Sentenza del 10/11/2015 n. 1993 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Demanio - Demanio marittimo - Imposta Regionale sulle concessioni demaniali marittime - E' dovuta alla Regione anche se la concessione proviene dall'Autorità portuale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato affermato che l'imposta regionale è dovuta anche quando la concessione proviene dall'Autorità portuale, poiché ciò che rileva è la natura statale dei beni demaniali concessi e la loro ubicazione nel territorio regionale. L'Autorità portuale opera quale soggetto gerente della concessione statale, ma tale circostanza non esclude il potere regionale di percepire il tributo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l'imposta regionale non fosse dovuta perché la concessione demaniale marittima era stata rilasciata dall'Autorità portuale e non direttamente dallo Stato o dalla Regione. La questione riguardava quindi se il soggetto concedente fosse determinante ai fini dell'applicazione del tributo.
Norme richiamate
Legge 16 maggio 1970, n. 281, art. 2
Ha delegato alla Regione la gestione dell'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio siti nel territorio regionale.
La norma attribuisce alla Regione la gestione e la percezione dell'imposta connessa alle concessioni statali aventi ad oggetto beni demaniali situati nel territorio regionale, senza subordinare il tributo al fatto che la concessione sia rilasciata direttamente da un'amministrazione statale anziché da un'Autorità portuale.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta regionale sulle concessioni demaniali, rilevano principalmente la titolarità statale del bene e la sua ubicazione nel territorio regionale, non il soggetto che materialmente rilascia o gestisce la concessione.
- La concessione rilasciata da un'Autorità portuale non è, per questo solo motivo, sottratta all'imposizione regionale: l'Autorità portuale può agire quale soggetto gerente di una concessione relativa a beni demaniali statali.
- Per contestare validamente il tributo occorre verificare elementi diversi dal solo ente concedente, come la natura effettivamente demaniale e statale del bene, la sua localizzazione e l'applicabilità concreta della disciplina tributaria.
- In situazioni analoghe, la presenza di un ente pubblico intermedio nella gestione della concessione non esclude automaticamente il tributo regionale, se la concessione riguarda beni demaniali statali situati nella Regione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 10 nov 2015Sentenza del 10/11/2015 n. 293 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 10 nov 2015Sentenza del 10/11/2015 n. 295 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 10 nov 2015Sentenza del 10/11/2015 n. 296 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 10 nov 2015Sentenza del 10/11/2015 n. 299 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 10 nov 2015Sentenza del 10/11/2015 n. 371 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 10 nov 2015Sentenza del 10/11/2015 n. 578 - Comm. Trib. Prov. Pavia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →