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Sentenza

Sentenza n. 1430/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'annullamento - dell'ordinanza del Comune di Firenze – Direzione Urbanistica - Servizio Edilizia Privata n. 166 del 3 maggio 2021, notificata il 18 maggio 2021, avente ad oggetto “Ordine di demolizione e rimessa in pristino ai sensi dell'art. 196, comma 2 della Legge Regionale n. 65/2014”, in relazione ad opere ubicate in Firenze, Via della Torre, n. 102; nonché, ove occorrer possa - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché sconosciuti al ricorrente fra i quali: - rapporto della Polizia Municipale n. 14261/07/2010/M1 del 16 ottobre 2010; - comunicazione della Polizia Municipale prot. GA 1093/2011 del 10 gennaio 2011; - comunicazione di avvio del procedimento prot. GP 4766/11 del 27 gennaio 2011; - comunicazione del Genio Civile prot. GA 410575/19 del 27 luglio 2011; - comunicazione di avvio del procedimento prot. GP 410575/19 del 17 dicembre 2020.

Giustizia amministrativa202100912

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e rimessione in pristino relativa a tre manufatti realizzati presso un immobile sito vicino al torrente Mensola

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Comune gli aveva intimato la demolizione di un manufatto in muratura di circa 52 mq, di una casetta prefabbricata in legno e di una struttura in legno con copertura in plexiglass, ritenuti realizzati senza titolo edilizio entro la fascia di rispetto di dieci metri dal torrente Mensola e in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Ha dedotto, in sintesi: difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti e irragionevolezza per il ritardo dell'amministrazione, per la mancata considerazione dell'avvenuta rimozione della casetta e della struttura in legno e per l'omessa verifica delle modifiche apportate al manufatto in muratura; violazione delle garanzie partecipative e mancata o irrituale comunicazione di avvio del procedimento; omessa distinzione tra i tre manufatti, mancata indicazione della distanza di ciascuno dal corso d'acqua e mancata specificazione delle trasformazioni asseritamente intervenute rispetto all'opera oggetto di condono; erronea qualificazione delle opere come nuova costruzione e violazione della disciplina edilizia regionale; violazione della disciplina paesaggistica e dell'art. 96, lett. f), r.d. 523/1904, sostenendo che il manufatto fosse stato oggetto di condono con formazione del silenzio-assenso e che le modifiche fossero marginali o comunque suscettibili di sanatoria. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia incidesse direttamente sul regime delle acque pubbliche e sulla fascia di rispetto idraulico.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare nel merito i motivi relativi alla legittimità dell'ordine di demolizione. Ha ritenuto che la controversia rientri nella giurisdizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 143 r.d. 1775/1933. La giurisdizione speciale sussiste non soltanto quando l'atto provenga da un'amministrazione istituzionalmente competente in materia di acque pubbliche, ma anche quando un provvedimento adottato da altra amministrazione incida in modo immediato e non meramente occasionale sull'uso delle acque pubbliche, sul relativo demanio o sul libero deflusso. Nel caso concreto, l'ordinanza fondava espressamente la demolizione anche sulla violazione del divieto di edificazione nella fascia di dieci metri dal torrente Mensola previsto dall'art. 96, lett. f), r.d. 523/1904. Inoltre, il ricorrente aveva contestato proprio l'insufficiente accertamento della distanza dei manufatti dal corso d'acqua. Tale profilo costituiva quindi un autonomo presupposto dell'atto e una specifica questione devoluta al giudice, determinando l'incidenza immediata della controversia sul regime delle acque pubbliche. Il TAR ha rimesso le parti davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche, precisando che la causa potrà essere riproposta nei termini dell'art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda. Le spese sono state compensate, anche in ragione dell'indicazione fuorviante del giudice competente contenuta nell'ordinanza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 143 r.d. 1775/1933

    «Appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche: a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti [definitivi] presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche»

    Attribuisce al Tribunale superiore delle acque pubbliche la giurisdizione sui ricorsi contro provvedimenti amministrativi che incidano, anche se adottati da amministrazioni diverse da quelle preposte al settore, in modo immediato e non occasionale sul regime delle acque pubbliche.

  • art. 96, lett. f), r.d. 523/1904

    «Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: […] f) ... le fabbriche e per gli scavi a distanza minore di metri dieci»

    Il divieto di edificazione nella fascia di rispetto idraulico costituisce un presupposto direttamente riferito al regime delle acque pubbliche; la sua contestazione può radicare la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente, in caso di declinatoria della giurisdizione, la riproposizione della causa davanti al giudice indicato, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, nei termini previsti.

  • art. 196, comma 2, l.r. Toscana 65/2014

    È la disposizione regionale richiamata quale base dell'ordine di demolizione e rimessione in pristino; il TAR non ne ha esaminato nel merito l'applicazione.

  • art. 31, commi 3, 4, 4-bis e 5, d.P.R. 380/2001

    Disposizioni richiamate nell'ordinanza per gli effetti conseguenti all'ordine di demolizione; la loro applicazione non è stata valutata nel merito per il difetto di giurisdizione.

Massime di principio

  • La giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche sussiste per le controversie relative a provvedimenti amministrativi che incidano in modo immediato e non meramente occasionale sul regime delle acque pubbliche o sul relativo demanio, anche quando il provvedimento sia stato adottato da un'amministrazione non istituzionalmente preposta alla tutela delle acque.
  • Rientrano nella giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche le controversie aventi a oggetto divieti di edificazione fondati sulla fascia di rispetto idraulico prevista dall'art. 96, lett. f), r.d. 523/1904, quando tale vincolo sia posto a tutela del libero deflusso delle acque pubbliche.
  • La giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche è radicata anche quando la violazione della fascia di rispetto idraulico costituisca soltanto uno dei presupposti dell'ordine di demolizione, purché il provvedimento possa essere autonomamente sorretto da tale ragione e il ricorrente ne contesti specificamente l'applicazione.
  • In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa a favore del Tribunale superiore delle acque pubbliche, la causa può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione nei termini dell'art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniInquinamento ed emissioniGiurisdizione e riparto
RamiEdiliziaAmbienteProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiRiparto di giurisdizioneDecadenza e tardività

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