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Sentenza

Sentenza del 30/06/2017 n. 238 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Beneficio del "cuneo fiscale"- Imprese di trasporto pubblico locale - Requisiti di fruibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto alla società la deduzione IRAP per la riduzione del cuneo fiscale prevista dall'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, del D.Lgs. 446/1997. Secondo l'Ufficio, l'agevolazione non spettava perché la società operava in un settore soggetto a concessione e a tariffa. La contribuente sosteneva invece che i rapporti con la Pubblica Amministrazione fossero regolati da contratti di appalto di servizi e che le tariffe, fissate dalla Regione a prezzo politico, non fossero remuneratorie, poiché coprivano soltanto una modesta parte dei costi e non potevano essere autonomamente modificate dal gestore.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate e accolto l'appello incidentale della contribuente, riformando integralmente la decisione di primo grado. Ha stabilito che la società non operava in regime di concessione traslativa, ma sulla base di contratti di appalto di servizio disciplinati dagli artt. 18 e 19 del D.Lgs. 442/1997. Ha inoltre ritenuto che le tariffe del trasporto pubblico locale non fossero remuneratorie, essendo fissate dalla Pubblica Amministrazione a prezzo politico e integrabili mediante contributi pubblici. Pertanto, la società aveva diritto alla deduzione per il cuneo fiscale ai fini IRAP. L'Ufficio è stato condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate complessivamente in euro 10.000.

Norme richiamate

  • Art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, D.Lgs. 446/1997

    Deduzione dall'imponibile IRAP dei costi relativi al personale dipendente a tempo indeterminato e dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione, tra gli altri, delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori indicati dalla norma.

    L'esclusione dall'agevolazione richiede la presenza congiunta di un rapporto di concessione traslativa e di una tariffa remuneratoria. Se manca anche uno solo dei due requisiti, il beneficio fiscale può essere riconosciuto.

  • D.Lgs. 442/1997, artt. 18 e 19

    Disciplina dei contratti di servizio per il trasporto pubblico locale.

    I contratti stipulati dalla società sono stati qualificati come appalti di servizi e non come concessioni traslative, poiché l'onere economico della gestione gravava principalmente sulla Pubblica Amministrazione e il contratto costituiva la fonte della regolazione del rapporto.

  • Legge finanziaria 2007

    Ha introdotto la deduzione IRAP relativa al costo del lavoro, comunemente definita riduzione del cuneo fiscale, per determinate imprese e con specifiche esclusioni.

  • Legge regionale Umbria n. 37/1998

    È stata richiamata nel contesto della disciplina regionale del trasporto pubblico locale, ma la Corte ha ritenuto decisivo il carattere politico e non remuneratorio delle tariffe effettivamente applicate.

  • Cassazione, sentenza n. 22455/2014

    Richiamata a sostegno della qualificazione dei rapporti di trasporto pubblico locale nel contesto del processo di liberalizzazione e del trasferimento delle competenze alle Regioni.

  • Consiglio di Stato, sentenza n. 4693/2010

    La concessione ricorre quando il gestore assume il rischio economico della gestione e si remunera sostanzialmente mediante il prezzo pagato dall'utenza; l'appalto di servizi ricorre invece quando l'onere economico grava sulla Pubblica Amministrazione.

Massime di principio

  • Per escludere la deduzione IRAP prevista per il cuneo fiscale non è sufficiente dimostrare che l'impresa svolga un servizio pubblico regolamentato: occorre provare la contemporanea presenza di una concessione traslativa e di una tariffa effettivamente remuneratoria.
  • Un contratto di servizio non è automaticamente una concessione. La qualificazione dipende soprattutto dalla distribuzione del rischio economico: se il gestore non sopporta realmente il rischio della gestione e riceve corrispettivi o contributi dalla Pubblica Amministrazione, il rapporto può essere qualificato come appalto di servizi.
  • Una tariffa fissata unilateralmente dalla Pubblica Amministrazione a prezzo politico, non modificabile dal gestore e incapace di coprire i costi del servizio, non è normalmente una tariffa remuneratoria ai fini dell'esclusione dal beneficio fiscale.
  • La presenza di contributi pubblici o di ricavi extra-tariffari non rende automaticamente remuneratoria la tariffa: occorre verificare se il prezzo pagato dagli utenti sia idoneo, autonomamente o nel complesso del modello contrattuale, a garantire l'equilibrio economico-finanziario e un margine di utile.
  • In materia di agevolazioni fiscali, la norma va interpretata restrittivamente, ma l'Amministrazione deve comunque dimostrare concretamente la sussistenza dei requisiti che determinano l'esclusione dal beneficio.
  • Per casi analoghi è opportuno esaminare il contratto di servizio, le modalità di determinazione delle tariffe, l'effettiva copertura dei costi, il regime dei contributi pubblici e l'allocazione del rischio economico tra gestore e Pubblica Amministrazione.

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