Regolamento (UE) 2025/2526
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2526 della Commissione, del 16 dicembre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2713 al fine di rettificare la designazione di un laboratorio di riferimento dell'UE e designare laboratori di riferimento dell'Unione europea per i dispositivi medico-diagnostici in vitro destinati al rilevamento o alla quantificazione dei marcatori di infezione da parassiti e al rilevamento dei marcatori del gruppo sanguigno
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il precedente atto di designazione dei laboratori di riferimento dell’UE nel settore degli IVD per correggere la composizione di un consorzio spagnolo e per aggiungere nuovi laboratori in due ambiti specifici: marcatori di infezione da parassiti e marcatori del gruppo sanguigno. La Commissione precisa inoltre la data di applicazione delle nuove designazioni ai fini dei compiti di verifica delle prestazioni, per garantire certezza del diritto e consentire l’adeguamento dei processi di fabbricanti, organismi notificati e laboratori. L’atto si coordina con il regolamento (UE) 2017/746 e con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/944 sui criteri e i compiti dei laboratori di riferimento dell’UE.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2713 per rettificare una designazione esistente e designare nuovi laboratori di riferimento dell'UE per specifici dispositivi medico-diagnostici in vitro.
Ambito di applicazione
Si applica ai laboratori di riferimento dell’Unione europea designati nel settore dei dispositivi medico-diagnostici in vitro ai sensi del regolamento (UE) 2017/746, in particolare per i dispositivi di classe D soggetti a verifica delle prestazioni e ad analisi dei lotti. Riguarda i laboratori, gli Stati membri candidati, i fabbricanti e i mandatari che presentano domande formali di valutazione della conformità, nonché gli organismi notificati coinvolti nelle procedure di conformità. La nuova applicazione della designazione per taluni laboratori decorre dal 1° maggio 2026; il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2713 sui laboratori di riferimento dell’UE per gli IVD
Il regolamento interviene sul sistema dei laboratori di riferimento dell’Unione europea previsto dal regolamento (UE) 2017/746 relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro. La Commissione modifica il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2023/2713 sia per rettificare una designazione già esistente, sia per ampliare l’elenco dei laboratori di riferimento in nuovi ambiti tecnici.
Contesto e finalità
Il provvedimento si colloca nel quadro dell’articolo 100 del regolamento (UE) 2017/746, che disciplina i laboratori di riferimento dell’UE e i loro compiti. Nei considerando la Commissione evidenzia, da un lato, la necessità di correggere la composizione del consorzio SERMAS per agevolare la gestione del contributo dell’Unione; dall’altro, l’esigenza di completare la procedura di selezione avviata con l’invito a candidature pubblicato nel febbraio 2025 per vari ambiti di designazione.
Ambito della selezione e criteri di valutazione
La Commissione ricorda che la prima fase dell’invito del febbraio 2025 riguardava quattro ambiti della designazione e fissava il termine del 6 giugno 2025 per la presentazione delle candidature. Le domande presentate dagli Stati membri sono state valutate da una commissione giudicatrice interna ai servizi della Commissione, la quale ha applicato i criteri di cui all’articolo 100, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/746 e agli articoli da 1 a 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/944.
Rettifica della designazione del consorzio SERMAS
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2713 è corretto per includere le fondazioni associate ai membri del consorzio gestito dal Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). La rettifica è giustificata, secondo la Commissione, dalla necessità di facilitare la gestione del contributo dell’Unione di cui tale laboratorio beneficia ai sensi dell’articolo 100, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/746.
Nuove designazioni di laboratori di riferimento dell’UE
Il regolamento aggiunge due nuove categorie di laboratori di riferimento dell’UE:
- per i dispositivi destinati al rilevamento o alla quantificazione dei marcatori di infezione da parassiti;
- per i dispositivi destinati al rilevamento dei marcatori del gruppo sanguigno.
Per il primo ambito sono designati l’Instituto de Salud Carlos III e Consulting Químico Sanitario SLU. Per il secondo ambito sono designati il EU Referenzlabor für In-vitro-Diagnostika am Paul-Ehrlich-Institut, Consulting Químico Sanitario SLU e RISE Research Institutes of Sweden AB.
Impatto sulla valutazione della conformità e sui dispositivi di classe D
La Commissione richiama il collegamento tra designazione dei laboratori di riferimento e procedura di valutazione della conformità dei dispositivi di classe D. In base all’articolo 48, paragrafo 5, e agli allegati IX, X e XI del regolamento (UE) 2017/746, tali dispositivi sono soggetti all’intervento del laboratorio di riferimento UE per la verifica delle prestazioni e le analisi dei lotti, secondo l’articolo 100, paragrafo 2, lettere a) e b).
Per garantire prevedibilità e certezza del diritto, i nuovi laboratori designati devono svolgere il compito di cui all’articolo 100, paragrafo 2, lettera a), soltanto per i dispositivi per i quali la domanda formale di valutazione della conformità è presentata dopo l’avvio dell’applicazione della designazione.
Decorrenza, applicazione e coordinamento operativo
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, l’applicazione del punto 3 dell’allegato, ai fini dei compiti di cui all’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/746, è differita al 1° maggio 2026.
La Commissione motiva questo rinvio con l’esigenza di concedere tempo sufficiente ai nuovi laboratori per entrare nella rete dei laboratori di riferimento già designati e coordinare e armonizzare i metodi di lavoro, nonché ai fabbricanti, ai mandatari e agli organismi notificati per adeguare i propri processi di valutazione della conformità. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Rettifica della designazione del consorzio SERMAS
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2713 è modificato per precisare che il consorzio gestito dal Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) comprende anche le fondazioni associate ai membri del consorzio, al fine di agevolare la gestione del contributo dell’Unione previsto dall’articolo 100, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/746.
Nuove designazioni di laboratori di riferimento UE
Sono aggiunti due nuovi punti nell’allegato del regolamento (UE) 2023/2713: uno per i dispositivi destinati al rilevamento o alla quantificazione dei marcatori di infezione da parassiti e uno per i dispositivi destinati al rilevamento dei marcatori del gruppo sanguigno. Per ciascun ambito sono elencati i laboratori designati, tra cui Instituto de Salud Carlos III, Consulting Químico Sanitario SLU, EU Referenzlabor für In-vitro-Diagnostika am Paul-Ehrlich-Institut e RISE Research Institutes of Sweden AB.
Base giuridica e criteri di selezione
Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 100, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/746. La Commissione richiama i criteri di selezione previsti dall’articolo 100, paragrafo 4, del medesimo regolamento e dagli articoli da 1 a 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/944, nonché la valutazione della capacità collettiva dei laboratori per la verifica delle prestazioni e le analisi dei lotti.
Effetti dei laboratori di riferimento sulla valutazione della conformità
Quando è designato un laboratorio di riferimento dell’UE, i dispositivi di classe D devono essere sottoposti a verifica delle prestazioni e ad analisi dei lotti secondo l’articolo 100, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/746. Per ragioni di certezza del diritto, i nuovi laboratori svolgono il compito di cui all’articolo 100, paragrafo 2, lettera a), solo per i dispositivi per i quali la domanda formale di valutazione della conformità è presentata dopo la data di applicazione della nuova designazione.
Decorrenza e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, ai fini dei compiti di cui all’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/746, il punto 3 dell’allegato si applica dal 1° maggio 2026. I nuovi laboratori designati svolgono il compito di cui all’articolo 100, paragrafo 2, lettera a), solo per le domande formali presentate agli organismi notificati a decorrere dal 1° maggio 2026.
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