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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2005

Regolamento (UE) 2025/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2025, che modifica i regolamenti (UE) 2015/1017, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695 e (UE) 2021/1153 per quanto riguarda l’aumento dell’efficienza della garanzia dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2021/523 e la semplificazione degli obblighi di rendicontazione

Normativa europea32025R2005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rafforza il programma InvestEU aumentando la capacità di garanzia, rendendo più flessibile l’uso di risorse residue di vecchi strumenti UE e introducendo uno strumento finanziario specifico per il comparto degli Stati membri. Al tempo stesso semplifica gli obblighi di reporting, ridefinisce alcuni concetti chiave, amplia le combinazioni con FEIS, InnovFin e MCE e disciplina in modo più dettagliato il ruolo dei partner esecutivi e del comitato per gli investimenti. L’obiettivo dichiarato è mobilitare più investimenti privati e pubblici, con particolare attenzione a transizione verde e digitale, competitività, abitazioni accessibili, difesa e infrastrutture.

Modifica il quadro InvestEU e alcuni regolamenti connessi per aumentare l’efficienza della garanzia dell’Unione, introdurre lo strumento finanziario InvestEU per il comparto degli Stati membri e semplificare gli obblighi di rendicontazione.

Ambito di applicazione

Si applica al fondo InvestEU e ai suoi meccanismi di attuazione, ai partner esecutivi (in particolare BEI e FEI, ma anche altre istituzioni finanziarie internazionali e banche/istituti di promozione nazionali), agli Stati membri che intendano contribuire al comparto degli Stati membri e ai destinatari finali delle operazioni di finanziamento e di investimento. Incide inoltre, per quanto necessario, sui residui strumenti del FEIS, di Orizzonte Europa/InnovFin e del meccanismo per collegare l’Europa, consentendo combinazioni di sostegno con la garanzia o lo strumento finanziario InvestEU. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dalla sua entrata in vigore; diverse disposizioni fissano termini di investimento e di sottoscrizione contrattuale fino al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028.

Regolamento (UE) 2025/2005: rafforzamento di InvestEU e semplificazione degli adempimenti

Il regolamento modifica in modo estensivo il quadro InvestEU per aumentare la capacità di mobilitazione di investimenti pubblici e privati, in un contesto segnato da esigenze di finanziamento per transizione verde e digitale, competitività, autonomia energetica, difesa, alloggi accessibili e infrastrutture. La riforma mira inoltre a utilizzare in modo più efficiente garanzie e rientri provenienti da strumenti residui, riducendo al contempo gli oneri amministrativi e di reporting.

Ambito e finalità della riforma

L’intervento legislativo si innesta sul regolamento (UE) 2021/523 e, in via coordinata, sui regolamenti (UE) 2015/1017, (UE) 2021/695 e (UE) 2021/1153. Il legislatore unionale sottolinea che la garanzia dell’Unione ha un effetto leva decisivo e che la nuova disciplina deve facilitare la mobilitazione di capitali privati, anche attraverso una migliore combinazione tra strumenti UE esistenti e nuova capacità di finanziamento.

Aumento della capacità finanziaria di InvestEU

L’articolo 4 ridetermina la dotazione della garanzia dell’Unione per il comparto dell’Unione in 29 052 310 073 EUR a prezzi correnti, con copertura del 40%. Di tale importo, 14 227 310 073 EUR sono destinati agli obiettivi dell’articolo 3, paragrafo 2, e 470 000 000 EUR sono assegnati alle misure dei capi VI e VII. Il testo chiarisce anche che l’importo aggiuntivo per il comparto degli Stati membri può essere previsto solo a fronte di corrispondenti assegnazioni da parte degli Stati membri, ai sensi delle norme sui fondi in gestione concorrente e sulla PAC.

Strumento finanziario InvestEU nel comparto degli Stati membri

Una delle innovazioni più rilevanti è l’introduzione dell’articolo 10 bis, che consente agli Stati membri di contribuire non solo alla garanzia dell’Unione, ma anche a uno strumento finanziario InvestEU. Le risorse possono provenire dai fondi in regime di gestione concorrente oppure da contributi aggiuntivi degli Stati membri, configurati come entrate con destinazione specifica esterna. Le somme versate devono finanziare operazioni nello Stato membro interessato e possono servire a perseguire gli obiettivi dell’accordo di partenariato, dei programmi, del piano strategico PAC o del piano per la ripresa e la resilienza, a seconda dell’origine del contributo.

L’accordo di contribuzione è il presupposto necessario per l’attivazione dello strumento, e può essere concluso anche congiuntamente da più Stati membri. Il regolamento disciplina poi in modo preciso i casi di mancata conclusione dell’accordo di garanzia, di mancato impegno dell’importo e di mancato utilizzo delle risorse, distinguendo tra somme da reimpiegare secondo il regolamento del fondo di provenienza e somme da rimborsare allo Stato membro contributore.

Combinazioni tra vecchi e nuovi strumenti di garanzia

Il regolamento amplia sensibilmente il regime delle combinazioni. L’articolo 7, riscritto, consente di combinare sostegno InvestEU con strumenti finanziari del periodo 2014-2020 e con la garanzia FEIS, incluse le garanzie svincolate. Tale combinazione può riguardare prodotti finanziari o portafogli attuati dalla BEI o dal FEI. Sono inoltre introdotte deroghe mirate al regolamento finanziario 2024/2509 per consentire l’uso delle garanzie svincolate e il trasferimento degli attivi corrispondenti al fondo comune di copertura.

La combinazione è estesa anche agli altri regolamenti settoriali richiamati: l’articolo 2 modifica il regolamento FEIS, l’articolo 3 quello su Orizzonte Europa/InnovFin, e l’articolo 4 quello sul meccanismo per collegare l’Europa, autorizzando l’uso delle rispettive garanzie per coprire operazioni ammissibili ai fini delle combinazioni con InvestEU.

Struttura di governance, accordi e responsabilità operative

La disciplina della gestione indiretta è confermata e aggiornata al regolamento finanziario 2024/2509. La Commissione conclude con ciascun partner esecutivo un accordo di garanzia che definisce condizioni, coperture, procedure di attivazione, obblighi di monitoraggio e indicatori chiave di prestazione. Il partner esecutivo resta responsabile della verifica della conformità delle operazioni ai requisiti del regolamento e, se del caso, agli orientamenti sugli investimenti.

L’articolo 18 chiarisce che la concessione della garanzia o dello strumento finanziario è subordinata all’entrata in vigore dell’accordo di garanzia e alla valutazione positiva del comitato per gli investimenti. Sono inoltre disciplinate le condizioni economiche del rapporto con i partner esecutivi: in linea generale non sono dovuti costi amministrativi o commissioni, salvo eccezioni motivate; per la gestione dei conti fiduciari relativi allo strumento finanziario InvestEU restano invece dovute commissioni adeguate.

Copertura del rischio, remunerazione e termini economici

L’articolo 19 riformula la disciplina della copertura e della remunerazione del rischio. La remunerazione dell’assunzione del rischio è ripartita tra Unione e partner esecutivo in proporzione alla rispettiva quota di rischio; il partner esecutivo deve mantenere un’adeguata esposizione al rischio, salvo eccezioni motivate in relazione agli obiettivi politici perseguiti.

Per lo strumento finanziario InvestEU viene inoltre precisato che esso copre, per i prodotti di debito costituiti da garanzie e controgaranzie, capitale, interessi e importi dovuti non ricevuti prima dell’inadempimento, perdite da ristrutturazione e perdite per fluttuazioni valutarie in mercati con limitate possibilità di copertura a lungo termine; per altre tipologie di finanziamento copre gli importi investiti o prestati dal partner esecutivo. Il regolamento precisa anche che, in tali casi, lo strumento copre l’intera esposizione dell’Unione.

Selezione delle operazioni e ruolo del comitato per gli investimenti

Il quadro di valutazione è reso esplicitamente strumento per una valutazione indipendente, trasparente e armonizzata delle richieste. Il comitato per gli investimenti esamina solo le operazioni che hanno superato la verifica di conformità o che hanno ricevuto un parere favorevole secondo lo statuto BEI, e controlla il rispetto di tutti i requisiti pertinenti.

La documentazione a supporto deve includere un modulo standardizzato, il quadro di valutazione e altri documenti utili, tra cui una descrizione dei fallimenti del mercato o delle situazioni di investimento subottimali e una valutazione attendibile dell’addizionalità. Le conclusioni di approvazione sono pubbliche, con indicazione dei criteri di approvazione, dei promotori o intermediari e degli obiettivi dell’operazione. Due volte l’anno il comitato trasmette a Parlamento e Consiglio un elenco delle conclusioni adottate, incluse quelle di rigetto, nel rispetto della riservatezza.

Semplificazione degli obblighi di rendicontazione

Uno degli obiettivi dichiarati è ridurre il carico amministrativo per destinatari finali, intermediari e partner esecutivi. L’articolo 28 esonera i partner esecutivi da numerosi indicatori chiave di prestazione e di monitoraggio per operazioni di importo non superiore a 300 000 EUR, mantenendo solo alcuni indicatori espressamente indicati. La Commissione continua a riferire sull’attuazione del programma secondo il regolamento finanziario, mentre ciascun partner esecutivo trasmette una relazione annuale con dati operativi, statistici, finanziari e contabili, anche disaggregati per comparto dell’Unione e degli Stati membri.

Il considerando 16 segnala inoltre che la Commissione dovrebbe valutare ulteriori misure non legislative di semplificazione, come la riduzione della frequenza delle relazioni di avanzamento.

Definizione di PMI e verifiche di ammissibilità

Il regolamento aggiorna la definizione di PMI ai fini di InvestEU. In via generale, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti medi e fatturato annuo non superiore a 50 milioni di EUR; quando le regole sugli aiuti di Stato lo richiedano, si applica la definizione della raccomandazione 2003/361/CE. Il considerando 15 richiama l’esigenza di verifiche puntuali, soprattutto sul numero dei dipendenti, sul fatturato e sulle regole di consolidamento, per evitare che strutture partecipative o analoghe siano usate per eludere i requisiti.

Disposizioni transitorie e riuso di risorse residue

L’articolo 35 consente di destinare a InvestEU le entrate, i rimborsi e i recuperi provenienti da strumenti finanziari indicati nell’allegato IV, nonché l’eccedenza degli accantonamenti relativi alla garanzia FEIS. È inoltre previsto che le entrate della garanzia FEIS ricevute nel 2027 possano essere utilizzate per la garanzia InvestEU o per le misure dei capi VI e VII. La norma coordina tali utilizzi con le pertinenti disposizioni di bilancio del regolamento 2021/1229.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Aumento della garanzia dell’Unione e ripartizione finanziaria

L’articolo 4, paragrafo 1, stabilisce la garanzia dell’Unione per il comparto dell’Unione in 29 052 310 073 EUR a prezzi correnti, con tasso di copertura del 40%. L’articolo 4, paragrafo 2, assegna 14 227 310 073 EUR agli obiettivi di cui all’articolo 3, paragrafo 2. L’articolo 4, paragrafo 3, fissa a 470 000 000 EUR la dotazione per le misure dei capi VI e VII.

Introduzione dello strumento finanziario InvestEU per il comparto degli Stati membri

È inserito l’articolo 10 bis, che consente agli Stati membri di versare importi derivanti da fondi in gestione concorrente o risorse aggiuntive per mobilitarli tramite uno strumento finanziario InvestEU. Tali importi sono destinati alle operazioni nello Stato membro interessato e richiedono un accordo di contribuzione e poi un accordo di garanzia. Sono previsti termini specifici: periodo di investimento fino al 31 dicembre 2027 e sottoscrizione dei contratti attuativi entro il 31 dicembre 2028.

Combinazioni con strumenti UE preesistenti e riuso di risorse residue

L’articolo 7 è riscritto per consentire combinazioni tra garanzia InvestEU, strumenti finanziari 2014-2020, garanzia FEIS e relative garanzie svincolate. Sono previste deroghe al regolamento finanziario 2024/2509 per usare garanzie svincolate e trasferire attivi al fondo comune di copertura. Gli articoli 2, 3 e 4 estendono espressamente tale possibilità anche al FEIS, a InnovFin e allo strumento di debito del MCE.

Struttura di attuazione, accordi e ruolo dei partner esecutivi

L’articolo 6 conferma la gestione indiretta della garanzia e dello strumento finanziario InvestEU. Gli articoli 10, 17, 18, 19, 22, 23 e 24 rafforzano la disciplina degli accordi di contribuzione e di garanzia, i criteri di ammissibilità, il quadro di valutazione, il controllo del comitato per gli investimenti e le regole sulla copertura del rischio. La Commissione conserva la supervisione, mentre il partner esecutivo resta responsabile della conformità delle operazioni.

Rafforzamento del ruolo del gruppo BEI e dei servizi di consulenza

L’articolo 13 assegna al gruppo BEI il 75% della garanzia dell’Unione del comparto dell’Unione, pari a 21 789 232 555 EUR, e prevede un contributo finanziario aggregato BEI di 5 447 308 139 EUR. L’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), punto i), porta fino a 330 000 000 EUR la dotazione per le iniziative di consulenza e i compiti operativi; l’articolo 25 rafforza il supporto ai promotori di progetti, inclusi grandi progetti di interesse comune europeo e aggregatori di piccoli progetti.

Semplificazione degli obblighi di rendicontazione

L’articolo 28 riduce gli obblighi di reporting, esonerando i partner esecutivi da numerosi indicatori per operazioni fino a 300 000 EUR e rimodulando la periodicità delle relazioni. La Commissione presenta la relazione annuale ai sensi degli articoli 247 e 256 del regolamento 2024/2509; i partner esecutivi trasmettono relazioni annuali con dati finanziari, contabili e di performance.

Definizione di PMI e condizioni di ammissibilità

L’articolo 2, punto 21, riformula la nozione di PMI ai fini InvestEU, con soglia generale di meno di 250 dipendenti medi e fatturato annuo non superiore a 50 milioni di EUR, e con rinvio alla definizione della raccomandazione 2003/361/CE per i casi richiesti dalle norme sugli aiuti di Stato. Il considerando 15 precisa l’esigenza di verifiche accurate, incluse le regole di consolidamento, per evitare elusioni.

Rendicontazione, trasparenza e informazioni al Parlamento e al Consiglio

L’articolo 17 impone che il comitato per gli investimenti pubblici le conclusioni di approvazione e trasmetta due volte l’anno al Parlamento europeo e al Consiglio l’elenco delle conclusioni adottate, incluse le decisioni di rigetto, nel rispetto della riservatezza. La Commissione deve inoltre fornire informazioni specifiche ai sensi del regolamento 2024/2509.

Disposizioni transitorie e uso di entrate, rimborsi e recuperi

L’articolo 35 consente di utilizzare entrate, rimborsi e recuperi provenienti da strumenti finanziari elencati nell’allegato IV per coprire la garanzia dell’Unione o le misure dei capi VI e VII. È inoltre consentito utilizzare l’eccedenza degli accantonamenti della garanzia FEIS e, nel 2027, le entrate derivanti da tale garanzia ricevute in quell’anno.

Come è indicizzato

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