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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2897

Regolamento (UE) 2024/2897 del Consiglio, del 18 novembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2023/1529 concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso

Normativa europea32024R2897

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro sanzionatorio dell’UE nei confronti dell’Iran, estendendo i divieti su beni e tecnologie destinati allo sviluppo di UAV e missili e introducendo un nuovo divieto di operazioni con determinati porti e chiuse. Viene ampliato il congelamento dei fondi per i soggetti coinvolti nei programmi iraniani di UAV e missili o nel trasferimento di tali sistemi alla Russia e ad altri destinatari ostili. Il testo prevede anche deroghe e autorizzazioni per motivi di sicurezza marittima, assistenza a terra e sicurezza aerea, oltre a esenzioni umanitarie e diplomatiche.

Modifica il regolamento (UE) 2023/1529 rafforzando le misure restrittive contro l’Iran per il sostegno militare alla Russia e a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso.

Ambito di applicazione

Si applica a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi in Iran o collegati all’Iran, nonché agli operatori dell’Unione che vendono, forniscono, trasferiscono, esportano o effettuano operazioni finanziarie e commerciali con i soggetti e i beni/tecnologie elencati. Riguarda l’intero territorio dell’Unione e incide su esportazioni verso l’Iran, transito nel territorio iraniano, congelamento di fondi e risorse economiche, operazioni con porti e chiuse elencati, e deroghe/autorizzazioni nazionali in casi specifici. È direttamente applicabile negli Stati membri dal giorno della pubblicazione; l’articolo 2 bis e l’allegato IV colpiscono in particolare i porti iraniani di Amirabad e Anzali dal 18.11.2024. Sono previste esclusioni e deroghe mirate, tra cui sicurezza marittima, esigenze umanitarie, evacuazione/rimpatrio, sicurezza aerea e missioni diplomatiche/consolari.

Regolamento (UE) 2024/2897 del Consiglio, del 18 novembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2023/1529

Il regolamento rafforza il regime restrittivo dell’Unione nei confronti dell’Iran in considerazione del sostegno militare fornito alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina e al supporto a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso. La modifica interviene soprattutto sui divieti relativi a beni e tecnologie utilizzabili per UAV e missili, sui blocchi patrimoniali e su un nuovo divieto di operazioni con specifici porti e chiuse iraniani.

Finalità e contesto normativo

Il testo dà attuazione a una corrispondente modifica della decisione PESC 2024/2894 del Consiglio, adottata il 18 novembre 2024. Nei considerando si sottolinea che l’Iran continua a fornire sostegno militare alla Russia, in particolare mediante la fornitura di UAV e missili, e che per garantire l’applicazione uniforme delle misure in tutti gli Stati membri è necessaria una disciplina direttamente applicabile dell’Unione ai sensi dell’articolo 215 TFUE. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale per non pregiudicarne l’efficacia.

Ambito soggettivo e oggettivo

Le misure si applicano a operatori dell’Unione e a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran o coinvolto nelle attività sanzionate. Il perimetro oggettivo comprende l’esportazione, vendita, fornitura e trasferimento di beni e tecnologie, il transito nel territorio iraniano, il congelamento di fondi e risorse economiche, e i rapporti con infrastrutture portuali e fluviali elencate. Il regime opera su tutto il territorio dell’Unione ed è direttamente vincolante in ciascuno Stato membro.

Divieti su beni e tecnologie destinati a UAV e missili

L’articolo 2, paragrafo 1, viene riscritto in termini più ampi. È vietato mettere a disposizione dell’Iran, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie che possano contribuire alla capacità iraniana di fabbricare gli UAV o i missili elencati nell’allegato II, indipendentemente dalla loro origine unionale. Il divieto copre anche il transito nel territorio dell’Iran dei beni e delle tecnologie esportati dall’Unione. L’allegato II è sostituito da un elenco molto articolato di prodotti e tecnologie sensibili, coerente con le categorie di controllo tipiche dei regimi di non proliferazione e dei controlli all’esportazione.

Divieto di operazioni con porti e chiuse

Con l’inserimento dell’articolo 2 bis, il regolamento introduce un nuovo strumento restrittivo di tipo logistico-portuale. È vietato compiere qualsiasi operazione con i porti e le chiuse indicati nell’allegato IV, ove tali infrastrutture siano controllate da soggetti elencati, da entità partecipate almeno al 50 % da tali soggetti, da soggetti che agiscono per loro conto o su loro indicazione, oppure siano utilizzate per il trasferimento alla Russia di UAV o missili iraniani, o delle relative tecnologie e componenti. Il divieto comprende l’accesso alle strutture e la fornitura di qualsiasi servizio alle navi. L’unica deroga espressamente prevista riguarda i casi di sicurezza marittima, salvataggio di vite, prevenzione o mitigazione urgente di eventi gravi per salute, sicurezza o ambiente, e risposta a catastrofi naturali.

Congelamento dei fondi e criteri di inserimento in elenco

L’articolo 3 continua a prevedere il congelamento dei fondi e delle risorse economiche, ma amplia la platea dei soggetti e i criteri di listing. Rientrano nel congelamento i soggetti dell’allegato III che siano responsabili del programma UAV o missilistico iraniano, che lo sostengano o vi partecipino, ovvero che forniscano o vendano UAV o missili iraniani o tecnologie/componenti correlati, o siano coinvolti nel trasferimento degli stessi alla Russia, a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso, o a soggetti che violano la risoluzione 2216 (2015) del Consiglio di sicurezza ONU. La misura si estende ai soggetti associati alle categorie principali indicate.

Deroghe autorizzative per assistenza a terra e sicurezza aerea

L’articolo 3 quater bis introduce due ipotesi di autorizzazione in deroga. In primo luogo, le autorità competenti possono consentire la messa a disposizione di fondi o risorse economiche alle entità elencate alle voci 10, 11 e 12 dell’allegato III, se necessari per servizi di assistenza a terra definiti dal regolamento (UE) 2018/1139. In secondo luogo, possono autorizzare lo svincolo di fondi congelati o la loro messa a disposizione se necessari per affrontare questioni critiche chiaramente identificate in materia di sicurezza aerea, previa consultazione dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea. Ogni autorizzazione rilasciata deve essere notificata agli altri Stati membri e alla Commissione entro due settimane.

Esenzioni umanitarie, di emergenza e per missioni ufficiali

Con l’articolo 3 septies, il regolamento introduce esenzioni automatiche dal blocco dei fondi per specifiche finalità considerate essenziali. L’articolo 3 non si applica ai fondi e alle risorse economiche necessari per scopi umanitari, evacuazione o rimpatrio, sostegno alle vittime di disastri naturali, nucleari o chimici, voli necessari per partecipare a riunioni volte a ricercare una soluzione politica alla questione del sostegno militare iraniano, o per promuovere gli obiettivi delle misure restrittive, nonché per atterraggio, decollo o sorvolo di emergenza e per viaggi ufficiali in Iran di missioni diplomatiche o consolari di Stati membri o di organizzazioni internazionali immuni in base al diritto internazionale. In tali casi, i soggetti devono informare l’autorità competente entro due settimane dalla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche; lo Stato membro coinvolto è poi tenuto a informare gli altri Stati membri e la Commissione entro due settimane dalla ricezione dell’informazione.

Allegati e applicazione temporale

L’articolo 4 del regolamento originario è soppresso. L’allegato II viene sostituito con un elenco aggiornato e ampliato di beni e tecnologie soggetti a divieto. Viene inoltre aggiunto l’allegato IV, che elenca i porti di Amirabad e Anzali, in Iran, come infrastrutture soggette al divieto di operazioni ai sensi dell’articolo 2 bis, con data di applicazione 18 novembre 2024. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Disposizioni principali

Divieto di esportazione, vendita, trasferimento e transito di beni e tecnologie verso l’Iran

L’articolo 2, paragrafo 1, è sostituito: è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran o per un uso in Iran, beni e tecnologie, anche non originari dell’Unione, che possano contribuire alla capacità dell’Iran di fabbricare gli UAV o i missili elencati nell’allegato II. È inoltre vietato il transito nel territorio dell’Iran dei beni e delle tecnologie esportati dall’Unione.

Nuovo divieto di operazioni con porti e chiuse elencati

È inserito l’articolo 2 bis, che vieta qualsiasi operazione, diretta o indiretta, con i porti e le chiuse elencati nell’allegato IV. L’elenco comprende infrastrutture possedute, gestite o controllate da soggetti già elencati nell’allegato III, da soggetti partecipati al 50 % o più da tali entità, da soggetti che agiscono per loro conto o su loro indicazione, oppure utilizzate per trasferire alla Russia UAV o missili iraniani o tecnologie e componenti correlati. È prevista un’esenzione per navi che necessitano assistenza per sicurezza marittima, salvataggio di vite, prevenzione o mitigazione urgente di eventi gravi per salute/sicurezza/ambiente o in risposta a catastrofi naturali.

Congelamento di fondi e risorse economiche

L’articolo 3, paragrafo 1, è sostituito: sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dai soggetti elencati nell’allegato III che siano responsabili del programma missilistico o UAV iraniano, lo sostengano o vi partecipino, oppure che forniscano o vendano UAV o missili iraniani o tecnologie/componenti correlati, o siano altrimenti implicati nel loro trasferimento alla Russia, a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso, o a soggetti che violano la risoluzione 2216 (2015) del Consiglio di sicurezza ONU. Il congelamento si estende anche ai soggetti associati a tali persone o entità.

Deroghe e autorizzazioni per assistenza a terra e sicurezza aerea

È inserito l’articolo 3 quater bis. In deroga all’articolo 3, le autorità competenti possono autorizzare la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche alle entità elencate alle voci 10, 11 e 12 dell’allegato III se necessari per servizi di assistenza a terra ai sensi dell’articolo 3, punto 23, del regolamento (UE) 2018/1139. Possono inoltre autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di fondi congelati se necessari per affrontare questioni critiche chiaramente identificate in materia di sicurezza aerea, previa consultazione dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea. Le autorizzazioni devono essere comunicate dagli Stati membri agli altri Stati membri e alla Commissione entro due settimane.

Esenzioni umanitarie, di emergenza e diplomatiche

È inserito l’articolo 3 septies: l’articolo 3 non si applica ai fondi e alle risorse economiche necessari per scopi umanitari, evacuazione o rimpatrio, o iniziative di sostegno alle vittime di disastri naturali, nucleari o chimici; per voli necessari a riunioni finalizzate a cercare una soluzione politica alla questione o a promuovere gli obiettivi delle misure restrittive; per atterraggio, decollo o sorvolo di emergenza; e per viaggi ufficiali in Iran di membri di missioni diplomatiche o consolari di Stati membri o di organizzazioni internazionali immuni ai sensi del diritto internazionale. I soggetti interessati devono informare l’autorità competente entro due settimane dalla messa a disposizione di fondi o risorse economiche; lo Stato membro informa poi gli altri Stati membri e la Commissione entro due settimane dal ricevimento.

Soppressione dell’articolo 4 e aggiornamento degli allegati

L’articolo 4 è soppresso. L’allegato II del regolamento (UE) 2023/1529 è sostituito con un elenco esteso di prodotti soggetti a restrizione, comprendente materiali speciali, materiali per lavorazione, componenti elettronici, calcolatori, telecomunicazioni, sensori e laser, materiale avionico e di navigazione, materiale aerospaziale e propulsione, e tecnologie correlate. È inoltre aggiunto l’allegato IV con l’elenco dei porti e delle chiuse soggetti al divieto di operazioni: porto di Amirabad e porto di Anzali, in Iran, con data di applicazione 18.11.2024.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunecommercio esterotrasporto marittimoaviazione civile

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