Ordinanza n. 405/2026 - Milano, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento emesso dalla Prefettura di -OMISSIS- - Sportello Unico per l’Immigrazione in data 4-2-2026 di revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato a favore del ricorrente e comunicato ai difensori in data 11-2-2026, nonché tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento, e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, motivato dalla mancata presentazione o incompletezza di documenti essenziali
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento della Prefettura – Sportello Unico per l’Immigrazione di revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato in suo favore. Dal testo emerge che l’Amministrazione ha fondato la revoca sulla mancata presentazione o sull’incompletezza di numerosi documenti essenziali per dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa per l’ingresso in Italia del lavoratore straniero. Gli specifici motivi di illegittimità dedotti dal ricorrente non sono indicati nell’ordinanza.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per una prognosi favorevole sull’esito del ricorso. In particolare, ha qualificato il provvedimento impugnato come legittima espressione del potere vincolato di controllo dell’Amministrazione, esercitato a fronte della mancata presentazione o incompletezza di documenti essenziali alla verifica dei requisiti per l’ingresso del lavoratore straniero. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha escluso una prognosi favorevole sull’esito del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003 a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato è revocato perché non sono stati presentati, o sono stati presentati in modo incompleto, documenti essenziali per dimostrare i requisiti di ingresso, il controllo amministrativo può configurarsi come esercizio di un potere vincolato.
- In sede cautelare, la rilevata legittimità del potere vincolato di controllo esercitato dall’Amministrazione e l’assenza di una prognosi favorevole sull’esito del ricorso giustificano il rigetto della domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
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