che l’impresa aveva legalmente commercializzato tali denominazioni per oltre cinque anni prima della registrazione e che la questione era emersa nel procedimento nazionale di opposizione; la deroga si fonda sull’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile anche alle domande presentate prima dell’entrata in vigore di tale atto per effetto dell’articolo 90, paragrafo 2.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto precisa inoltre la propria natura di regolamento: è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Iscrizione dell’IGP "Nougat de Montélimar"
L’articolo 1 dispone l’iscrizione dell’indicazione geografica "Nougat de Montélimar" (IGP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Periodo transitorio per Bargues Agro-Industrie
L’articolo 2 autorizza l’impresa Bargues Agro-Industrie, 7 Courtès — 46340 Lavercantière (SIRET: 338 615 958 00018), a continuare a utilizzare le denominazioni "pâte de nougat Montélimar", "Montelimar nougat paste" e "patanouga Montélimar" per cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento.
Decorrenza ed efficacia
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Stabilisce inoltre che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base procedurale e assenza di opposizioni
I considerando richiamano che la domanda di registrazione era stata presentata dalla Francia e pubblicata prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143; non essendo stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 di tale regolamento, applicabile per effetto dell’articolo 90, paragrafo 2, la Commissione procede alla registrazione.
Riconoscimento del diritto transitorio
Nei considerando la Commissione prende atto della comunicazione delle autorità francesi del 22 settembre 2023 relativa all’uso continuativo, per oltre cinque anni, da parte di Bargues Agro-Industrie, di denominazioni di vendita collegate al nougat di Montélimar e relative a un prodotto non conforme al disciplinare. Sulla base dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, viene riconosciuto il periodo transitorio dopo la registrazione.
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