Regolamento (UE) 2024/2922
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2922 della Commissione, del 20 novembre 2024, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna con urgenza gli elenchi UE delle zone di Canada, Regno Unito e Stati Uniti da cui è autorizzato l’ingresso di specifiche partite avicole, alla luce di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). Per alcune zone colpite viene sospeso l’ingresso, mentre per talune zone degli Stati Uniti già sospese viene ripristinata l’autorizzazione dopo la valutazione delle garanzie fornite. Le modifiche incidono sugli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404 e si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per aggiornare, in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità, gli elenchi delle zone di Canada, Regno Unito e Stati Uniti autorizzate all’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nell’ingresso nell’Unione europea di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da Canada, Regno Unito e Stati Uniti. L’intervento riguarda esclusivamente le zone specificamente identificate negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, con esclusione delle aree non elencate o sottoposte a sospensione per motivi sanitari; la modifica decorre dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per HPAI
Il regolamento interviene in modo mirato sugli elenchi UE delle zone di Canada, Regno Unito e Stati Uniti da cui è autorizzato l’ingresso di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna. La finalità è adeguare le misure di importazione alla situazione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), sulla base delle notifiche ricevute dagli Stati interessati e della valutazione della Commissione.
Contesto normativo
La base giuridica è il regolamento (UE) 2016/429, in particolare gli articoli 230, paragrafo 1, e 232, paragrafo 1. I considerando ricordano che l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale è consentito solo da paesi terzi, territori, zone o compartimenti inclusi negli elenchi pertinenti; tali elenchi sono fissati dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, mentre il regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce le prescrizioni sanitarie applicabili alle partite interessate.
Motivi dell’intervento
La Commissione richiama la comparsa di nuovi focolai di HPAI nel pollame in Canada, Regno Unito e Stati Uniti. In Canada sono stati notificati sei focolai nelle province della Columbia britannica e del Saskatchewan; nel Regno Unito un focolaio in Cornovaglia; negli Stati Uniti cinque focolai in California, Montana e Utah. Gli Stati hanno adottato zone soggette a restrizioni di almeno 10 km e misure di abbattimento totale, oltre a operazioni di pulizia e disinfezione. La Commissione ritiene necessario sospendere l’ingresso nell’Unione delle partite provenienti dalle zone colpite per proteggere lo stato sanitario dell’Unione.
Aggiornamenti per il Canada
Per il Canada vengono aggiunte agli allegati V e XIV le zone CA-2.236, CA-2.237, CA-2.238, CA-2.239, CA-2.240 e CA-2.241. Le nuove voci riguardano aree della British Columbia e del Saskatchewan, con descrizioni geografiche basate su coordinate e su zone di protezione (3 km) e di sorveglianza (10 km). Le date rilevanti riportate negli elenchi sono 21.10.2024, 29.10.2024, 30.10.2024 e 31.10.2024.
Aggiornamenti per il Regno Unito
Per il Regno Unito viene aggiunta la zona GB-2.330, localizzata presso Rosudgeon, St. Ives, Cornwall, Inghilterra, entro un’area circolare di raggio 10 km centrata sulle coordinate WGS84 indicate nel testo. La data associata alla restrizione è 17.11.2024.
Aggiornamenti per gli Stati Uniti
Per gli Stati Uniti il regolamento opera su due piani. Da un lato sostituisce le voci relative alle zone US-2.679 e US-2.682, aggiornando le restrizioni per i focolai confermati rispettivamente il 18.9.2024 e il 7.10.2024; dall’altro aggiunge le zone US-2.693, US-2.694, US-2.695, US-2.696 e US-2.697, collegate ai focolai notificati il 12.11.2024 in Montana, Utah e California. Le descrizioni geografiche indicano aree circolari di 10 km di raggio con coordinate di riferimento.
Ripristino dell’autorizzazione per alcune zone statunitensi
La Commissione valuta positivamente le informazioni aggiornate trasmesse dagli Stati Uniti in merito alla situazione epidemiologica e alle misure adottate. Per tale motivo ritiene che, per le zone interessate dalla precedente sospensione e indicate negli allegati V e XIV, la minaccia sanitaria non sussista più e che debba essere nuovamente autorizzato l’ingresso nell’Unione delle partite provenienti da tali zone. Il testo evidenzia quindi un aggiornamento dinamico delle restrizioni, con possibile revoca ove le garanzie sanitarie siano ritenute adeguate.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Nei considerando la Commissione sottolinea l’urgenza dell’intervento per evitare inutili perturbazioni degli scambi, in particolare verso gli Stati Uniti.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli elenchi di paesi, territori e zone autorizzate
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo quanto previsto nell’allegato del regolamento. L’aggiornamento riguarda le zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame (allegato V) e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna (allegato XIV).
Nuove restrizioni per Canada, Regno Unito e Stati Uniti
A seguito di nuovi focolai di HPAI, vengono inserite nelle liste di sospensione le nuove zone canadesi CA-2.236, CA-2.237, CA-2.238, CA-2.239, CA-2.240 e CA-2.241; la zona britannica GB-2.330; e le zone statunitensi US-2.693, US-2.694, US-2.695, US-2.696 e US-2.697. Per tali aree l’ingresso nell’Unione dei prodotti interessati non è autorizzato secondo le condizioni indicate negli allegati modificati.
Ripristino parziale per alcune zone degli Stati Uniti
Per le zone statunitensi US-2.679 e US-2.682 vengono sostituite le voci negli allegati V e XIV, aggiornando la situazione delle restrizioni in relazione ai focolai notificati il 18 settembre 2024, il 7 ottobre 2024 e alle misure successive. La Commissione ritiene che, per tali zone, non sussista più una minaccia per la sanità pubblica o animale tale da giustificare la sospensione precedente.
Descrizione geografica delle zone interessate
L’allegato del regolamento dettaglia le aree soggette a restrizione mediante coordinate geografiche, raggio di 10 km e indicazione delle municipalità coinvolte o delle aree limitrofe (zone di protezione e sorveglianza). Per gli Stati Uniti, ad esempio, le nuove zone comprendono aree in Montana, Utah, California e, per una voce, la descrizione geografica è associata alla contea di Fresno; per il Regno Unito la zona GB-2.330 è localizzata presso Rosudgeon, St. Ives, Cornwall; per il Canada sono descritte zone in British Columbia e Saskatchewan.
Entrata in vigore e urgenza
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nei considerando la Commissione evidenzia la necessità di applicazione urgente per evitare inutili perturbazioni degli scambi, in particolare con gli Stati Uniti.
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