Cassazione Penale, Sentenza n. 46254/2022 del 07/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo del 13/05/2022, convalidato il 17/05/2022, relativo a operazioni di indebita compensazione fiscale. La ricorrente censura la legittimità del sequestro del conto corrente intestato all'Associazione CSL COSTELLANDIA ONLUS, soggetto estraneo al reato: sostiene di essere amministratrice della Onlus e quindi titolare dell'interesse a chiedere l'annullamento, che il sequestro era motivato unicamente dalla delega ad operare sul conto senza prova della sua effettiva disponibilità, e che le somme prelevate erano destinate ad altra onlus (Marza coop. soc. a r.l.). Con un successivo atto ha aggiunto motivo per omessa motivazione in ordine al "periculum in mora" (art. 321 c.p.p.), ritenendo che il Tribunale avrebbe dovuto annullare il provvedimento genetico per questa omissione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, ritenendo preliminare e decisivo il difetto di interesse concreto e attuale della ricorrente all'impugnazione del sequestro posto a carico dell'associazione. La Corte ha osservato che l'istanza di riesame era stata proposta in proprio dalla Fiocco e non quale rappresentante della Onlus, e che non erano state dedotte nell'originaria istanza ragioni di fatto e diritto che comprovassero la relazione della ricorrente con il conto sequestrato e l'effettivo diritto alla restituzione. Il difetto di interesse è stato considerato assorbente rispetto alle ulteriori censure (es. carenza di motivazione sul periculum in mora). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 322 cod. proc. pen.
Attribuisce la legittimazione astratta alla proposizione del riesame reale (imputato, persona cui le cose sono state sequestrate, chi ha diritto alla restituzione). La Corte applica questo principio richiedendo, oltre alla legittimazione astratta, l'effettivo interesse all'impugnazione.
art. 568, comma 4 cod. proc. pen.
Richiama l'onere di chi impugna di dedurre la sussistenza dell'interesse a impugnare; la sentenza ricorda che è onere del ricorrente indicare le ragioni e gli elementi di fatto a fondamento dell'interesse.
art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Norma che configura gli obblighi di specificazione nel ricorso; la Corte la utilizza per sottolineare l'onere di dedurre fatti e diritto connessi all'interesse alla restituzione nel procedimento reale.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente alla Corte, nel caso di ricorso inammissibile, di condannare il ricorrente alle spese e, se non ravvisata assenza di colpa, a una sanzione pecuniaria; applicata per irrogare la pena pecuniaria e le spese.
art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in L. n. 176/2020
Autorizza la decisione in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori; la Corte segnala di essersi avvalsa di tale disposizione per decidere senza le parti in udienza.
art. 321 cod. proc. pen. (eccepito dalla ricorrente)
Richiamato dalla ricorrente per contestare omessa motivazione in ordine al periculum in mora; la Corte non ha però esaminato il merito perché il difetto di interesse è stato ritenuto preliminare e assorbente.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Citata in relazione al requisito per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte di Cassazione la richiama collegandola all'applicazione dell'art. 616 c.p.p. per la sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Nei procedimenti reali (sequestro di cose/conti) la mera qualifica formale (es. essere amministratore) non basta: chi impugna deve dedurre e documentare l'interesse concreto e attuale alla restituzione del bene per avere legittimazione all'impugnazione.
- L'onere probatorio dell'interesse è stringente: il ricorrente deve indicare fatti e ragioni che colleghino la sua posizione al bene sequestrato; la mancata allegazione comporta inammissibilità per difetto di interesse.
- Il vizio preliminare di difetto di interesse è assorbente: se sussiste, il giudice non entra nel merito delle altre doglianze (es. carenze motivazionali del provvedimento genetico).
- Se si contesta la motivazione sul periculum in mora o altri requisiti del sequestro, è opportuno sollevare e documentare tali censure già nell'istanza di riesame; introdurre nuovi motivi tardivamente può essere inefficace se manca l'interesse dimostrato.
- La Corte può decidere in camera di consiglio senza le parti se previsto dalla normativa emergenziale; in caso di ricorso inammissibile non è esclusa la condanna alle spese e all'ammenda ex art. 616 c.p.p. salvo assenza di colpa comprovata.
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