Regolamento (UE) 2025/2530
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2530 della Commissione, del 16 dicembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per i prestatori di servizi fiduciari qualificati che prestano servizi fiduciari qualificati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento detta le modalità di applicazione dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento eIDAS, individuando i requisiti tecnici e organizzativi che devono essere rispettati dai prestatori di servizi fiduciari qualificati affinché operi la presunzione di conformità. La disciplina si concentra su tre assi principali: notifiche preventive delle modifiche rilevanti, quadro di gestione dei rischi e piano di cessazione del servizio. Un allegato elenca inoltre le norme di riferimento e specifiche tecniche applicabili ai diversi servizi fiduciari qualificati. In caso di contrasto, prevalgono i requisiti del presente regolamento; la sua applicazione è prevista dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Stabilisce i requisiti, le notifiche e le specifiche tecniche per i prestatori di servizi fiduciari qualificati che erogano servizi fiduciari qualificati ai fini della presunzione di conformità al regolamento eIDAS.
Ambito di applicazione
Si applica ai prestatori di servizi fiduciari qualificati che forniscono servizi fiduciari qualificati disciplinati dal regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS), compresi, tra gli altri, i servizi di rilascio di certificati qualificati, convalida qualificata, conservazione qualificata, validazione temporale qualificata, recapito certificato qualificato, gestione di dispositivi qualificati per firma/sigillo a distanza, archiviazione elettronica qualificata, attestati elettronici qualificati di attributi e registri elettronici qualificati. Si applica nell’ordinamento degli Stati membri ed è direttamente applicabile; l’articolato rinvia anche ad altri regolamenti di esecuzione che precisano le norme tecniche per ciascun servizio. Non disciplina i prestatori non qualificati, se non per rinvio indiretto nel quadro dei riferimenti tecnici. Il regolamento si collega al trattamento di dati personali, al GDPR e, se del caso, alla direttiva ePrivacy.
Requisiti per i prestatori di servizi fiduciari qualificati
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2530 della Commissione attua l’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS) per quanto riguarda i requisiti applicabili ai prestatori di servizi fiduciari qualificati che erogano servizi fiduciari qualificati. La finalità è rendere operativa la presunzione di conformità al quadro eIDAS solo quando il prestatore rispetta i requisiti, le norme di riferimento e le specifiche fissati dal presente atto e dagli allegati richiamati. I considerando evidenziano la centralità di tali prestatori per interazioni digitali sicure, l’esigenza di aggiornamento periodico rispetto a nuove tecnologie e prassi, nonché il coordinamento con le norme in materia di protezione dei dati e con gli strumenti dell’Unione sulla cibersicurezza.
Ambito soggettivo e rapporto con altri atti
Il regolamento riguarda esclusivamente i prestatori di servizi fiduciari qualificati e i servizi fiduciari qualificati rientranti nel regolamento (UE) n. 910/2014. Il sistema di rinvio agli altri regolamenti di esecuzione è centrale: l’allegato elenca le norme di riferimento e le specifiche tecniche per i diversi servizi qualificati, dalla emissione di certificati alla conservazione qualificata, dalla validazione temporale ai servizi di recapito certificato, fino ai registri elettronici qualificati. Il testo precisa inoltre che il regolamento (UE) 2016/679 si applica a tutte le attività di trattamento di dati personali e, se del caso, anche la direttiva 2002/58/CE; è richiamato altresì il regolamento (UE) 2018/1725 per la consultazione del Garante europeo della protezione dei dati.
Notifiche preventive agli organismi di vigilanza
L’articolo 1 impone al prestatore qualificato di notificare prima dell’attuazione le modifiche significative che possono incidere sulla conformità del servizio o sulla qualificazione. L’elenco delle modifiche rilevanti è ampio e comprende, tra l’altro, cambiamenti della documentazione contrattuale e operativa, dell’architettura tecnica, dell’hosting dei componenti tecnici, dell’uso di tecniche o materiali crittografici, delle procedure di identificazione, della governance, del piano di cessazione, delle risorse finanziarie e dell’assicurazione di responsabilità civile, dei terzi coinvolti e degli elementi che incidono sull’elenco nazionale di fiducia. La notifica deve contenere la descrizione della modifica, la data e l’ora previste, le ragioni e, se pertinenti, le prove a sostegno e i documenti aggiornati.
Gestione dei rischi
L’articolo 2 rinvia mutatis mutandis agli articoli 2, 3 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2160 per disciplinare il quadro di gestione dei rischi dei prestatori qualificati. Ne deriva un obbligo di impostare una gestione strutturata dei rischi connessi alla prestazione del servizio fiduciario qualificato, in continuità con l’impianto metodologico previsto per i servizi fiduciari non qualificati. Il considerando 6 collega tale assetto anche alle esigenze di gestione dei rischi giuridici, commerciali, operativi e di altro tipo previste dall’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento eIDAS.
Piano di cessazione: contenuto, aggiornamento e risorse
L’articolo 3 disciplina in modo analitico il piano di cessazione, che va predisposto per ciascun servizio fiduciario qualificato. Il piano deve assicurare la cessazione ordinata del servizio o di sue parti, preservando la continuità e la possibilità di produrre prove in sede giudiziaria, oltre a descrivere come restano accessibili le informazioni richieste dall’articolo 24, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 910/2014. Il prestatore deve mantenere controlli e procedure per garantire la disponibilità interna della documentazione rilevante, l’aggiornamento costante del piano e dei documenti associati, e il riesame almeno ogni due anni nonché in occasione di modifiche del prestatore o del servizio. Deve inoltre assicurare risorse finanziarie sufficienti o un’assicurazione adeguata per coprire i costi di attuazione del piano, anche in caso di cessazione imprevista.
Prescrizioni operative in caso di cessazione
Il regolamento richiede che il piano disciplini almeno: la cessazione dei servizi e l’eventuale disattivazione dei componenti tecnici; l’aggiornamento tempestivo dell’elenco nazionale di fiducia; la revoca dei certificati qualificati non ancora revocati, salvo trasferimento integrale degli obblighi a un altro prestatore in modo da garantire la continuità dei requisiti eIDAS; il divieto di creare o rendere utilizzabili nuovi risultati del servizio dopo la cessazione; l’accessibilità e l’utilizzabilità di tutti i registri pertinenti; la gestione di scenari di cessazione prevista, imprevista, parziale e totale; la salvaguardia degli interessi degli abbonati, inclusa la custodia delle informazioni necessarie alla verifica della validità giuridica dei risultati; l’eventuale predisposizione di servizi alternativi da parte di altri prestatori per limitare le perturbazioni; e l’invio di avvisi alle parti note interessate dalla cessazione. I registri devono inoltre consentire la prova della conformità al regolamento eIDAS e al GDPR e la continuità dei servizi per i dati di convalida e per la custodia costante delle informazioni relative ai risultati già creati.
Norme di riferimento applicabili ai diversi servizi qualificati
L’allegato costituisce il nucleo tecnico del regolamento e associa a ciascuna categoria di servizio qualificato specifici punti di norme e specifiche tecniche già adottate in altri regolamenti di esecuzione. Sono coperti, tra gli altri, i certificati qualificati di firme e sigilli elettronici, i certificati di autenticazione di siti web, i servizi di convalida qualificati, i servizi di conservazione qualificati, le validazioni temporali elettroniche qualificate, i servizi elettronici di recapito certificato qualificati, i servizi di gestione di dispositivi qualificati per la creazione di firme o sigilli a distanza, i servizi di archiviazione elettronica qualificati, gli attestati elettronici qualificati di attributi e i registri elettronici qualificati. La presunzione di conformità opera solo se tutti i requisiti dell’allegato, per quanto applicabili al servizio specifico, sono effettivamente attuati.
Prevalenza delle disposizioni e decorrenza
In caso di contrasto tra norme di riferimento/specifiche richiamate nell’allegato e requisiti degli articoli 1, 2 e 3, prevalgono questi ultimi. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Notifiche preventive delle modifiche rilevanti
L’articolo 1 impone ai prestatori di servizi fiduciari qualificati di notificare all’organismo di vigilanza, prima della loro attuazione, le modifiche significative relative ad almeno: descrizione del servizio, politiche, dichiarazioni sulle pratiche e termini e condizioni; architettura tecnica e sistemi/prodotti affidabili; hosting e servizi tecnici dei componenti; uso di tecniche o materiali crittografici; procedure di registrazione e identificazione; struttura organizzativa e governance; piano di cessazione; risorse finanziarie e assicurazione di responsabilità civile; elementi che incidono sull’elenco nazionale di fiducia; terzi coinvolti e relative clausole contrattuali. La notifica deve indicare descrizione della modifica, data e ora previste, ragioni ed eventuali prove, oltre ai documenti aggiornati se pertinenti.
Quadro di gestione dei rischi
L’articolo 2 estende mutatis mutandis ai prestatori di servizi fiduciari qualificati i requisiti degli articoli 2, 3 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2160, ai fini dell’obbligo di disporre di un quadro di gestione dei rischi previsto dall’articolo 24, paragrafo 2, lettera f bis), del regolamento (UE) n. 910/2014. Il quadro deve quindi coprire i rischi connessi alla prestazione dei servizi fiduciari qualificati secondo un approccio strutturato e documentato.
Piano di cessazione del servizio
L’articolo 3 prescrive la predisposizione di un piano di cessazione per ciascun servizio fiduciario qualificato, volto a garantire una cessazione efficace e corretta, la continuità del servizio per quanto possibile e la conservazione di prove utilizzabili in giudizio. Il piano deve prevedere controlli e procedure per mantenere disponibili politiche, prassi, procedure, accordi con terzi e altra documentazione necessaria, deve essere aggiornato e riesaminato almeno ogni due anni e anche in caso di modifiche del prestatore o del servizio. Il prestatore deve inoltre gestire i rischi specifici della cessazione, mantenere risorse finanziarie sufficienti o assicurazione adeguata, e disciplinare tra l’altro la disattivazione dei componenti tecnici, l’aggiornamento dell’elenco di fiducia, la revoca dei certificati qualificati non ancora revocati salvo trasferimento integrale degli obblighi, il divieto di generare nuovi risultati dopo la cessazione, l’accessibilità dei registri, la tutela degli interessi degli abbonati e la notifica alle parti interessate.
Contenuto minimo del piano di cessazione e dei registri associati
Sempre l’articolo 3 stabilisce che il piano e la relativa documentazione devono includere almeno: procedure di cessazione; procedure di riesame periodico e relative registrazioni; relazioni di verifica; accordi di cessazione con terzi coinvolti; termini e condizioni, documenti sulle prassi e politiche dei servizi. Le disposizioni sui registri devono consentire la prova della conformità al regolamento (UE) n. 910/2014 e al regolamento (UE) 2016/679, nonché la continuità dei servizi con riguardo ai dati di convalida della firma o del sigillo e alla custodia costante delle informazioni necessarie a verificare la correttezza dei risultati pregressi.
Norme di riferimento e specifiche tecniche
L’articolo 4 rinvia all’allegato per le norme di riferimento e le specifiche tecniche che, insieme agli articoli 1, 2 e 3, rilevano ai fini della presunzione di conformità di cui all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014. In caso di discrepanze tra tali norme/specifiche e i requisiti degli articoli 1, 2 e 3, prevalgono questi ultimi. L’allegato distingue i riferimenti per ciascun tipo di servizio fiduciario qualificato, includendo certificati qualificati, convalida, conservazione, validazione temporale, recapito certificato, gestione remota di dispositivi, archiviazione elettronica, attestati di attributi e registri elettronici.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 5 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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