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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2531

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2531 della Commissione, del 16 dicembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di riferimento e le specifiche applicabili ai registri elettronici qualificati

Normativa europea32025R2531

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione definisce il quadro tecnico di riferimento per i registri elettronici qualificati introdotti dalla riforma eIDAS. L’allegato contiene definizioni, requisiti organizzativi e di sicurezza, criteri crittografici e standard tecnici che i prestatori devono rispettare per beneficiare della presunzione di conformità. È inoltre prevista l’applicazione coordinata delle norme sulla protezione dei dati personali e un futuro riesame della Commissione alla luce dell’evoluzione tecnologica.

Stabilisce le norme di riferimento e le specifiche tecniche applicabili ai registri elettronici qualificati ai sensi del regolamento eIDAS, ai fini della presunzione di conformità dei relativi servizi fiduciari qualificati.

Ambito di applicazione

Si applica ai prestatori di servizi fiduciari qualificati che offrono il servizio fiduciario qualificato consistente nella registrazione di dati in un registro elettronico qualificato, inclusi i fornitori che operano con tecnologie di registro elettronico distribuito. Rileva per la creazione, l’aggiornamento, la manutenzione e la gestione del registro e per la registrazione dei dati elettronici secondo le specifiche dell’allegato. Si applica nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla sua entrata in vigore; restano ferme le norme UE in materia di protezione dei dati personali, in particolare il GDPR e, se del caso, la direttiva ePrivacy.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2531 della Commissione – norme di riferimento e specifiche per i registri elettronici qualificati

Il regolamento attua il nuovo quadro eIDAS introdotto dal regolamento (UE) 2024/1183 per la registrazione di dati elettronici in un registro elettronico qualificato. La finalità è fornire un insieme comune e verificabile di norme tecniche, organizzative e crittografiche, così da garantire ordine cronologico, integrità, affidabilità e presunzione di conformità dei servizi fiduciari qualificati interessati.

Ambito e funzione del regolamento

Il testo si applica ai prestatori di servizi fiduciari qualificati che offrono il servizio di registrazione di dati in un registro elettronico qualificato, inclusi i modelli basati su tecnologie di registro elettronico distribuito. Il sistema normativo serve a rendere omogenee le modalità di creazione, gestione, mantenimento e aggiornamento del registro, nonché la modalità con cui i dati vengono registrati e verificati ai fini della qualificazione del servizio.

I considerando chiariscono che la Commissione intende far riflettere nelle specifiche le prassi consolidate e riconosciute nei settori pertinenti, integrandole con controlli supplementari di sicurezza e affidabilità. È inoltre previsto un riesame periodico del regolamento, per mantenerlo allineato agli sviluppi tecnologici, alle nuove pratiche e alle migliori soluzioni del mercato interno.

Presunzione di conformità e ruolo della vigilanza

Il regolamento si innesta sul meccanismo di presunzione di conformità previsto dall’articolo 45 terdecies del regolamento (UE) n. 910/2014. La presunzione opera soltanto quando il prestatore rispetta i requisiti stabiliti nell’allegato; in tal caso, gli organismi di vigilanza devono tenerne conto nella concessione o conferma della qualifica del servizio fiduciario.

Resta però possibile per il prestatore dimostrare la conformità anche con altre pratiche tecniche o organizzative, purché idonee a soddisfare i requisiti del regolamento eIDAS.

Definizioni principali

L’allegato introduce una serie di definizioni tecniche essenziali per l’interpretazione del regime applicabile. Tra queste figurano il "carattere definitivo" della registrazione, il "registro elettronico distribuito", i "nodi" e la "rete" di registro, il "sistema di registro elettronico distribuito", il "consenso" e il "meccanismo di consenso", nonché la "transazione convalidata" e il "collegamento crittografico".

Sono inoltre definiti il "fornitore di registri elettronici qualificati" e il "registro elettronico distribuito qualificato", quest’ultimo inteso come registro distribuito che soddisfa i requisiti di un registro elettronico qualificato.

Relazione sul registro e trasparenza contrattuale

Se il prestatore deve elaborare una relazione sul registro, questa deve essere prodotta in modo automatizzato. Il regolamento richiede inoltre che la dichiarazione sulla pratica del servizio fiduciario contenga almeno:

  • le capacità funzionali e tecniche della piattaforma del registro e il suo utilizzo durante l’intera prestazione del servizio;
  • i meccanismi di autenticazione dell’origine dei dati;
  • i meccanismi di ordinamento cronologico sequenziale;
  • l’eventuale collegamento crittografico impiegato;
  • l’eventuale meccanismo di consenso, compreso il margine temporale fino al carattere definitivo;
  • i meccanismi di integrità dei dati.

Prima dell’avvio del rapporto contrattuale, abbonati e parti facenti affidamento sul servizio devono ricevere informazioni chiare, complete e facilmente accessibili, anche individualmente, sui termini e condizioni applicabili.

Requisiti di sicurezza, personale e gestione delle modifiche

Il prestatore deve disporre di procedure per notificare all’organismo di vigilanza ogni modifica della prestazione del servizio fiduciario. La notifica va effettuata almeno un mese prima dell’attuazione della modifica e almeno tre mesi prima della cessazione prevista del servizio.

Quanto alle risorse umane, il personale in ruoli di fiducia può soddisfare i requisiti di competenze, esperienza e qualifiche tramite formazione e credenziali formali, esperienza effettiva o una combinazione di entrambe. È inoltre imposto un aggiornamento periodico almeno ogni 12 mesi sulle nuove minacce e sulle pratiche di sicurezza correnti.

Requisiti crittografici e firme elettroniche

Il regolamento attribuisce un ruolo centrale alla crittografia. Devono essere adottati adeguati controlli per la gestione di chiavi, algoritmi e dispositivi crittografici lungo l’intero ciclo di vita, eventualmente secondo un approccio di agilità crittografica.

Per attestare l’origine delle registrazioni, i fornitori devono usare firme elettroniche avanzate basate su certificati qualificati o sigilli elettronici avanzati basati su certificati qualificati, conformi agli standard ETSI richiamati. Per JAdES è espressamente previsto che il parametro di intestazione x5c sia presente con la semantica e la sintassi dell’IETF RFC 7515.

Ordine cronologico e integrità delle registrazioni

Il fornitore deve garantire l’ordine cronologico sequenziale univoco delle registrazioni nel registro. A tal fine, il regolamento consente l’uso di collegamenti crittografici basati su hash list o hash tree, con funzioni SHA-256 o superiori oppure SHA3-256 o superiori. In alternativa, quando si ricorre alla registrazione temporale, devono essere utilizzate marcature temporali qualificate.

Per l’integrità dei dati si richiedono firme o sigilli elettronici avanzati basati su certificati qualificati, con l’obbligo di rendere immediatamente individuabile ogni modifica successiva dei dati registrati.

Dispositivi crittografici sicuri e scadenza transitoria

Se vengono impiegati meccanismi di firma digitale, le chiavi private devono essere custodite e utilizzate in dispositivi crittografici sicuri certificati secondo criteri Common Criteria/EUCC almeno a livello EAL 4, oppure, in via transitoria fino al 31 dicembre 2030, secondo FIPS PUB 140-3 livello 3.

La certificazione deve riguardare un obiettivo di sicurezza o un profilo di protezione coerente con i requisiti del documento e deve tenere conto dell’analisi dei rischi e delle misure fisiche e non tecniche. Se il dispositivo beneficia di certificazione EUCC, esso deve essere configurato e usato in conformità a tale certificazione.

Sicurezza di rete, monitoraggio e cessazione del servizio

Sono previste verifiche ricorrenti della sicurezza di rete: la scansione delle vulnerabilità deve avvenire almeno una volta al trimestre, mentre il test di penetrazione almeno una volta all’anno. I firewall devono essere configurati per bloccare protocolli e accessi non necessari al funzionamento del prestatore.

Le attività di monitoraggio devono essere proporzionate alla sensibilità delle informazioni raccolte o analizzate. Infine, il piano di cessazione del prestatore deve essere coerente con i requisiti stabiliti negli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014.

Tecnologie di registro distribuito e governance

Per i fornitori che utilizzano tecnologie di registro elettronico distribuito si applicano anche ISO 23257:2022, relativa all’architettura di riferimento, e ISO/TS 23635:2022, relativa alle linee guida di governance. In particolare, il testo richiama la necessità di politiche e pratiche scritte e pubblicamente accessibili sulla struttura di governance del servizio.

Protezione dei dati e consultazioni istituzionali

Il regolamento si coordina espressamente con il GDPR (regolamento (UE) 2016/679) e, se del caso, con la direttiva 2002/58/CE. I considerando richiamano anche gli orientamenti EDPB 02/2025 sul trattamento dei dati personali mediante blockchain. Inoltre, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Norme di riferimento e specifiche tecniche

L’articolo 1 rinvia integralmente all’allegato per le norme di riferimento e le specifiche tecniche applicabili ai registri elettronici qualificati ai sensi dell’articolo 45 terdecies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 910/2014.

Presunzione di conformità e ruolo degli organismi di vigilanza

I considerando chiariscono che la presunzione di conformità ex articolo 45 terdecies, paragrafo 2, e la valutazione da parte degli organismi di vigilanza operano solo se il prestatore rispetta i requisiti dell’allegato. Il prestatore qualificato può comunque dimostrare la conformità anche con altre pratiche equivalenti.

Definizioni rilevanti

L’allegato definisce nozioni chiave come carattere definitivo, registro elettronico distribuito, nodo, rete, sistema di registro elettronico distribuito, consenso, meccanismo di consenso, norme di disciplina, transazione, processo di lavoro, transazione convalidata, collegamento crittografico, relazione sul registro, fornitore di registri elettronici qualificati e registro elettronico distribuito qualificato.

Produzione automatizzata della relazione sul registro

Se il prestatore qualificato deve elaborare una relazione sul registro, questa deve essere prodotta in modo automatizzato.

Obblighi di governance, trasparenza e notifiche

La dichiarazione sulla pratica del servizio fiduciario deve includere capacità funzionali e tecniche della piattaforma, meccanismi di autenticazione dell’origine dei dati, ordinamento cronologico, eventuale collegamento crittografico, eventuale meccanismo di consenso e meccanismi di integrità dei dati. Prima della conclusione del rapporto contrattuale, abbonati e parti facenti affidamento sul servizio devono essere informati in modo chiaro, completo e accessibile dei termini e condizioni. Ogni modifica rilevante del servizio deve essere notificata all’organismo di vigilanza almeno un mese prima dell’attuazione; la cessazione prevista almeno tre mesi prima.

Requisiti del personale e aggiornamento

Il personale in ruoli di fiducia può soddisfare i requisiti di competenze, esperienza e qualifiche tramite formazione e credenziali formali, esperienza effettiva o una combinazione delle due. Sono previsti aggiornamenti periodici almeno ogni 12 mesi sulle nuove minacce e sulle attuali pratiche di sicurezza.

Controlli crittografici e firme/sigilli elettronici

Devono essere predisposti adeguati controlli per la gestione di chiavi, algoritmi e dispositivi crittografici lungo l’intero ciclo di vita, con approccio di agilità crittografica se del caso. Per l’origine delle registrazioni di dati si utilizzano firme o sigilli elettronici avanzati basati su certificati qualificati, conformi agli standard ETSI indicati, inclusa la specifica sul parametro x5c per JAdES.

Ordinamento cronologico e integrità delle registrazioni

Il fornitore deve garantire l’ordine cronologico sequenziale univoco delle registrazioni di dati tramite collegamenti crittografici basati su hash list o hash tree, con funzioni SHA-256 o superiori oppure SHA3-256 o superiori; in alternativa, se usa la registrazione temporale, devono essere impiegate marcature temporali qualificate. Per l’integrità delle registrazioni sono richieste firme o sigilli avanzati basati su certificati qualificati e l’immediata identificazione di ogni modifica successiva ai dati registrati.

Sicurezza dei dispositivi crittografici e scadenze transitorie

Se si usano meccanismi di firma digitale, le chiavi private devono essere detenute e usate in un dispositivo crittografico sicuro certificato almeno a livello EAL 4 secondo Common Criteria o EUCC, oppure, fino al 31 dicembre 2030, a livello FIPS PUB 140-3 livello 3. La certificazione deve coprire un obiettivo di sicurezza o profilo di protezione coerente con i requisiti del regolamento.

Sicurezza di rete, monitoraggio e cessazione

Sono previste scansioni delle vulnerabilità almeno trimestrali, test di penetrazione almeno annuali e firewall configurati per bloccare protocolli e accessi non necessari. Le attività di monitoraggio devono considerare la sensibilità delle informazioni raccolte o analizzate. Il piano di cessazione del prestatore deve rispettare i requisiti degli atti di esecuzione adottati ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014.

Uso di tecnologie di registro elettronico distribuito

Per i fornitori che utilizzano DLT si applicano inoltre ISO 23257:2022 sulla reference architecture e ISO/TS 23635:2022 sulle linee guida di governance, in particolare per le politiche e pratiche scritte e pubblicamente accessibili sulla struttura di governance del servizio.

Protezione dei dati e consultazioni istituzionali

Il regolamento si applica nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, della direttiva 2002/58/CE; i considerando richiamano anche gli orientamenti EDPB 02/2025 sul trattamento dei dati personali tramite tecnologie blockchain. Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieservizi fiduciari digitaliidentificazione elettronicasicurezza informaticaprotezione dei datitecnologie di registro distribuito

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