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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32848/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Bari del 4 maggio 2022 (condanna per violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990). Il ricorrente ha dedotto di non aver avuto effettiva conoscenza del rinvio dell'udienza del 24/06/2020 (non celebrata per emergenza Covid) perché l'avviso di fissazione della nuova udienza era stato notificato al difensore con PEC il 1/03/2021 mentre il difensore era in regime custodiale e successivamente sospeso dall'albo; il difensore avrebbe comunicato la rinuncia agli incarichi e chiesto che venisse nominato altro difensore, ma il ricorrente non sarebbe stato avvisato; si deduce la nullità assoluta degli atti per omesso avviso all'imputato privo di difensore di fiducia

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la nullità per omessa notifica, nel regime emergenziale COVID (rinvio d'ufficio ai sensi del d.l. 8/3/2020), costituisca nullità di ordine generale a regime intermedio suscettibile di sanatoria se non dedotta nei termini; nella specie la nullità è stata sanata perché non tempestivamente eccepita. È stato inoltre accertato che il difensore aveva avvisato il proprio assistito di nominare un nuovo difensore, elemento non contestato, e che la notifica al difensore del decreto di rifissazione (22/02/2021, notificato 1/03/2021) è avvenuta prima della sospensione dall'albo (26/03/2021), pertanto non si è in presenza di notifica a soggetto non abilitato. Il fatto che il difensore fosse in regime custodiale non invalida automaticamente la notifica: tale infermità rileva come legittimo impedimento solo se comunicata al Tribunale, circostanza non allegata dal ricorrente. Conseguentemente il motivo di nullità assoluta è infondato e il ricorrente è condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma sostanziale che disciplina il reato per cui il Paolicelli è stato condannato; rilevante solo come fatto costitutivo del processo penale impugnato

  • art. 175, comma 2.1., cod. proc. pen. (novellato dal d.lgs. n. 150/2022)

    L'imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall'articolo 420-bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa

    Stabilisce la disciplina della restituzione nel termine per l'imputato giudicato in assenza, con onere probatorio a carico dell'imputato di dimostrare la mancata conoscenza effettiva del processo e l'assenza di colpa; la norma è applicata restrittivamente dalla Corte

  • art. 1 d.l. 8 marzo 2020 (norme emergenziali Covid-19)

    Permetteva il rinvio d'ufficio delle udienze e introdusse particolari regole sulle notificazioni durante il periodo emergenziale; ha inciso sulla qualificazione delle nullità connesse all'omessa comunicazione del nuovo termine

  • artt. 178 e 179 cod. proc. pen.

    Richiamati per la distinzione tra nullità assolute (art. 178, lett. c) e art. 179) e nullità sanabili: la Corte ricorda che solo la notifica ad persona non abilitata determina nullità assoluta insanabile

  • artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen.

    Norme sui termini e sulle modalità per eccepire le nullità: l'omessa deduzione tempestiva di una nullità sanabile comporta la sua sanatoria e l'impossibilità di farla valere successivamente

Massime di principio

  • In regime emergenziale (es. rinvii d'ufficio Covid) l'omessa notifica dell'avviso di fissazione della nuova udienza costituisce, di regola, una nullità di ordine generale a regime intermedio e può essere sanata se non eccepita nei termini previsti dal codice.
  • La notifica effettuata al difensore è valida se, al momento della notifica, il difensore era abilitato; una sospensione o cancellazione dall'albo intervenuta dopo la notifica non invalida retroattivamente l'atto.
  • La sola condizione di 'regime custodiale' del difensore non comporta automaticamente nullità assoluta della notifica: tale impedimento rileva solo se è stato comunicato all'organo giudicante o se rende il destinatario non abilitato a ricevere notifiche in quel momento.
  • Se si deduce una nullità procedimentale relativa a notifiche, il ricorrente deve valutare tempestivamente l'azione: l'omessa tempestiva eccezione può comportare la sanatoria dell'atto e precludere il rimedio della restituzione del termine.
  • L'onere di prova di non aver avuto effettiva conoscenza del processo (ai fini della restituzione del termine ex art. 175, comma 2.1.) grava sull'imputato; la prova deve dimostrare assenza di conoscenza e mancanza di colpa.
  • La nomina (o mancata nomina) di difensori di ufficio e le comunicazioni tra difensore e assistito possono essere elementi decisivi per valutare se l'imputato abbia avuto o meno conoscenza della pendenza e delle nuove fissazioni udienze.

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