Cassazione Penale, Sentenza n. 1444/2024 del 12/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva respinto il riesame avverso il provvedimento del GIP che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per tentata estorsione aggravata (art. 416-bis.1 c.p.) e detenzione di arma da sparo aggravata; il ricorrente, tramite difensore, deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 110, 56, 629 c.p. in riferimento agli artt. 273 e 292 c.p.p., nonché degli artt. 10, 12 e 14 della legge 497/1974, contestando la sussistenza dei gravi indizi soprattutto in relazione al capo relativo all'estorsione, sostenendo che i giudici si sono basati unicamente sulle dichiarazioni di Giovanni e Carmine Festa (inidonee secondo la difesa), che Sartori avrebbe agito solo in interesse della persona offesa (intermediario solidaristico) e che la pistola mostrata fosse un giocattolo; censura inoltre travisamento e motivazione apparente circa la ricostruzione dei fatti e l'apprezzamento della condotta come concorso in estorsione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione adeguata, lineare e immune da manifesta illogicità: la sentenza ha ricostruito il contesto criminale (cooperazione e riorganizzazione di clan nella zona), valutato l'attendibilità delle dichiarazioni dei Festa in connessione con elementi investigativi e intercettazioni, e dimostrato che l'intervento di Sartori, pur inizialmente sollecitato dalla vittima, ha concretamente contribuito a rafforzare la pressione estorsiva (configurando il concorso), non essendo provato che l'azione fosse dettata da soli motivi di solidarietà umana; quanto all'arma, il Tribunale ha giudicato congruo ritenere gravità indiziaria dato che la pistola era priva di tappo rosso e la sua ostentazione in quel contesto era incompatibile con l'ipotesi di giocattolo. Per tali ragioni la Corte ha ritenuto le censure difensive ricadenti nella rimessione di merito non consentita in questa sede; ha condannato il ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 cod. pen.
Norma richiamata per l'aggravamento dell'ipotesi di tentata estorsione; la Corte ha valutato la gravità indiziaria anche alla luce dell'aggravante derivante dall'appartenenza/coinvolgimento in contesto mafioso/associativo
artt. 110, 56, 629 cod. pen.
Richiamati dal ricorrente per contestare la qualificazione del concorso nel reato; la Corte ha ritenuto che i principi sul concorso siano stati correttamente applicati dal Tribunale del riesame (sufficiente la coscienza e volontà di contribuire allo scopo illecito salvo prova di finalità solidaristica)
artt. 273 e 292 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente in riferimento alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia motivato adeguatamente l'apprezzamento dell'attendibilità dei testi in rapporto ad altri elementi investigativi
artt. 10, 12 e 14 legge 497/1974
Invocate dal difensore (presumibilmente in tema di disciplina probatoria o protezione di soggetti collaboranti/testimoni); la Corte non ha ritenuto sussistente una violazione tale da rendere manifestamente illogica la motivazione del giudice del riesame
art. 23, comma 8, DL 137/2020
Norma procedurale richiamata per la trasmissione della requisitoria scritta dalla Procura Generale; documenta l'intervento del Pubblico Ministero nella vicenda processuale
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di cassazione avverso provvedimenti del Tribunale del riesame sulle misure cautelari, sono ammissibili le doglianze che dimostrino violazioni normative specifiche o la manifesta illogicità della motivazione; non è possibile ottenere la riconsiderazione dei fatti con una diversa valutazione delle prove se non emerge illogicità palese.
- Per integrare il concorso in estorsione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire allo scopo illecito: l'intermediario che si presta a trattare o a esercitare pressione può rispondere del reato, salvo dimostrare in modo credibile che il suo intervento era dettato esclusivamente da motivi di solidarietà umana.
- Le dichiarazioni testimoniali, anche se centrali, possono sorreggere la gravità indiziaria se corroborate da elementi di contesto (appartenenze di clan, intercettazioni, comportamenti reiterati, uso/ostentazione di armi, messa a disposizione di luoghi per la 'convocazione').
- L'ostentazione di una pistola priva di segnali distintivi (es. tappo rosso) in un contesto minaccioso e davanti ad accoliti può legittimare la conclusione sulla reale natura dell'arma e fondare la gravità indiziaria per il reato di detenzione di arma da sparo.
- Chi impugna deve focalizzare le censure sul vizio giuridico o sulla manifesta illogicità della motivazione; semplici contraddizioni apparenti o diverse ricostruzioni fattuali non bastano per riformare la decisione in Cassazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso sono previste sanzioni economiche (spese e contributo alla Cassa delle Ammende) salvo giustificato motivo di esonero.
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