Sentenza del 30/06/2017 n. 616 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Processo - Contributo unificato - Appello inammissibile - E' dovuto in misura doppia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato dichiarato inammissibile per mancata notifica all'Ufficio. È stato inoltre ritenuto dovuto dall'appellante il contributo unificato in misura doppia, cioè l'importo originario più un ulteriore importo di pari entità.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appello è stato proposto senza effettuare la necessaria notificazione all'Ufficio. Tale omissione processuale rende l'impugnazione inammissibile. Nonostante l'inammissibilità, l'appellante resta tenuto al pagamento del contributo unificato aggiuntivo previsto per i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
La dichiarazione di inammissibilità dell'appello comporta, per l'appellante, l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello già dovuto.
Art. 1, comma 17, della Legge n. 228/2012
Ha introdotto nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002 il meccanismo del raddoppio del contributo unificato in caso di impugnazione respinta, inammissibile o improcedibile.
Massime di principio
- La mancata notifica dell'atto di appello alla parte o all'ufficio destinatario, quando richiesta dalla legge, può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.
- L'inammissibilità dell'appello non elimina automaticamente gli oneri economici già maturati per la sua proposizione.
- Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile, il proponente può essere tenuto a versare un ulteriore contributo unificato pari a quello originario, salvo specifiche esenzioni o condizioni previste dalla legge.
- Prima di proporre un appello occorre verificare attentamente i destinatari della notifica, le modalità e i termini, perché un vizio di notifica può impedire l'esame nel merito e comportare comunque costi aggiuntivi.
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