Regolamento (UE) 2024/2928
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2928 della Commissione, del 20 novembre 2024, recante modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna, alla luce dell’evoluzione epidemiologica del novembre 2024, la cartografia delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana nell’Unione. La revisione riguarda soprattutto alcune aree di Germania, Polonia, Croazia, Italia, Lituania e altri Stati membri, con riallocazioni tra zone I, II e III, soppressione di talune zone e delimitazione di nuove aree restrittive. L’atto modifica integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 aggiornando le zone soggette a restrizioni per la peste suina africana nell’Unione.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e alle aree territoriali elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, con effetti sulle zone soggette a restrizioni I, II e III individuate in relazione a focolai di peste suina africana in suini detenuti o selvatici. Incide su Croazia, Germania, Italia, Lituania, Polonia, Estonia, Lettonia, Ungheria, Slovacchia, Cechia, Grecia e altri Stati/regioni elencati nell’allegato, e si applica direttamente in tutti gli Stati membri a partire dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2928 della Commissione interviene in un contesto di elevata dinamicità epidemiologica della peste suina africana nell’Unione. Alla luce dei recenti focolai e del miglioramento della situazione in alcune aree, la Commissione aggiorna l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che contiene la mappatura delle zone soggette a restrizioni I, II e III.
Contesto normativo e criteri applicati
La base giuridica è l’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429. Nei considerando la Commissione richiama la finalità delle misure speciali di controllo per contenere la diffusione della malattia, proteggere la popolazione suina detenuta e selvatica e limitare gli effetti sui movimenti interni e sulle esportazioni. La ridefinizione delle zone si fonda sulla situazione epidemiologica locale e generale, sul rischio di diffusione, sugli orientamenti della Commissione e degli Stati membri sulla PSA e sul codice sanitario WOAH.
Modifiche principali per Stato membro
In Germania il regolamento recepisce nuovi focolai in Assia e in altre aree, con conseguente elevazione di alcune zone da II a III e ridelimitazione di confini; altre aree del Brandeburgo e della Renania-Palatinato vengono soppresse dagli elenchi per assenza di focolai nei periodi di riferimento indicati (tre mesi o dodici mesi, a seconda del caso). In Polonia nuove positività nei suini selvatici comportano il passaggio di varie zone da I a II e la rideterminazione dei confini delle aree circostanti. In Croazia, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità nazionali e dell’assenza di focolai in suini detenuti e selvatici per dodici mesi in alcune aree, alcune zone vengono declassate da II a I o eliminate dall’allegato.
Per Italia, Lituania e altri Stati membri, l’allegato elenca dettagliatamente le nuove aree classificate nelle tre categorie di restrizione, soprattutto in relazione alla persistenza della malattia nei suini selvatici o all’assenza di focolai nei suini detenuti, con particolare attenzione alle province, ai comuni e alle porzioni territoriali individuate. L’atto contiene inoltre gli elenchi aggiornati per Estonia, Lettonia, Ungheria, Slovacchia, Cechia, Grecia, Croazia, Romania e altri Stati membri ricompresi nell’allegato.
Effetti operativi
L’effetto pratico principale è l’immediata sostituzione della cartografia ufficiale delle zone soggette a restrizioni, che condiziona spostamenti di suini, prodotti suini e misure di biosicurezza e sorveglianza. Per operatori, allevatori, veterinari aziendali e autorità nazionali, l’aggiornamento è rilevante perché può incidere su movimentazioni interne, commercializzazione e gestione dei rischi sanitari.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La sostituzione dell’allegato I del regolamento (UE) 2023/594 produce quindi effetti immediati sulla classificazione delle zone in tutta l’Unione.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2023/594
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo allegato al nuovo regolamento, così da aggiornare l’elenco delle zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana.
Criteri per la rimodulazione delle zone
Nei considerando la Commissione afferma che la delimitazione delle zone deve basarsi sulla situazione epidemiologica nelle aree interessate e nello Stato membro, sul rischio di ulteriore diffusione, sugli orientamenti scientifici della Commissione e degli Stati membri e sulle norme internazionali WOAH. Le modifiche tengono conto anche delle giustificazioni fornite dalle autorità nazionali.
Principali riallocazioni territoriali
Il regolamento aggiorna numerose zone: in Germania alcune aree passano da zona II a III o da III a II/I; in Polonia diverse zone vengono elevate da I a II per nuovi focolai in suini selvatici; in Croazia alcune zone vengono declassate o soppresse per assenza di focolai negli ultimi 12 mesi; in Italia, Lituania e altri Stati vengono ridefinite zone II e III in base alla persistente presenza della malattia nei suini selvatici o alla sua assenza nei suini detenuti.
Nuove delimitazioni e soppressioni di zone
Il regolamento introduce nuove delimitazioni di aree sufficientemente ampie in Croazia, Germania, Italia, Lituania e Polonia e, per Croazia e Germania, sopprime talune aree precedentemente inserite negli elenchi. L’allegato contiene l’elenco dettagliato per Stato membro, regione, provincia, comune o porzione di territorio.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 20 nov 2024Regolamento (UE) 2024/2895
- Regolamento · 20 nov 2024Regolamento (UE) 2024/2899
- Regolamento · 20 nov 2024Regolamento (UE) 2024/2902
- Regolamento · 20 nov 2024Regolamento (UE) 2024/2922
- Regolamento · 19 nov 2024Regolamento (UE) 2024/2921
- Regolamento · 21 nov 2024Regolamento (UE) 2025/282
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →