Regolamento (UE) 2024/2883
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2883 della Commissione, del 18 novembre 2024, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 settembre 2024 fino al 30 dicembre 2024, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna, per un intervallo temporale determinato, i parametri tecnici necessari alle imprese di assicurazione e riassicurazione per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base ai sensi di Solvency II. Stabilisce le strutture per scadenza dei tassi privi di rischio, gli spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità e gli aggiustamenti per la volatilità. Le tabelle contenute negli allegati forniscono i valori per numerose valute e mercati nazionali. Il testo entra in vigore con urgenza e si applica retroattivamente dal 30 settembre 2024.
Regolamento di esecuzione che fissa le informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base ai fini Solvency II per le segnalazioni con date di riferimento dal 30 settembre 2024 al 30 dicembre 2024.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE (Solvency II) per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nelle segnalazioni con date di riferimento dal 30 settembre 2024 fino al 30 dicembre 2024. Le informazioni tecniche vanno utilizzate per tutte le valute e i mercati assicurativi nazionali indicati negli allegati; il regolamento non introduce esclusioni espresse, ma disciplina unicamente i parametri tecnici da usare in quel periodo. È rilevante ai fini SEE.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2883 della Commissione
Il regolamento detta le informazioni tecniche da utilizzare nel quadro di Solvency II per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nelle segnalazioni con date di riferimento comprese tra il 30 settembre 2024 e il 30 dicembre 2024. La finalità, richiamata nei considerando, è assicurare condizioni uniformi e immediate disponibilità dei parametri di mercato, in un’ottica prudenziale e di certezza giuridica.
Finalità e contesto normativo
Il provvedimento è adottato in base all’articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE. I considerando evidenziano che le imprese di assicurazione e riassicurazione devono utilizzare dati tecnici basati sui dati di mercato di fine settembre 2024, trasmessi dall’EIOPA alla Commissione il 4 ottobre 2024 e pubblicati ai sensi dell’articolo 77 sexies, paragrafo 1, della direttiva. Si sottolinea inoltre l’urgenza dell’adozione e l’esigenza, per motivi prudenziali, di impiegare le stesse informazioni tecniche indipendentemente dalla data di segnalazione alle autorità competenti.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE. L’obbligo riguarda il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni con date di riferimento dal 30 settembre 2024 al 30 dicembre 2024. Non sono previste esclusioni soggettive o settoriali ulteriori; il rinvio agli allegati opera per le valute e i mercati assicurativi nazionali ivi indicati.
Informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche
L’articolo 1, paragrafo 2, stabilisce che, per ciascuna valuta interessata, le imprese devono usare le strutture per scadenza dei tassi privi di rischio contenute nell’allegato I per la migliore stima ai sensi dell’articolo 77 della direttiva 2009/138/CE. Le tabelle coprono un orizzonte molto esteso, fino a 150 anni, e comprendono numerose valute, tra cui euro, valute di Stati membri e varie valute extra-UE.
Aggiustamento di congruità e spread fondamentali
Lo stesso articolo 1 rinvia all’allegato II per gli spread fondamentali necessari al calcolo dell’aggiustamento di congruità ai sensi dell’articolo 77 quater della direttiva 2009/138/CE. L’allegato distingue tre grandi categorie di esposizioni: verso amministrazioni centrali e banche centrali; verso enti finanziari; altre esposizioni. Gli spread sono espressi in punti base, non includono gli incrementi di cui all’articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), e, per talune esposizioni sovrane, le durate da 11 a 30 anni vengono equiparate alla durata di 10 anni.
Aggiustamento per la volatilità
Per l’aggiustamento per la volatilità di cui all’articolo 77 quinquies della direttiva 2009/138/CE, l’allegato III assegna a ciascun mercato assicurativo nazionale il relativo valore in punti base. L’area euro presenta, per tutti i mercati nazionali elencati, un aggiustamento di 21 punti base; per altre valute sono previsti valori differenziati. Si segnala, in particolare, il valore di -3 punti base per il franco svizzero relativo a Liechtenstein e Svizzera.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 30 settembre 2024. Ne deriva una retrodatazione funzionale alla disponibilità dei parametri necessari alle segnalazioni prudenziali del periodo considerato. Il testo è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Contenuto degli allegati
Gli allegati costituiscono la parte operativa centrale del regolamento. L’allegato I contiene le curve dei tassi privi di rischio per ciascuna durata residua e valuta; l’allegato II contiene tabelle di spread fondamentali per classi di merito di credito 0-6, distinte per tipo di esposizione e valuta; l’allegato III riporta gli aggiustamenti per la volatilità per i mercati assicurativi nazionali considerati. Per il professionista, tali tabelle rappresentano il dato normativo da applicare direttamente nel calcolo prudenziale del periodo di riferimento.
Disposizioni principali
Oggetto e periodo di applicazione
L’articolo 1, paragrafo 1, impone alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di utilizzare le informazioni tecniche indicate nel paragrafo 2 per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento dal 30 settembre 2024 al 30 dicembre 2024.
Parametri tecnici per il calcolo prudenziale
L’articolo 1, paragrafo 2, individua tre categorie di informazioni tecniche: (a) le strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di cui all’allegato I; (b) gli spread "fondamentali" per il calcolo dell’aggiustamento di congruità di cui all’allegato II; (c) gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale di cui all’allegato III. I parametri sono riferiti alle pertinenti valute interessate e sono destinati al calcolo della migliore stima, dell’aggiustamento di congruità e dell’aggiustamento per la volatilità.
Entrata in vigore e applicazione retroattiva
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 30 settembre 2024. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegato I - Strutture per scadenza dei tassi privi di rischio
L’allegato I contiene tabelle di tassi privi di rischio per numerose valute, articolate per durata residua fino a 150 anni. Include, tra le altre, euro, corone ceca/danese/svedese/islandese/norvegese, fiorino ungherese, lev bulgaro, lira sterlina, leu rumeno, zloty, franco svizzero, dollaro australiano/canadese/USA, yen, renminbi-yuan, ringgit, dollaro di Singapore, won sudcoreano, lira turca, real, peso messicano, peso cileno, peso colombiano, dollaro di Hong Kong, rupia indiana, nuovo dollaro di Taiwan, baht e dollaro neozelandese.
Allegato II - Spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità
L’allegato II fissa gli spread fondamentali, espressi in punti base e privi degli incrementi di cui all’articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE. Le tabelle sono suddivise in: esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali; esposizioni verso enti finanziari, con distinzione per valuta e classe di merito di credito 0-6; altre esposizioni, anch’esse per valuta e classe di merito di credito 0-6. Per alcune esposizioni sovrane è previsto che, per durate da 11 a 30 anni, gli spread siano pari a quelli della durata di 10 anni.
Allegato III - Aggiustamento per la volatilità
L’allegato III fissa, per ciascuna valuta e mercato assicurativo nazionale, l’aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura a termine dei tassi privi di rischio, espresso in punti base. Per l’area euro il valore è pari a 21 punti base per tutti i mercati nazionali elencati; sono previste misure specifiche anche per altre valute, con valori positivi o, nel caso del franco svizzero per Liechtenstein e Svizzera, pari a -3 punti base.
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