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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24643/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza con cui la Corte d'appello di Bologna aveva dichiarato inammissibile l'appello da lui proposto avverso la sentenza di primo grado che lo aveva ritenuto responsabile di violazione di domicilio e tentato furto in abitazione. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge, contestando la declaratoria di inammissibilità dell'appello per asserito difetto di specificità. Con il secondo motivo ha dedotto ulteriori censure che la Corte di cassazione reputa logicamente subordinate all'accoglimento del primo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva indicato analiticamente le ragioni del difetto di specificità estrinseca dei motivi di appello, in particolare quanto all'ipotizzato errore dell'imputato nell'entrare nell'abitazione e alla prospettata inidoneità dell'azione rispetto al reato di furto. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo indeducibile perché subordinato all'accoglimento del primo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.

    La mancanza di specificità dei motivi di impugnazione comporta l'inammissibilità dell'appello.

Massime di principio

  • L'appello è inammissibile quando i motivi non presentano una specificità estrinseca, ossia quando non si confrontano in modo puntuale con le ragioni della decisione impugnata.
  • La deduzione di un errore percettivo o di una asserita inidoneità dell'azione deve essere argomentata in modo correlato alle statuizioni del giudice di merito; in difetto, il motivo è manifestamente infondato.
  • I motivi di ricorso logicamente subordinati all'accoglimento di un primo motivo infondato possono essere dichiarati indeducibili.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurtoSequestro di persona
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioDelitti contro la persona

Testo integrale

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