Sentenza n. 6763/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Prima), 27 gennaio 2026, n. 95, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Puglia che aveva accolto la domanda di accesso documentale e annullato il diniego di RFI del 20 gennaio 2025
Esito
Favorevole al resistente (dipendente)
Prevale il privato
La controversia
Un dipendente di RFI aveva chiesto l’accesso a bandi, avvisi di personale, commissioni esaminatrici e verbali di selezione; alle disposizioni organizzative o ad altri provvedimenti relativi alla variazione delle titolarità di strutture e microstrutture; nonché agli attestati formativi attribuiti ad altri dipendenti, con riferimento alle procedure successive al 4 aprile 2022 e a colleghi individuati nominativamente. L’istanza era motivata dall’esigenza di verificare se la mancata progressione di carriera e l’asserita disparità di trattamento rispetto ad altri dipendenti potessero essere tutelate in giudizio. RFI aveva negato l’accesso. Il TAR aveva annullato il diniego e ordinato l’ostensione. In appello RFI ha dedotto: l’inapplicabilità della disciplina dell’accesso alle progressioni di carriera dei dipendenti, salvo procedure concorsuali di assunzione; l’assenza di un interesse concreto e di prova del nesso tra documenti richiesti e situazione giuridica tutelabile; l’inesistenza materiale di parte della documentazione e la genericità della richiesta relativa alle disposizioni organizzative; l’inammissibilità o infondatezza dell’accesso civico generalizzato; la sostanziale riproposizione di una precedente istanza del 2021, già respinta e non impugnata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. RFI, quale organismo di diritto pubblico e gestore di pubblico servizio, è soggetta alla disciplina dell’accesso documentale per le attività di pubblico interesse strumentali alla gestione del servizio. Tale disciplina comprende non solo le procedure di assunzione, ma anche le progressioni di carriera e gli atti di auto-organizzazione degli uffici, poiché la scelta e l’organizzazione del personale incidono funzionalmente sulla qualità e sull’erogazione del servizio pubblico. L’interesse del dipendente è stato ritenuto concreto, diretto e attuale: dall’istanza emergevano sia la situazione soggettiva di cui lamentava la lesione, sia il nesso di necessaria strumentalità tra documenti richiesti e possibile tutela giudiziale. L’accesso serve anche a colmare un deficit conoscitivo e a consentire all’interessato di decidere se intraprendere o proseguire un giudizio. Non occorre, invece, che l’amministrazione o il giudice dell’accesso valutino in anticipo l’influenza o la decisività dei documenti nel futuro giudizio, trattandosi di apprezzamento riservato al giudice eventualmente investito della controversia sostanziale. La richiesta non era generica, essendo circoscritta temporalmente e riferita a dipendenti individuati; la documentazione ostensibile resta comunque limitata agli atti materialmente esistenti, il cui accertamento compete in primo luogo al detentore. Il motivo sull’accesso civico generalizzato è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché la sentenza di primo grado non aveva deciso su tale disciplina. Non vi era sovrapposizione con la precedente istanza del 2021, avendo quella del 2024 un oggetto diverso e riferito a documenti successivi. Spese del grado di appello compensate.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, lett. e), l. 241/1990
«i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse […]»
La disciplina dell’accesso si applica ai soggetti privati, inclusi gli organismi di diritto pubblico e i gestori di pubblici servizi, limitatamente alle attività funzionalmente collegate alla gestione del servizio e qualificabili come di pubblico interesse.
art. 23 l. 241/1990
«Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi»
Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti dei gestori di pubblici servizi, indipendentemente dal titolo giuridico in base al quale il servizio è gestito.
artt. 22 ss. l. 241/1990
La disciplina dell’accesso documentale comprende, nei confronti dei gestori di pubblici servizi, le procedure di selezione del personale, le progressioni di carriera e gli atti di auto-organizzazione degli uffici quando siano strumentali all’organizzazione e all’erogazione del servizio.
art. 3 d.P.R. 184/2006
In presenza di documenti riguardanti soggetti individuati, il detentore deve comunicare loro l’istanza per consentire l’eventuale opposizione, senza che la riservatezza determini automaticamente un diniego assoluto.
art. 5 e ss. d.lgs. 33/2013
Il motivo relativo all’accesso civico generalizzato è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata non conteneva una statuizione sull’applicabilità di tale disciplina a RFI.
art. 2-bis d.lgs. 33/2013
La questione dell’applicabilità dell’accesso civico generalizzato a RFI non è stata esaminata nel merito per difetto di interesse a impugnare.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
Massime di principio
- Nei confronti di un organismo di diritto pubblico o di un gestore di pubblico servizio, il diritto di accesso documentale si applica alle attività di pubblico interesse funzionalmente collegate all’organizzazione e all’erogazione del servizio, comprese le procedure di assunzione, le progressioni di carriera e gli atti di auto-organizzazione degli uffici.
- Il dipendente di un gestore di pubblico servizio ha un interesse concreto, diretto e attuale all’accesso agli atti relativi alle progressioni di carriera di colleghi individuati quando deduca che la conoscenza della documentazione è necessaria per verificare la lesione della propria posizione e per valutare l’esercizio di azioni a sua tutela.
- Ai fini dell’accesso difensivo, l’istante deve indicare puntualmente nell’istanza la situazione giuridica da tutelare e il nesso di necessaria strumentalità tra documenti richiesti e tutela; non è invece necessario dimostrare in anticipo la decisività o l’esito favorevole dei documenti nel futuro giudizio.
- L’amministrazione e il giudice dell’accesso non devono anticipare la valutazione sulla rilevanza probatoria o sulla decisività dei documenti rispetto alla controversia sostanziale, valutazione riservata al giudice eventualmente investito di tale controversia.
- Una richiesta di accesso non è generica quando delimita l’oggetto mediante un arco temporale determinato e l’indicazione nominativa dei soggetti interessati; l’ostensione può comunque riguardare esclusivamente i documenti materialmente esistenti presso il detentore.
- L’impugnazione di una sentenza non può essere utilmente proposta su una disciplina o una domanda che la sentenza di primo grado non abbia deciso, per difetto di interesse a impugnare.
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