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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2903

Regolamento (UE) 2024/2903 del Consiglio, del 18 novembre 2024, che fissa le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2025 e che modifica il regolamento (UE) 2024/257 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque

Normativa europea32024R2903

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce, per il 2025, i TAC e i contingenti per diversi stock del Mar Baltico, tenendo conto dei pareri scientifici del CIEM e dell’obbligo di perseguire gli obiettivi della politica comune della pesca. Prevede inoltre chiusure spaziali e temporali, limitazioni alla pesca ricreativa e misure specifiche per merluzzo bianco, aringa, salmone, trota di mare, passera di mare e spratto. Infine modifica il regolamento (UE) 2024/257 aggiornando il TAC della busbana norvegese concordato con il Regno Unito.

Fissa per il 2025 le possibilità di pesca di alcuni stock nel Mar Baltico e modifica, per la busbana norvegese, il regolamento (UE) 2024/257 per altre acque.

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci dell’Unione operanti nel Mar Baltico e, per la sola modifica relativa alla busbana norvegese, alle acque della divisione CIEM 3a (Skagerrak-Kattegat), della sottozona CIEM 4 e delle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a nel periodo 1o novembre 2024-31 ottobre 2025. Si applica anche alle attività di pesca ricreativa espressamente richiamate dalle disposizioni sul merluzzo bianco e sul salmone. Restano salve le misure nazionali più rigorose adottabili ai sensi degli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Regolamento (UE) 2024/2903 sulle possibilità di pesca nel Mar Baltico per il 2025

Il regolamento stabilisce, per l’anno 2025, i totali ammissibili di catture (TAC), i contingenti e varie misure tecniche e di conservazione per diversi stock del Mar Baltico, in coerenza con la politica comune della pesca e con il piano pluriennale del 2016 per merluzzo bianco, aringa e spratto. La disciplina è costruita in modo esplicito sulla base dei pareri scientifici del CIEM e mira a bilanciare tutela biologica degli stock e contenimento degli impatti socioeconomici sulle flotte, in particolare in un contesto di forte mescolanza tra stock e rischio di "choke species".

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai pescherecci dell’Unione operanti nel Mar Baltico e alle attività di pesca ricreativa richiamate in modo espresso nelle norme specifiche. La parte modificativa relativa alla busbana norvegese riguarda invece la divisione CIEM 3a, la sottozona CIEM 4 e le acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a, con periodo di pesca dal 1o novembre 2024 al 31 ottobre 2025.

Definizioni rilevanti

Ai fini del regolamento valgono le definizioni del regolamento (UE) n. 1380/2013. In aggiunta, sono precisati i concetti di sottodivisione CIEM, TAC, contingente, pesca ricreativa, valutazione analitica, TAC analitico e TAC precauzionale. Queste definizioni sono essenziali per leggere l’allegato, che distingue tra stock soggetti a valutazione analitica e stock gestiti con approccio precauzionale.

Impostazione generale dei TAC e rapporto con altri meccanismi di gestione

I TAC, i contingenti e le misure connesse sono fissati nell’allegato. La ripartizione tra Stati membri non incide sugli scambi di contingenti ex articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, sulle detrazioni e riassegnazioni del regolamento (CE) n. 1224/2009, sugli sbarchi supplementari o sui quantitativi riportati ai sensi del regolamento (CE) n. 847/96 e dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Il regolamento chiarisce inoltre che i meccanismi di flessibilità interannuale del regolamento (CE) n. 847/96 e quelli previsti dalla PCP non si applicano cumulativamente.

Misure di conservazione per merluzzo bianco e spratto

Il regolamento mantiene o introduce chiusure spaziali e temporali per proteggere il merluzzo bianco in fase riproduttiva. Dal 1o maggio al 31 agosto è vietata la pesca con qualsiasi attrezzo nelle sottodivisioni 25 e 26; ulteriori divieti operano dal 15 gennaio al 31 marzo nelle sottodivisioni 22 e 23 e dal 15 maggio al 15 agosto nella suddivisione 24. Le deroghe riguardano la ricerca scientifica, taluni piccoli pescherecci e specifiche pesca pelagiche o di molluschi bivalvi in aree e profondità delimitate.

Per lo spratto, dal 1o maggio al 31 luglio è vietata la pesca di stock pelagici con attrezzi mobili oltre le 12 miglia nautiche in diverse sottodivisioni del Baltico, con eccezioni per la ricerca scientifica e per piccoli pescherecci con determinati attrezzi. Questa misura è funzionale alla tutela dello stock nel periodo riproduttivo.

Pesca ricreativa del merluzzo bianco e del salmone

La pesca ricreativa del merluzzo bianco è vietata nelle sottodivisioni 22-32; gli esemplari catturati accidentalmente devono essere rilasciati immediatamente. È consentita soltanto la detenzione di catture accessorie accidentali nelle sottodivisioni 27-32.

Per il salmone, la pesca ricreativa è vietata nelle sottodivisioni 22-31, salvo una disciplina più permissiva limitata: al massimo un salmone con marcatura mediante taglio parziale della pinna adiposa per pescatore al giorno, obbligo di sospendere la pesca del salmone dopo la prima cattura giornaliera e obbligo di sbarco intero di tutti gli esemplari detenuti. In ulteriore deroga, la pesca ricreativa è consentita a nord di 59o 30’ N, dal 1o maggio al 31 agosto, entro quattro miglia nautiche dalle linee di base. Il regolamento lascia impregiudicate eventuali misure nazionali più rigorose.

Tutela di trota di mare e salmone

Le misure per la conservazione di trota di mare e salmone prevedono il divieto di pesca della trota di mare oltre quattro miglia nautiche dalle linee di base nelle sottodivisioni 22-32. Nella pesca del salmone oltre tale soglia nella sottodivisione 32, le catture accessorie di trota di mare non possono superare il 3 % delle catture complessive tenute a bordo o sbarcate a fine bordata. Nelle sottodivisioni 22-31 è vietata, oltre le quattro miglia nautiche, la pesca di trota di mare o salmone con palangari.

Quadro dei TAC nell’allegato

L’allegato contiene i TAC e i contingenti, espressi in tonnellate di peso vivo salvo diversa indicazione, per aringa, merluzzo bianco, passera di mare, salmone atlantico e spratto. Tra i principali dati figurano, ad esempio, il TAC per l’aringa nelle sottodivisioni 30-31 pari a 66 446 tonnellate, quello per l’aringa nelle acque dell’Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 pari a 83 881 tonnellate, il TAC del merluzzo bianco nelle acque dell’Unione delle sottodivisioni 25-32 pari a 430 tonnellate e quello dello spratto nelle acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-32 pari a 139 500 tonnellate. Per alcuni stock sono previste esclusivamente catture accessorie e, in taluni casi, deroghe per la ricerca scientifica.

Modifica del regolamento (UE) 2024/257: busbana norvegese

L’articolo 13 sostituisce la tabella 122 dell’allegato IA, parte B, del regolamento (UE) 2024/257. Per la busbana norvegese e le catture accessorie connesse, il TAC analitico per il 2025 è fissato a 400 tonnellate per l’Unione, con ripartizione tra Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito. La disciplina include un tetto alle catture accessorie di eglefino e merlano, limiti geografici alle aree CIEM 2a, 3a e 4 e la precisazione che il contingente è utilizzabile, per il periodo indicato, solo per catture accessorie e non per pesca diretta.

Trasmissione dei dati e controllo

Ai fini della registrazione delle catture e della comunicazione alla Commissione dei dati di esaurimento dei contingenti, gli Stati membri devono usare i codici stock riportati nell’allegato, in coerenza con il regolamento (CE) n. 1224/2009. Sono inoltre previsti obblighi di controllo operativo per i comandanti dei pescherecci che beneficiano delle deroghe alle chiusure, i quali devono consentire l’ispezione in qualsiasi momento da parte delle autorità competenti.

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Si applica dal 1o gennaio al 31 dicembre 2025, mentre la sola disposizione sulla busbana norvegese si applica dal 1o novembre 2024 al 31 ottobre 2025, in linea con la campagna di pesca pertinente. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Oggetto, finalità e base scientifica

Il regolamento fissa le possibilità di pesca per alcuni stock ittici del Mar Baltico per il 2025 e modifica talune possibilità di pesca in altre acque. I considerando richiamano la necessità di fissare i TAC conformemente alla politica comune della pesca, sulla base dei pareri scientifici disponibili e tenendo conto delle implicazioni biologiche, socioeconomiche e delle consultazioni con i portatori di interesse.

Ambito soggettivo e territoriale

Si applica ai pescherecci dell’Unione che operano nel Mar Baltico e alle attività di pesca ricreativa espressamente disciplinate. Per la busbana norvegese, la disciplina modificativa riguarda la divisione CIEM 3a, la sottozona CIEM 4 e le acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a, con campagna di pesca dal 1o novembre 2024 al 31 ottobre 2025.

Definizioni e nozioni tecniche

Sono richiamate le definizioni del regolamento (UE) n. 1380/2013. Il regolamento definisce inoltre, tra l’altro, "sottodivisione", "TAC", "contingente", "pesca ricreativa", "valutazione analitica", "TAC analitico" e "TAC precauzionale".

TAC, contingenti e ripartizione

I TAC, i contingenti e le eventuali misure funzionalmente collegate sono stabiliti nell’allegato. La ripartizione tra Stati membri non pregiudica scambi di contingenti, detrazioni e riassegnazioni, sbarchi supplementari autorizzati, quantitativi riportati o detratti e altre detrazioni previste dal diritto UE. Il regolamento disciplina anche il rapporto con la flessibilità interannuale del regolamento (CE) n. 847/96 e dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, precisando che tali meccanismi non si applicano cumulativamente.

Condizioni per gli sbarchi e specie non bersaglio

L’allegato indica, per gli stock di specie non bersaglio che restano entro i limiti biologici di sicurezza ex articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le deroghe all’imputazione delle catture al contingente pertinente.

Chiusure per la protezione del merluzzo bianco in fase riproduttiva

Dal 1o maggio al 31 agosto è vietata la pesca con qualsiasi attrezzo nelle sottodivisioni 25 e 26; dal 15 gennaio al 31 marzo è vietata nelle sottodivisioni 22 e 23, e dal 15 maggio al 15 agosto nella suddivisione 24. Sono previste eccezioni per la ricerca scientifica e per alcune categorie di piccoli pescherecci, nonché per specifiche attività di pesca pelagica o di molluschi bivalvi in determinate aree e condizioni di profondità. I comandanti devono consentire il controllo in qualsiasi momento da parte delle autorità competenti.

Chiusura per la protezione dello spratto in fase riproduttiva

Dal 1o maggio al 31 luglio è vietata la pesca di stock pelagici con attrezzi mobili oltre le 12 miglia nautiche nelle sottodivisioni 25, 26, 27, 28.2, 29 e a ovest di 24o 00’ E nella sottodivisione 32. Sono previste eccezioni per la ricerca scientifica e per i pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri con determinati attrezzi.

Pesca ricreativa del merluzzo bianco

La pesca ricreativa del merluzzo bianco è vietata nelle sottodivisioni 22-32; gli esemplari catturati accidentalmente devono essere immediatamente rilasciati in mare. È consentita solo la detenzione di catture accessorie accidentali nell’ambito della pesca ricreativa di altre specie nelle sottodivisioni 27-32.

Pesca ricreativa del salmone

La pesca ricreativa del salmone è vietata nelle sottodivisioni 22-31, salvo la possibilità di trattenere al massimo un esemplare di salmone con marcatura mediante taglio parziale della pinna adiposa per pescatore al giorno, con obbligo di cessare la pesca del salmone per il resto della giornata dopo la prima cattura e di sbarcare interi tutti gli esemplari detenuti. È inoltre autorizzata, a nord di 59o 30’ N, dal 1o maggio al 31 agosto, entro quattro miglia nautiche dalle linee di base. Restano ferme le misure nazionali più rigorose.

Tutela di trota di mare e salmone

È vietata la pesca della trota di mare oltre quattro miglia nautiche dalle linee di base nelle sottodivisioni 22-32. Nella pesca del salmone oltre le quattro miglia nella sottodivisione 32, le catture accessorie di trota di mare non possono superare il 3 % delle catture totali di salmone e trota di mare tenute a bordo o sbarcate a fine bordata. Nelle sottodivisioni 22-31 è vietata con palangari la pesca di trota di mare o salmone oltre quattro miglia nautiche.

Trasmissione dei dati di cattura

Per la comunicazione alla Commissione dei quantitativi catturati o sbarcati, gli Stati membri devono utilizzare i codici degli stock indicati nell’allegato, ai fini degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Modifica del regolamento (UE) 2024/257 sulla busbana norvegese

L’allegato IA, parte B, del regolamento (UE) 2024/257 è sostituito per la tabella 122 relativa alla busbana norvegese e alle catture accessorie connesse. Il TAC 2025 è fissato a 400 tonnellate complessive per l’Unione, con quote per Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito. Sono previsti limiti di catture accessorie, divieto di pesca diretta per alcuni contingenti, restrizione alle aree CIEM indicate e periodo di applicazione dal 1o novembre 2024 al 31 ottobre 2025.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal 1o gennaio al 31 dicembre 2025; l’articolo 13, relativo alla busbana norvegese, si applica dal 1o novembre 2024 al 31 ottobre 2025. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescaconservazione delle risorse biologiche marinecontrollo della pescarapporti con il regno unito

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