Sentenza del 30/06/2017 n. 16286 - Corte di Cassazione
ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI - Dichiarazione annuale - Dichiarazione integrativa - Errori di fatto o di diritto - Sede contenziosa - Irrilevanza termine.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva impugnato la decisione della CTR, che aveva ritenuto tardive le dichiarazioni integrative con cui erano stati corretti errori relativi a perdite di partecipazione, perdite d'impresa non compensate e acconti. La CTR aveva considerato tali correzioni come un tardivo mutamento della base imponibile, anziché come rettifica di errori dichiarativi. Il ricorrente ha sostenuto che, in sede contenziosa, il contribuente può contestare la maggiore pretesa tributaria anche oltre i termini previsti per la dichiarazione integrativa, quando deduca errori di fatto o di diritto incidenti sull'obbligazione tributaria.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla CTR della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha precisato che i termini per la dichiarazione integrativa e per l'istanza di rimborso non impediscono al contribuente di opporsi, in giudizio, alla maggiore pretesa fiscale allegando errori dichiarativi sostanziali rilevanti ai fini dell'obbligazione tributaria.
Norme richiamate
D.P.R. n. 322/1998, art. 2, comma 8-bis
La dichiarazione integrativa "a favore" è utilizzabile per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito.
La dichiarazione integrativa favorevole può essere presentata entro il termine previsto per la dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, con eventuale compensazione del credito. Il termine disciplina le modalità amministrative di emendamento, ma non preclude la difesa giudiziale del contribuente.
D.P.R. n. 600/1973, art. 43
La possibilità di correggere errori od omissioni a danno dell'Amministrazione finanziaria è esercitabile entro i termini di accertamento previsti dalla norma.
Gli errori dichiarativi che comportano un danno per l'Amministrazione possono essere rettificati entro i termini ordinari di accertamento.
D.P.R. n. 602/1973, art. 38
Il rimborso dei versamenti diretti è esercitabile entro il termine decadenziale di quarantotto mesi dalla data del versamento.
Il termine per chiedere il rimborso opera autonomamente rispetto ai termini e alle modalità della dichiarazione integrativa.
Cass., Sezioni Unite, 30 giugno 2016, n. 13378
Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e dai termini della dichiarazione integrativa e dell'istanza di rimborso, in sede contenziosa può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria allegando errori di fatto o di diritto incidenti sull'obbligazione tributaria.
La decadenza dal termine per presentare una dichiarazione integrativa non impedisce al contribuente di contestare giudizialmente una pretesa tributaria errata, purché l'errore sia provato e rilevante per la determinazione dell'imposta.
Massime di principio
- La tardività della dichiarazione integrativa non impedisce necessariamente la difesa in giudizio contro una maggiore pretesa fiscale.
- In sede contenziosa il contribuente può dedurre errori di fatto o di diritto commessi nella dichiarazione originaria, anche se non ha rispettato il termine per la dichiarazione integrativa o per l'istanza di rimborso.
- La correzione deve incidere effettivamente sull'obbligazione tributaria ed essere adeguatamente documentata; non è sufficiente qualificare come errore una modifica meramente opportunistica della dichiarazione.
- I diversi termini previsti per dichiarazione integrativa, accertamento e rimborso hanno ambiti distinti: la scadenza di uno non determina automaticamente la perdita di ogni possibilità di tutela.
- Il giudice deve verificare nel merito se i dati omessi o errati rappresentino effettivi elementi fiscali rilevanti, senza respingere la contestazione soltanto perché la dichiarazione integrativa è stata presentata tardivamente.
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