Regolamento (UE) 2025/2527
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2527 della Commissione, del 16 dicembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di riferimento per i certificati qualificati di autenticazione di siti web
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione stabilisce l’elenco delle norme tecniche di riferimento per i certificati qualificati di autenticazione di siti web previsti dal regolamento eIDAS. La finalità è garantire fiducia, trasparenza e interoperabilità, consentendo al contempo soluzioni tecniche flessibili per diversi casi d’uso, inclusi gli impieghi in ambito di servizi di pagamento. L’applicazione è differita al 6 gennaio 2027 per consentire ai prestatori qualificati di adeguarsi e verificare la conformità ai requisiti. Il testo richiama inoltre il rispetto della normativa UE in materia di protezione dei dati personali e prevede un riesame futuro alla luce dell’evoluzione tecnologica.
Definisce le norme di riferimento applicabili ai certificati qualificati di autenticazione di siti web ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS).
Ambito di applicazione
Si applica ai certificati qualificati di autenticazione di siti web rilasciati nell’ambito del regolamento (UE) n. 910/2014, distinguendo tra certificati destinati all’autenticazione TLS al di fuori del contesto di un browser web e altri certificati qualificati di autenticazione di siti web, inclusi quelli utilizzati nel contesto di un browser web. Non disciplina in modo autonomo la prestazione di servizi fiduciari, ma individua le norme tecniche di riferimento che i prestatori di servizi fiduciari qualificati devono seguire per tali certificati. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 6 gennaio 2027. Resta fermo che il trattamento di dati personali connesso all’attuazione del regolamento è soggetto al regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, alla direttiva 2002/58/CE.
Norme di riferimento per i certificati qualificati di autenticazione di siti web
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2527 della Commissione completa il quadro dell’eIDAS individuando le norme di riferimento per i certificati qualificati di autenticazione di siti web. Il testo mira a rafforzare fiducia, trasparenza e interoperabilità nelle interazioni online, consentendo al contempo un uso tecnicamente flessibile dei certificati in diversi scenari operativi.
Finalità e contesto normativo
Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 910/2014. Nei considerando, la Commissione evidenzia che i certificati qualificati di autenticazione di siti web sono essenziali per autenticare un sito web e collegarlo alla persona fisica o giuridica a cui il certificato è rilasciato. Le norme di riferimento devono riflettere prassi consolidate e risultare ampiamente riconosciute nei settori pertinenti, senza impedire l’innovazione né limitare la libertà dei fornitori di browser web di adottare soluzioni idonee per sicurezza, autenticazione dei domini e cifratura del traffico.
Ambito di applicazione e impostazione tecnica
Il regolamento si applica ai certificati qualificati di autenticazione di siti web disciplinati dal regolamento (UE) n. 910/2014. La Commissione chiarisce che le norme di riferimento devono consentire più modalità di rilascio: come certificati autonomi, come certificati associati ad altri certificati o in altre configurazioni compatibili con il quadro eIDAS.
Viene inoltre richiamata la possibilità di impiego in diversi casi d’uso, incluso l’utilizzo nell’ambito della direttiva (UE) 2015/2366 sui servizi di pagamento. Questa impostazione conferma che l’atto non si limita al contesto browser, ma abbraccia anche soluzioni tecniche usate per l’autenticazione TLS al di fuori del browser.
Norme di riferimento individuate nell’allegato
L’articolo 1 rinvia all’allegato, che distingue due grandi categorie:
- per i certificati qualificati di autenticazione di siti web rilasciati per l’autenticazione TLS al di fuori del contesto di un browser web: ETSI EN 319 411-2 V2.6.1 (2025-06), con le politiche di certificazione QNCP-w-gen, QEVCP-w o QNCP-w secondo quanto previsto nella norma, oppure ETSI TS 119 495 V1.7.1 (2024-07);
- per gli altri certificati qualificati di autenticazione di siti web, inclusi quelli utilizzati nel contesto di un browser web: ETSI TS 119 411-5 V2.1.1 (2025-02).
L’allegato costituisce quindi il nucleo operativo del regolamento, perché traduce il rinvio normativo in specifiche tecniche concretamente applicabili ai prestatori di servizi fiduciari qualificati.
Protezione dei dati e consultazioni istituzionali
I considerando precisano che il regolamento (UE) 2016/679 si applica a tutte le attività di trattamento di dati personali svolte ai sensi del regolamento; se del caso, si applica anche la direttiva 2002/58/CE. È inoltre indicato che il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 e ha formulato il proprio parere il 21 ottobre 2025.
Entrata in vigore, decorrenza e obbligatorietà
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 6 gennaio 2027. Il differimento dell’applicazione è motivato, nei considerando, dall’esigenza di concedere un tempo sufficiente ai prestatori di servizi fiduciari qualificati per verificare la conformità ai nuovi requisiti.
Come di consueto per i regolamenti UE, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Prospettive di aggiornamento
La Commissione afferma espressamente che riesaminerà periodicamente il regolamento e lo aggiornerà, se necessario, per mantenerlo allineato agli sviluppi globali, alle nuove tecnologie, pratiche, norme o specifiche tecniche, in coerenza con il quadro evolutivo dell’eIDAS riformato dal regolamento (UE) 2024/1183.
Disposizioni principali
Norme di riferimento per i certificati qualificati di autenticazione di siti web
L’articolo 1 rinvia all’allegato, che contiene l’elenco delle norme di riferimento ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 910/2014.
Categorie di certificati e norme tecniche applicabili
Per i certificati qualificati di autenticazione di siti web destinati all’autenticazione TLS al di fuori del contesto di un browser web si applicano: ETSI EN 319 411-2 V2.6.1 (2025-06), con le politiche di certificazione QNCP-w-gen, QEVCP-w o QNCP-w come specificato nella norma, oppure ETSI TS 119 495 V1.7.1 (2024-07). Per gli altri certificati qualificati di autenticazione di siti web, compresi quelli nel contesto di un browser web, si applica ETSI TS 119 411-5 V2.1.1 (2025-02).
Entrata in vigore e applicazione differita
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma che si applichi solo dal 6 gennaio 2027.
Protezione dei dati e controlli istituzionali
I considerando precisano che il regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, la direttiva 2002/58/CE si applicano a tutte le attività di trattamento di dati personali svolte in attuazione del regolamento. È inoltre richiamata la consultazione del Garante europeo della protezione dei dati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725.
Aggiornamento tecnico e flessibilità applicativa
La Commissione segnala che riesaminerà e, se necessario, aggiornerà il regolamento per mantenerlo allineato agli sviluppi globali, alle nuove tecnologie, pratiche, norme e specifiche tecniche. Le norme di riferimento sono concepite in modo da consentire diverse modalità di rilascio dei certificati e diversi casi d’uso, inclusi quelli connessi alla direttiva (UE) 2015/2366.
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