Sentenza del 30/06/2017 n. 14 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
OGGETTO: MODALITA' DI NOTIFICA DELLA CARTELLA ESATTORIALE A MEZZO POSTA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica diretta della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento deve essere valutata secondo la disciplina del servizio postale ordinario. Non è quindi necessario applicare le specifiche formalità della legge n. 890 del 1982, purché siano rispettate le regole proprie della raccomandata ordinaria e sia possibile comprovare la consegna dell'atto o il suo regolare procedimento di recapito.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda la validità delle modalità di notificazione di una cartella di pagamento effettuata direttamente dal concessionario della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973. Il principio affermato è che, in tale ipotesi, si applicano le regole del servizio postale ordinario e non le formalità previste dalla legge n. 890 del 1982, relativa alle notificazioni degli atti giudiziari tramite il servizio postale.
Norme richiamate
Art. 26, comma 1, seconda parte, D.P.R. n. 602 del 1973
La notifica della cartella può essere eseguita mediante invio diretto da parte del concessionario di raccomandata con avviso di ricevimento.
La disposizione consente al concessionario della riscossione di notificare direttamente la cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di ricorrere alle modalità proprie della notificazione degli atti giudiziari.
Legge n. 890 del 1982
Le formalità previste per la notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta non si applicano quando la cartella è inviata direttamente dal concessionario mediante raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento.
Massime di principio
- Quando una cartella di pagamento è notificata direttamente dal concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento, occorre applicare la disciplina della posta ordinaria e non quella speciale delle notificazioni degli atti giudiziari.
- L'assenza delle formalità previste dalla legge n. 890 del 1982 non determina, di per sé, l'invalidità della notifica effettuata secondo l'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973.
- Per verificare la validità della notifica bisogna accertare la corretta spedizione, l'indirizzo utilizzato, l'avviso di ricevimento e, se necessario, la regolarità delle procedure postali relative alla mancata consegna.
- Il principio riguarda specificamente la notifica diretta del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento e non necessariamente altre forme di notificazione o altri tipi di atti.
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