Sentenza del 30/06/2017 n. 327 - Comm. Trib. Prov. Savona
RISCOSSIONE -Intimazione di pagamento - Invalidità per intervenuta prescrizione del credito tributario - Tributi erariali - Prescrizione decennale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'intimazione di pagamento, sostenendo che i crediti tributari, relativi a tributi erariali quali IRPEF, IRAP e IVA, fossero prescritti. I crediti erano stati precedentemente portati a riscossione mediante cartella di pagamento regolarmente notificata. La questione riguardava il termine applicabile dopo la notifica della cartella: se quello quinquennale previsto per alcune obbligazioni periodiche oppure il termine ordinario decennale.
La decisione
La sentenza ha ritenuto applicabile ai crediti erariali il termine ordinario decennale di prescrizione previsto dall'art. 2964 del codice civile, decorrente dalla notifica della cartella di pagamento. Pertanto, l'intimazione può essere dichiarata invalida per prescrizione solo se sono trascorsi dieci anni senza validi atti interruttivi. Non è stata ritenuta pertinente la questione, affrontata dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 23397 del 2016, relativa alla mancata conversione del termine breve in quello decennale in caso di mancata impugnazione dell'atto prodromico.
Norme richiamate
Art. 2964 del codice civile
È stato applicato il termine ordinario decennale di prescrizione ai crediti relativi ai tributi erariali, con decorrenza dalla notifica della cartella di pagamento.
Sentenza della Corte di cassazione, Sezioni Unite, n. 23397 del 2016
La pronuncia riguarda la non conversione del termine breve in quello ordinario decennale nei casi di irretrattabilità del credito derivante dalla mancata impugnazione dell'atto prodromico; tale questione è stata considerata non pertinente nel caso esaminato.
Massime di principio
- Per i crediti relativi a tributi erariali come IRPEF, IRAP e IVA, dopo la notifica della cartella di pagamento occorre verificare, in linea generale, il decorso del termine ordinario decennale di prescrizione.
- La prescrizione decorre dalla notifica della cartella, ma può essere interrotta da successivi atti validamente notificati; è quindi necessario ricostruire cronologicamente tutti gli atti della riscossione.
- La mancata impugnazione della cartella rende il credito non più contestabile nel merito, ma non impedisce necessariamente di eccepire la prescrizione maturata successivamente.
- La questione del termine quinquennale o della sua eventuale conversione in decennale deve essere distinta dalla determinazione del termine ordinario applicabile al credito tributario secondo la specifica qualificazione del tributo e l'orientamento giurisprudenziale pertinente.
- Un'intimazione di pagamento può essere contestata per prescrizione solo dimostrando che, tra la notifica della cartella o dell'ultimo valido atto interruttivo e l'intimazione, sia decorso integralmente il termine applicabile.
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