Cassazione Civile, Ordinanza n. 35460/2023 del 19/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Due eredi hanno impugnato, in sede tributaria, un avviso di accertamento notificato loro quale successori della madre defunta, relativo a imposte sui redditi, IRAP, IVA e contributi previdenziali riferiti all’anno d’imposta 2003, emesso per omessa presentazione della dichiarazione. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso, mentre la CTR aveva dichiarato inammissibile l’appello per mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata A/R, ritenendo la mancanza una nullità insanabile. Con il ricorso per cassazione le eredi hanno dedotto: 1) violazione delle norme sul processo tributario, sostenendo che la tempestiva notificazione del ricorso e il deposito dell’avviso di ricevimento fossero sufficienti e che la CTR avesse erroneamente preteso la ricevuta di spedizione; 2) contestazione della loro qualità di eredi e della debenza delle imposte/plusvalenze, allegando anche rinuncia all’eredità; 3) omesso esame di documenti e errore di calcolo sui terreni; 4) mancato avviso al difensore dell’udienza; 5) prescrizione della pretesa tributaria.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, richiamando il principio secondo cui nel processo tributario la mancata produzione della ricevuta di spedizione non comporta inammissibilità dell’appello se sia stato depositato l’avviso di ricevimento e da esso, tramite stampigliatura meccanografica o timbro datario postale, sia desumibile la data di spedizione; in difetto, la tempestività può risultare solo da certificazione postale dell’avvenuta ricezione entro il termine di decadenza. La CTR non aveva verificato la documentazione prodotta per accertare la tempestività dell’impugnazione, limitandosi a dichiararne l’inammissibilità per la sola assenza della ricevuta di spedizione. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario va verificata la tempestività dell’appello ai fini dell’ammissibilità; la sola mancanza della ricevuta di spedizione non basta a fondare l’inammissibilità se la prova della notifica emerge dall’avviso di ricevimento nei termini indicati dalla giurisprudenza.
art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dalla CTR come base della declaratoria di inammissibilità, ma interpretato dalla Cassazione in modo non rigoristico, nel senso che occorre valutare la documentazione complessivamente prodotta.
art. 360 c.p.c.
Norma di riferimento per i motivi di ricorso per violazione di legge dedotti dalle ricorrenti.
art. 16 d.lgs. n. 564 del 1992
Richiamato dalle ricorrenti per sostenere che la notificazione del ricorso integri la proposizione dell’impugnazione nel processo tributario.
art. 18 d.lgs. n. 564 del 1992
Richiamato dalle ricorrenti quale disciplina dell’introduzione del processo tributario con ricorso alla commissione tributaria provinciale.
art. 519 c.p.c.
Invocato nel secondo motivo in tema di qualità di erede e delazione ereditaria.
art. 459 c.c.
Invocato nel secondo motivo in relazione alla delazione ereditaria.
art. 475 c.c.
Invocato nel secondo motivo in relazione all’accettazione dell’eredità.
d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel secondo motivo a sostegno delle censure sul presupposto impositivo e sulla pretesa fiscale.
art. 480 c.c.
Richiamato per sostenere la tempestività della rinuncia all’eredità.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la mancata allegazione della ricevuta di spedizione del ricorso o dell’appello notificato per posta non determina automaticamente l’inammissibilità, se l’avviso di ricevimento consente di desumere, con attestazione postale idonea, la data di spedizione e quindi la tempestività dell’impugnazione.
- Il giudice tributario deve verificare concretamente la documentazione prodotta per accertare il rispetto del termine di impugnazione, non potendo limitarsi a una declaratoria di inammissibilità fondata sul solo difetto formale della ricevuta di spedizione.
- La sanzione di inammissibilità per vizi della notifica dell’impugnazione va applicata in modo non meramente formalistico, quando l’atto consenta comunque di provare il perfezionamento della notifica nei termini di legge.
- Se il primo motivo di ricorso investe la correttezza della declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, gli ulteriori motivi che attengono al merito della pretesa o a vizi procedurali diversi possono risultare assorbiti dall’accoglimento della censura pregiudiziale.
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