Sentenza del 10/05/2016 n. 99 - Comm. Trib. Prov. Asti
Imputabilità della mancata instaurazione di un contraddittorio -Sanzioni per omissione delle dichiarazioni - Deduzione dei costi in caso di omessa dichiarazione dei redditi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, l'applicazione delle sanzioni per l'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi e la ricostruzione del reddito senza deduzione dei costi sostenuti. In particolare, sosteneva che l'omissione fosse imputabile al consulente incaricato e che l'imposizione sui ricavi lordi fosse illegittima.
La decisione
La mancata instaurazione del contraddittorio è stata imputata al contribuente, poiché l'invito risultava tempestivamente consegnato a una persona abilitata al ricevimento, come attestato dall'avviso di ricevimento. Le sanzioni sono state ritenute dovute, non ricorrendo i presupposti per la sospensione previsti dal d.lgs. 472/1997 e dalla legge 423/1995; l'affidamento dell'incarico a un consulente non esclude automaticamente la responsabilità del contribuente. Tuttavia, è stato riconosciuto il diritto alla deduzione, anche forfetaria, dei costi emersi durante la verifica, pur non essendo stati registrati, poiché la tassazione dei soli ricavi lordi contrasta con il principio di capacità contributiva sancito dall'art. 53 della Costituzione.
Norme richiamate
Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
Le sanzioni tributarie possono essere sospese o non applicate solo quando ricorrono gli specifici presupposti previsti dalla disciplina; il mero affidamento degli adempimenti a un consulente non esclude automaticamente la responsabilità del contribuente.
Legge 27 dicembre 1995, n. 423
Prevede specifiche condizioni per la sospensione delle sanzioni in caso di omissioni riconducibili al professionista incaricato, condizioni che devono essere concretamente dimostrate.
Costituzione della Repubblica italiana, articolo 53
"Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva."
L'imposizione deve riflettere la reale capacità contributiva; anche nell'accertamento induttivo devono essere considerati, almeno in via forfetaria o presuntiva, i costi inerenti all'attività, evitando la tassazione dei ricavi lordi come se costituissero integralmente reddito.
Massime di principio
- Se un invito al contraddittorio risulta regolarmente consegnato a una persona abilitata, l'eventuale mancata partecipazione è normalmente imputabile al contribuente e non all'Amministrazione.
- L'omessa dichiarazione può giustificare un accertamento induttivo, ma non consente necessariamente di tassare l'intero ammontare dei ricavi senza considerare i costi inerenti all'attività.
- Anche i costi non contabilizzati possono essere riconosciuti, se emergono dalla verifica o risultano altrimenti attendibili, eventualmente mediante una quantificazione forfetaria.
- L'errore o l'omissione del consulente non esonera automaticamente il contribuente dalle sanzioni: occorre dimostrare la ricorrenza delle condizioni previste dalla normativa speciale e l'assenza di responsabilità rilevante.
- La decisione distingue tra imposta e sanzioni: il reddito imponibile deve essere ricostruito in modo coerente con la capacità contributiva, mentre le sanzioni restano dovute salvo specifiche cause di sospensione o esonero.
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