Sentenza del 05/12/2019 n. 31768 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento relativo al maggior PREU per l'anno 2006, contestando il recupero effettuato per un apparecchio da intrattenimento installato presso un esercizio commerciale ma non collegato alla rete telematica. In particolare, ha dedotto l'incompetenza territoriale della Direzione regionale Lombardia, ritenendo competente l'ufficio del proprio domicilio fiscale, la violazione del contraddittorio per non essere stata coinvolta nell'ispezione della Guardia di finanza, l'assenza di propria responsabilità per il mancato collegamento, l'inesigibilità o duplicazione del PREU e l'inattendibilità dei dati utilizzati per il calcolo. La CTR aveva dichiarato l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992, ritenendo che la società avesse semplicemente riproposto le censure di primo grado senza contestare specificamente la sentenza della CTP.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quinto motivo di ricorso, ritenendo errata la declaratoria di inammissibilità dell'appello. Nel processo tributario l'appello ha carattere devolutivo pieno e la riproposizione delle ragioni già sostenute in primo grado può soddisfare il requisito della specificità, quando, valutato complessivamente l'atto, emerga in modo inequivoco il dissenso rispetto alla decisione impugnata. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse, poiché riguardavano statuizioni della CTR formulate solo ad abundantiam dopo la dichiarazione di inammissibilità. La sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata a una diversa composizione della CTR Lombardia, anche per la liquidazione delle spese, affinché riesamini il merito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53
Il ricorso in appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione.
La norma richiede motivi specifici, ma nel processo tributario l'appello è caratterizzato da devoluzione piena. È quindi sufficiente che dall'atto, considerato nel suo complesso, risultino in modo inequivoco le ragioni del dissenso rispetto alla sentenza di primo grado; non è indispensabile formulare argomentazioni completamente nuove rispetto a quelle già svolte.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in rapporto all'art. 342 c.p.c.
L'art. 53 costituisce disciplina speciale del processo tributario rispetto alla disciplina generale dell'appello civile. La valutazione della specificità deve tenere conto della natura sostanzialmente devolutiva dell'appello tributario.
D.P.R. n. 64 del 1972, art. 14, comma 4
La disposizione è richiamata in relazione all'obbligo di collegamento dell'apparecchio alla rete telematica e al conseguente recupero del PREU quando l'apparecchio risulti installato e in uso senza collegamento.
TULPS, art. 110, comma 6
La norma individua la categoria degli apparecchi da intrattenimento cui si riferisce l'accertamento del PREU.
D.L. n. 269 del 2003, art. 39-quater, convertito dalla L. n. 326 del 2003
La società ha richiamato la disciplina della responsabilità e del versamento del PREU per contestare che l'obbligazione potesse essere posta a suo carico e per sostenere l'inesigibilità delle somme richieste; la Corte non ha esaminato nel merito tali questioni, disponendo il rinvio.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52; D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 33; L. n. 212 del 2000, art. 12
Le disposizioni sono state invocate dalla società con riferimento al contraddittorio e alle modalità dell'ispezione, ma la Corte di cassazione non ha deciso tali questioni nel merito.
Massime di principio
- Nel processo tributario, un appello non è inammissibile solo perché ripropone le censure già formulate in primo grado: occorre verificare se, dall'atto complessivamente considerato, emerga una contestazione effettiva e inequivoca della decisione impugnata.
- La specificità dei motivi d'appello non richiede necessariamente motivi nuovi, ma richiede che il giudice possa comprendere quali statuizioni della sentenza vengono contestate e per quali ragioni.
- Quando il giudice dichiara preliminarmente inammissibile l'appello e svolge comunque considerazioni sul merito, tali considerazioni sono normalmente rese ad abundantiam; contestarle può quindi essere inutile per difetto di interesse.
- La cassazione con rinvio per errore nella valutazione dell'ammissibilità non determina automaticamente la vittoria sul tributo: il giudice di rinvio deve ancora esaminare nel merito le contestazioni sull'accertamento, sulla competenza dell'ufficio, sul contraddittorio e sul calcolo del PREU.
- Nella redazione di un appello tributario è opportuno collegare espressamente ogni censura alle motivazioni della sentenza di primo grado, pur potendo riproporre le argomentazioni già utilizzate contro l'atto impositivo.
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