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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25664/2026 del 21/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (Comune impositore)

La controversia

Il Comune di Monterotondo ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza n. 6015/2022 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 15 dicembre 2022, che aveva accolto l’appello della società e riformato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 4759/2020. La controversia riguardava l’impugnazione dell’avviso di accertamento prot. n. 3746/2016, relativo alla TARI per le annualità 2014-2017. Il giudice di appello aveva ritenuto l’avviso immotivato perché recava il riferimento alla normativa, alla legittimazione della concessionaria e a precedenti avvisi bonari dei quali non era provata la ricezione, senza indicare l’ubicazione dell’immobile né l’aliquota applicata e riportando soltanto il totale dovuto. Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il Comune ha denunciato la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, sostenendo che l’atto conteneva gli elementi necessari a comprendere la pretesa e che la contribuente ne aveva dimostrato la conoscenza presentando istanza di accertamento con adesione, chiedendo la riduzione degli importi e difendendosi nel merito. La società ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per asserito vizio di autenticazione della procura speciale.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità: la procura speciale, allegata al ricorso nativo digitale, conteneva riferimenti univoci al giudizio e alla sentenza impugnata ed era stata ritualmente depositata; la distanza tra il luogo di autenticazione e quello indicato nel ricorso era irrilevante. Ha quindi accolto l’unico motivo del Comune. La motivazione dell’avviso è adeguata quando consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di esercitare il diritto di difesa. Nel caso concreto, l’avviso indicava le tariffe applicate, le delibere comunali che le avevano approvate per le annualità interessate e l’importo complessivo. Non occorreva indicare gli identificativi catastali né esplicitare la formula di calcolo o altri dati numerici ulteriori. Sebbene l’immobile non fosse descritto nell’avviso, la società disponeva nel Comune di una sola unità locale, circostanza documentata dal Comune in appello; inoltre, le richieste e le deduzioni della contribuente nel giudizio di merito mostravano che essa conosceva gli elementi essenziali della pretesa. La Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 83, terzo comma, c.p.c.

    in caso di ricorso nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, terzo comma, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione

    Nel ricorso nativo digitale, la copia informatica della procura cartacea sottoscritta dalla parte e autenticata digitalmente dal difensore, allegata al messaggio PEC o alla busta telematica di deposito, vale come procura speciale apposta in calce al ricorso, salvo che il testo escluda univocamente la volontà di proporre ricorso per cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Con l’unico motivo di ricorso, il Comune di Monterotondo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, censurando la sentenza della Commissione tributaria regionale che ha ritenuto privo di motivazione l’avviso di accertamento.

    La disposizione è richiamata quale base del motivo di ricorso per cassazione volto a denunciare la violazione di legge relativa alla valutazione della motivazione dell’avviso.

  • art. 3 della legge n. 241/1990

    Per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte che il contribuente sia stato messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, in condizioni di esercitare il diritto di difesa, con cognizione dei fatti

    L’obbligo di motivazione dell’accertamento è soddisfatto quando l’atto rende conoscibili gli elementi essenziali della pretesa, così da consentire al contribuente di difendersi consapevolmente.

  • art. 1, comma 162, della legge n. 296/2006

    Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale…

    Gli avvisi degli enti locali devono esporre i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa; quando richiamano un atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo va allegato, salvo che il contenuto essenziale sia riprodotto nell’avviso.

  • art. 71, comma secondo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 71, comma secondo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 obbliga il Comune ad indicare in ciascun atto impositivo soltanto la tariffa applicata e la relativa delibera, con la conseguenza che non è necessario riportare o esplicitare la formula utilizzata per la determinazione della tariffa, la quantità totale dei rifiuti o la superficie totale iscritta a ruolo, né, tantomeno, i dati numerici fondamentali per il calcolo del tributo

    Per la tassa sui rifiuti, l’atto impositivo deve indicare la tariffa applicata e la relativa delibera; non è necessario riportare la formula di calcolo, la quantità totale dei rifiuti, la superficie iscritta a ruolo o ulteriori dati numerici di calcolo.

Massime di principio

  • La motivazione di un avviso di accertamento tributario è sufficiente quando mette il contribuente in condizione di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di esercitare efficacemente il diritto di difesa.
  • Negli accertamenti relativi alla tassa sui rifiuti, l’indicazione della tariffa applicata e della delibera che l’ha approvata può essere sufficiente a rendere comprensibile la pretesa, senza necessità di riportare la formula di calcolo, la quantità complessiva dei rifiuti o la superficie totale iscritta a ruolo.
  • L’omessa indicazione nell’avviso degli identificativi catastali non determina, di per sé, carenza di motivazione quando gli elementi del caso consentono al contribuente di individuare senza incertezze l’immobile tassato.
  • La valutazione dell’adeguatezza della motivazione deve considerare anche gli elementi concreti che rendono conoscibile al contribuente l’oggetto e i presupposti della pretesa, inclusa la disponibilità di una sola unità immobiliare nel Comune e la condotta difensiva tenuta nel giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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