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Sentenza

Sentenza del 30/06/2017 n. 618 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Accertamento - Società a ristretta partecipazione - Requisiti per l'accertamento dei soci

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'attribuzione presuntiva ai soci di utili derivanti da una società a ristretta base partecipativa, mediante accertamento sintetico ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973. Secondo il principio richiamato, l'Amministrazione può imputare ai soci il reddito di capitale corrispondente agli utili extracontabili della società quando non sia fornita la prova che le somme siano state effettivamente reinvestite o mantenute nell'ambito dell'attività sociale.

La decisione

Il principio indicato ammette l'accertamento dei maggiori utili in capo ai soci di una società a ristretta partecipazione sulla base di una presunzione di distribuzione, purché il contribuente non dimostri concretamente che le somme siano state destinate alla società, ad esempio mediante reinvestimento. La mancata prova della destinazione societaria consente quindi di confermare l'imputazione del reddito ai soci. Il testo non riporta il dispositivo completo né l'esito processuale specifico della controversia.

Norme richiamate

  • Art. 38, comma 3, D.P.R. n. 600/1973

    Nessuna citazione testuale riportata nel testo fornito

    La norma consente l'accertamento sintetico del reddito sulla base di elementi e circostanze idonei a evidenziare una capacità contributiva diversa da quella dichiarata. Nel caso descritto, essa è utilizzata per imputare ai soci utili presumibilmente distribuiti.

  • Cassazione civile, sentenza n. 6780/2003

    Nessuna citazione testuale riportata nel testo fornito

    La sentenza afferma che, nelle società a ristretta partecipazione, l'esistenza di utili extracontabili può fondare la presunzione di distribuzione ai soci. Il socio può superare tale presunzione dimostrando in modo specifico che le somme non sono state distribuite, ma sono rimaste nella disponibilità della società o sono state reinvestite.

Massime di principio

  • Nelle società con pochi soci, la ristrettezza della compagine può giustificare una presunzione semplice di distribuzione degli utili extracontabili ai soci, fondata sulla comune conoscenza degli affari sociali.
  • La presunzione non è necessariamente definitiva: il socio deve però fornire una prova concreta e documentata della mancata distribuzione, del reinvestimento o dell'impiego delle somme nell'attività societaria.
  • La mera contestazione dell'accertamento o l'affermazione generica che gli utili siano stati reinvestiti normalmente non è sufficiente; occorrono evidenze contabili, bancarie e finanziarie coerenti.
  • L'accertamento del maggior reddito della società costituisce il presupposto dell'imputazione ai soci, ma la posizione del socio può essere contestata dimostrando l'assenza di distribuzione effettiva o l'inattendibilità della ricostruzione societaria.
  • La presunzione deve comunque essere valutata alla luce delle circostanze concrete e non esonera l'Amministrazione dal dimostrare adeguatamente l'esistenza degli utili extracontabili e il collegamento con la partecipazione del socio.

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