Sentenza del 30/06/2017 n. 16289 - Corte di Cassazione
TARSU - Avviso di accertamento - Motivazione - Riferibilità a delibere comunali - Atti sottoposti a pubblicità' legale - Presunzione di conoscenza - Inesistenza dell'obbligo di allegazione all'atto impositivo - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento TARSU relativo all'anno 2012. La società aveva contestato l'insufficiente motivazione dell'avviso, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto allegare le deliberazioni comunali richiamate per la determinazione della tariffa. La CTR Campania aveva accolto tale tesi. Il Comune ha impugnato la decisione in Cassazione, denunciando, in particolare, la violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000, poiché le delibere comunali a contenuto normativo o regolamentare non devono essere allegate all'avviso quando sono soggette a pubblicità legale e quindi legalmente conoscibili dal contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso del Comune, ha dichiarato assorbito il secondo motivo e ha cassato la sentenza della CTR Campania. La causa è stata rinviata alla CTR, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi stabiliti dalla Cassazione e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che l'obbligo di allegazione previsto dall'art. 7 della legge n. 212/2000 riguarda gli atti che costituiscono la concreta motivazione della pretesa tributaria, non gli atti normativi o regolamentari che fondano il potere impositivo. Le delibere comunali soggette a pubblicazione legale si presumono conosciute o conoscibili e la loro pubblicazione non deve essere specificamente provata dal Comune.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
L'onere di allegazione dell'“altro atto” richiamato nella motivazione dell'avviso di accertamento
L'obbligo di allegazione riguarda gli atti che costituiscono la motivazione concreta della pretesa tributaria, ma non gli atti normativi o regolamentari che legittimano il potere impositivo e sono soggetti a conoscenza legale.
Art. 65, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Determinazione della tariffa per la tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
La deliberazione comunale che determina la tariffa TARSU ha contenuto generale o collettivo e non necessita di una specifica motivazione analitica, poiché si rivolge a una pluralità indistinta di destinatari.
Art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)
Pubblicità delle deliberazioni degli enti locali
La pubblicazione delle deliberazioni comunali costituisce un obbligo di legge; pertanto, la conoscibilità legale delle delibere si presume e non deve essere dimostrata specificamente dall'ente.
Massime di principio
- Un avviso tributario non deve necessariamente allegare le delibere comunali, i regolamenti o gli altri atti normativi richiamati, quando tali atti sono soggetti a pubblicità legale e sono quindi legalmente conoscibili dal contribuente.
- L'obbligo di allegazione riguarda soprattutto gli atti individuali o istruttori che sostengono concretamente la pretesa tributaria e che il contribuente non potrebbe conoscere autonomamente.
- La motivazione dell'avviso deve comunque consentire al contribuente di comprendere la pretesa: devono essere indicati almeno il tributo, il periodo, i presupposti, la base imponibile, la tariffa applicata e i criteri di calcolo.
- La mancata allegazione di una delibera tariffaria non determina, da sola, l'illegittimità dell'avviso se la delibera è stata regolarmente pubblicata e l'avviso ne indica gli estremi o la disciplina applicata.
- In caso di contestazione, è opportuno distinguere tra la conoscibilità legale dell'atto normativo e la necessità di rendere comprensibili i dati concreti utilizzati per calcolare l'importo richiesto.
Testo integrale
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