Ordinanza n. 1702/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 1345/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, di parziale accoglimento del ricorso di primo grado, concernente un credito da indennizzo ai sensi della l. n. 205/2017
Esito
La controversia
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 1345/2026 e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della sua efficacia. La controversia riguarda, in particolare, il momento in cui sarebbe giuridicamente sorto il credito da indennizzo previsto dalla l. n. 205/2017. Il testo dell'ordinanza non specifica gli ulteriori motivi di appello né le censure articolate contro la sentenza di primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare esclusivamente ai fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ritenendo che le esigenze di tutela dell'appellante potessero essere adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita definizione della controversia nel merito. Non è stata sospesa l'esecutività della sentenza impugnata; è stata fissata l'udienza del 29 ottobre 2026 per la trattazione del merito, nella quale dovrà essere approfondita la questione della decorrenza giuridica del credito da indennizzo. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare proposta in appello; la domanda è stata esaminata dal Consiglio di Stato.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, in luogo della concessione di una misura cautelare tipica, di fissare con sollecitudine la trattazione del merito quando le esigenze di tutela possano essere soddisfatte attraverso la rapida definizione della controversia.
l. n. 205/2017
È la fonte dell'indennizzo cui si riferisce il credito controverso; l'ordinanza rinvia al merito l'approfondimento del momento in cui tale credito è giuridicamente sorto.
Massime di principio
- In appello cautelare, quando le esigenze di tutela della parte possono essere adeguatamente soddisfatte dalla sollecita definizione della controversia, il giudice può accogliere la domanda cautelare ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando l'udienza di merito senza sospendere l'esecutività della sentenza impugnata.
- La questione relativa al momento di insorgenza di un credito da indennizzo può richiedere un approfondimento nella sede di merito e non deve essere definitivamente risolta nella fase cautelare quando il giudice dispone la rapida fissazione dell'udienza.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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