Regolamento (UE) 2025/2611
Regolamento (UE) 2025/2611 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2016/794 per quanto riguarda il potenziamento del sostegno di Europol e il rafforzamento della cooperazione di polizia per prevenire e combattere il traffico di migranti e la tratta di esseri umani
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rafforza il mandato operativo di Europol, con particolare attenzione al contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani. Introduce un Centro europeo contro il traffico di migranti come struttura permanente, potenzia l’uso di SIENA, disciplina meglio lo scambio di informazioni e valorizza task force operative, EMPACT e distacchi di personale Europol. Estende inoltre espressamente l’ambito di azione di Europol alle violazioni delle misure restrittive dell’Unione e rafforza la capacità di trattare dati biometrici nel rispetto delle garanzie in materia di protezione dei dati.
Modifica il regolamento (UE) 2016/794 per rafforzare Europol, istituire un Centro europeo contro il traffico di migranti e potenziare la cooperazione di polizia contro traffico di migranti, tratta di esseri umani e violazioni delle misure restrittive dell’Unione.
Ambito di applicazione
Si applica a Europol, alle autorità competenti degli Stati membri, ai loro funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione, a Eurojust, all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e, nei limiti dei rispettivi mandati, ad altri organismi e agenzie dell’Unione coinvolti nelle attività di contrasto. Incide sulla cooperazione di polizia, sullo scambio di informazioni e sulle attività operative e investigative relative in particolare al traffico di migranti, alla tratta di esseri umani, alle attività criminali transfrontaliere, ai reati connessi alle violazioni delle misure restrittive dell’Unione e al trattamento dei dati, compresi i dati biometrici. Si applica negli Stati membri ai sensi dei trattati; la Danimarca non vi partecipa né è vincolata, mentre l’Irlanda ha notificato la partecipazione.
Potenziamento del sostegno di Europol e rafforzamento della cooperazione di polizia contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani
Il regolamento modifica il regolamento (UE) 2016/794 per ampliare il ruolo operativo di Europol e renderlo più incisivo nel contrasto al traffico di migranti, alla tratta di esseri umani e, in generale, alla criminalità grave transfrontaliera. Il legislatore evidenzia nei considerando che tali fenomeni richiedono una risposta coordinata, uno scambio più rapido di informazioni e una maggiore integrazione tra Europol, Stati membri e altri attori dell’Unione.
Ambito e finalità della riforma
La riforma mira a rafforzare la prevenzione, l’accertamento e le indagini su reati a dimensione transfrontaliera, facendo di Europol una piattaforma centrale per lo scambio di informazioni e per il supporto analitico, operativo e tecnico alle autorità nazionali. Un’attenzione specifica è dedicata al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani, considerati minacce che richiedono capacità specializzate, anche in relazione ai flussi migratori irregolari, ai nuovi modi operandi criminali e alle attività svolte online.
Nuove definizioni e centralità di SIENA
All’articolo 2 del regolamento (UE) 2016/794 vengono introdotte due definizioni rilevanti: SIENA, quale applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni gestita da Europol, e il "funzionario di collegamento incaricato dell’immigrazione" richiamato dal regolamento (UE) 2019/1240. SIENA diventa il canale privilegiato per la trasmissione tempestiva delle informazioni tra Europol e le autorità nazionali, nonché per i flussi informativi connessi a task force operative, azioni EMPACT e distacchi di personale Europol.
Rafforzamento dei compiti di Europol
L’articolo 4 è riscritto in più punti per espandere il mandato operativo di Europol. L’Agenzia può coordinare, organizzare e svolgere indagini e azioni operative con le autorità competenti degli Stati membri, nel quadro di squadre investigative comuni, task force operative o distacchi di Europol. Viene inoltre rafforzato il ruolo di supporto alle attività di intelligence criminale, alle operazioni e alle indagini transfrontaliere, anche con assistenza analitica, operativa, tecnica, scientifico-forense e finanziaria.
Tra i compiti espressamente valorizzati figurano:
- lo sviluppo dei centri specializzati dell’Unione, incluso il nuovo Centro europeo contro il traffico di migranti;
- il sostegno alle indagini relative al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani, anche quando commessi tramite Internet;
- il supporto al trattamento efficace ed efficiente dei dati biometrici per la prevenzione e la lotta alle forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol.
Resta fermo che Europol non dispone di poteri coercitivi. Il suo personale può però assistere le autorità nazionali durante l’esecuzione di misure investigative, su richiesta e secondo il diritto nazionale, facilitando anche lo scambio transfrontaliero di informazioni.
EMPACT, task force operative e obblighi informativi degli Stati membri
Il regolamento rafforza in modo significativo il raccordo tra Europol e la piattaforma EMPACT. Europol deve fornire analisi strategiche e valutazioni della minaccia per supportare Consiglio e Commissione nella definizione delle priorità strategiche e operative dell’Unione, e deve assistere l’attuazione operativa di tali priorità con sostegno amministrativo, logistico, finanziario e operativo.
Per le task force operative, gli Stati membri che le costituiscono, vi partecipano o le sostengono devono trasmettere senza ritardo a Europol e agli altri Stati membri interessati tutte le informazioni pertinenti tramite SIENA, comprese quelle relative a indagini finanziarie parallele volte all’individuazione e alla confisca di beni di origine illecita. Un obbligo analogo vale per le azioni operative EMPACT sostenute da Europol.
Gli Stati membri nel cui territorio si svolgano distacchi di Europol devono inoltre fornire senza ritardo tutte le informazioni pertinenti a Europol tramite SIENA e, ove possibile, consentire l’accesso alle banche dati nazionali al personale Europol e agli esperti nazionali distaccati.
Funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione
Il regolamento impone agli Stati membri di collegare a SIENA i propri funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione designati dalle autorità competenti, così da rendere più efficiente la circolazione delle informazioni verso Europol. Se il collegamento diretto non è possibile per ragioni giuridiche, organizzative o tecniche, la trasmissione avviene tramite un’autorità nazionale competente e attraverso canali sicuri alternativi.
Per i funzionari di collegamento non designati dalle autorità competenti degli Stati membri, è previsto un passaggio obbligato tramite l’autorità nazionale competente, che valuta le informazioni e le trasmette a Europol.
Il Centro europeo contro il traffico di migranti
Uno dei principali interventi è l’inserimento dell’articolo 9 bis, che istituisce in seno a Europol il Centro europeo contro il traffico di migranti quale centro specializzato dell’Unione. Il Centro ha il compito di sostenere gli Stati membri nella prevenzione e nel contrasto al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani.
La sua composizione comprende personale Europol e rappresentanti di Eurojust e dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, conformemente ai rispettivi mandati. Europol può inoltre invitare altri partecipanti a contribuire ai lavori del Centro. Su proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione adotta norme di attuazione sul funzionamento, compiti e composizione del Centro.
Scambio di informazioni con paesi terzi e altri soggetti
L’articolo 18 è modificato per chiarire che Europol facilita, anche tramite SIENA, lo scambio di informazioni tra Stati membri, Europol, altri organismi dell’Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali e parti private. Il considerando richiama l’obiettivo di rendere Europol la piattaforma centrale dell’Unione per lo scambio di informazioni sulla criminalità.
Dati biometrici e garanzie di protezione dei dati
Il regolamento insiste sulla necessità di consentire a Europol un uso più efficace dei dati biometrici, considerati rilevanti per contrastare soggetti che si nascondono dietro identità false o multiple. Tale trattamento deve avvenire nel rispetto dei regolamenti (UE) 2016/794 e (UE) 2018/1725, nonché dei principi di necessità e proporzionalità.
È inoltre sottolineata l’esigenza di norme di qualità adeguate per il trattamento e la conservazione dei dati biometrici, in coerenza con le norme minime di qualità previste dal diritto dell’Unione, incluse quelle connesse al regolamento (UE) 2024/982.
Estensione alle violazioni delle misure restrittive dell’Unione
Il regolamento amplia l’ambito materiale di Europol includendo espressamente le violazioni delle misure restrittive dell’Unione. Questa estensione riflette l’importanza delle sanzioni dell’Unione come strumento di tutela della sicurezza e dei valori dell’Unione e consente a Europol di sostenere le indagini degli Stati membri anche in relazione all’elusione delle sanzioni commerciali ed economiche e ai proventi di reato connessi.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri vincolati, salve le posizioni specifiche di Irlanda e Danimarca richiamate nel testo.
Disposizioni principali
Nuove definizioni e strumenti di scambio informativo
All’articolo 2 del regolamento (UE) 2016/794 sono aggiunte le definizioni di "SIENA" e di "funzionario di collegamento incaricato dell’immigrazione". SIENA è qualificata come l’applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni gestita da Europol; il riferimento ai funzionari di collegamento rinvia al regolamento (UE) 2019/1240.
Potenziamento delle funzioni operative di Europol
L’articolo 4 è modificato per estendere e precisare i compiti di Europol: coordinamento, organizzazione e svolgimento di indagini e azioni operative insieme alle autorità nazionali, nel quadro di squadre investigative comuni, task force operative e distacchi di Europol; sostegno analitico, operativo, tecnico, scientifico-forense e finanziario; sviluppo dei centri specializzati dell’Unione, incluso il nuovo Centro europeo contro il traffico di migranti; maggiore attenzione al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani, anche online; supporto al trattamento efficace ed efficiente dei dati biometrici.
Rafforzamento di EMPACT e limiti ai poteri coercitivi
Europol deve fornire analisi strategiche e valutazioni della minaccia per supportare Consiglio e Commissione nella definizione delle priorità dell’Unione e nell’attuazione operativa, in particolare tramite EMPACT, con sostegno amministrativo, logistico, finanziario e operativo. È confermato che Europol non applica misure coercitive; il suo personale può però assistere, su richiesta e secondo il diritto nazionale, durante l’esecuzione di misure investigative, senza poterle eseguire autonomamente.
Obblighi rafforzati di condivisione delle informazioni da parte degli Stati membri
L’articolo 7 è integrato con nuovi obblighi informativi: gli Stati membri devono fornire a Europol le informazioni necessarie, incluse quelle relative a forme di criminalità prioritarie come traffico di migranti e tratta di esseri umani. Chi costituisce, partecipa o sostiene task force operative deve trasmettere senza ritardo le informazioni pertinenti via SIENA, incluse quelle sulle indagini finanziarie parallele; analogo obbligo vale per le azioni operative EMPACT sostenute da Europol e per i distacchi di Europol nel territorio di uno Stato membro. Restano salve le limitazioni nei singoli casi per ragioni di ordine pubblico e sicurezza interna.
Collegamento dei funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione a SIENA
Gli Stati membri devono collegare a SIENA i propri funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione designati dalle autorità competenti, affinché trasmettano le informazioni pertinenti a Europol direttamente o tramite le autorità nazionali competenti. Se il collegamento non è possibile per motivi giuridici, organizzativi o tecnici, le informazioni passano attraverso canali sicuri alternativi; per i funzionari non designati dalle autorità competenti degli Stati membri, la trasmissione avviene comunque tramite l’autorità nazionale competente dopo valutazione delle informazioni.
Istituzione del Centro europeo contro il traffico di migranti
È inserito l’articolo 9 bis, che istituisce in seno a Europol il Centro europeo contro il traffico di migranti come centro specializzato dell’Unione. Il Centro sostiene gli Stati membri nella prevenzione e lotta contro traffico di migranti e tratta di esseri umani, comprende personale Europol e rappresentanti di Eurojust e dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, e può coinvolgere altri partecipanti. Il consiglio di amministrazione adotta, su proposta del direttore esecutivo, norme di attuazione sul funzionamento, sui compiti e sulla composizione del Centro.
Scambio di informazioni con l’esterno dell’Unione
L’articolo 18, paragrafo 2, lettera d), è modificato per prevedere che Europol agevoli, anche tramite SIENA, lo scambio di informazioni tra Stati membri, Europol, altri organismi dell’Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali e parti private.
Ampliamento dell’elenco delle forme di criminalità
L’allegato I è modificato sostituendo il riferimento a "organizzazione del traffico di migranti" con "traffico di migranti" e aggiungendo espressamente la "violazione delle misure restrittive dell’Unione" tra le forme di criminalità rientranti nell’ambito di Europol.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
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