Circolare numero 100 del 13-4-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce la classificazione previdenziale di alcune tipologie di imprese, alla luce della giurisprudenza e delle norme richiamate. In particolare distingue tra imprese impiantistiche del settore metalmeccanico e imprese edili nel comparto ferroviario, disciplina l’inquadramento delle imprese di produzione e servizi iscritte dopo la legge n. 88/1989, conferma la natura commerciale delle autoscuole e precisa i criteri per le imprese di allevamento e per le attività connesse. Richiama inoltre le Sedi al corretto invio dei ricorsi in materia di inquadramento previdenziale con la documentazione istruttoria richiesta.
Criteri di inquadramento previdenziale di imprese impiantistiche, edili, autoscuole, allevamento e ricorsi
Criteri di inquadramento previdenziale di alcune tipologie di imprese
La circolare interviene su diverse questioni di classificazione ai fini previdenziali e assicurativi, fornendo criteri operativi per l’inquadramento delle imprese in base all’attività effettivamente svolta. L’obiettivo è uniformare il comportamento delle Sedi, alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione e delle disposizioni normative richiamate.
Imprese impiantistiche ferroviarie e imprese edili
Con riferimento alle aziende operanti nel settore ferroviario, la circolare afferma che la questione della loro riconducibilità è da considerarsi definitivamente risolta dalla Suprema Corte di Cassazione, che le ha sostanzialmente ricondotte alle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, individuate nella codificazione ISTAT 1981 con il codice 314.1.
Sono da classificare come imprese impiantistiche del settore metalmeccanico quelle aziende che svolgono in via assolutamente prevalente lavori di armamento ferroviario, anche se eseguono in via secondaria e propedeutica alcune opere edili. Rientrano in tale categoria, ad esempio, la posa di binari attrezzati, la costruzione di rotaie saldate, la manutenzione e il livellamento sistematico di binari e scambi, nonché la sostituzione di binari. La circolare precisa che si tratta dei lavori inerenti alle sovrastrutture delle strade ferrate, dopo che la linea ferroviaria è già stata realizzata con le relative opere edili.
A queste imprese deve essere attribuito il c.s.c. 1.06.03.
Restano invece classificate nel ramo edilizia, con c.s.c. 1.13.02, le imprese che effettuano esclusivamente o prevalentemente opere di sterro, sbancamenti, impianti di massicciate, cunette, tombini, sovrappassi e, più in generale, opere dirette alla costruzione della linea ferroviaria nel suo complesso. Anche in questo caso la circolare richiama elementi sussidiari utili all’individuazione, quali la qualifica dei dipendenti, le attrezzature impiegate e il C.C.N.L. applicato.
Attività promiscue e posizioni contributive separate
Quando l’impresa svolge attività promiscue, la circolare ammette l’apertura di una duplice posizione contributiva solo se le diverse fasi di lavorazione, edili e di armamento, sono chiaramente delimitabili all’interno dell’azienda. Ciò è possibile soltanto se l’impresa ha dimensioni non trascurabili e se tra le diverse attività esiste una netta separazione sotto il profilo produttivo, organizzativo, funzionale, gestionale e delle finalità.
La distinzione deve riflettersi anche nel personale, con differenziazione delle qualifiche e delle mansioni dei dipendenti addetti ai due tipi di lavoro.
Imprese di produzione e prestazione di servizi iscritte dopo la legge n. 88/1989
La circolare conferma le istruzioni già fornite con il messaggio n. 50476 del 30 novembre 1989. Dal momento di entrata in vigore della legge n. 88/1989, le imprese di nuova iscrizione devono essere classificate ai fini previdenziali e assistenziali secondo i criteri di inquadramento stabiliti dall’art. 49 della legge stessa.
In base a tale disposizione, le imprese di produzione e prestazione di servizi di qualsiasi natura e tipologia, iscritte successivamente a quella data, vanno inquadrate nel settore terziario, attualmente ramo 7. Tuttavia, se l’attività svolta è ausiliaria rispetto a un’attività industriale, l’impresa deve essere classificata nel settore industria ai sensi dell’art. 49, primo comma, lettera a), della legge n. 88/1989.
La circolare precisa che per imprese ausiliarie dell’industria devono intendersi quelle che, direttamente o indirettamente, agevolano in modo obiettivo l’attività di imprese industriali e svolgono rispetto ad esse una funzione complementare e accessoria.
Infine, il richiamo alla legge n. 443/1985 comporta che, se l’impresa presenta tutti i requisiti richiesti per la qualifica artigiana, essa deve essere assegnata al settore artigianato, secondo quanto già chiarito nella circolare n. 143 del 20 giugno 1989.
Autoscuole
Per le imprese esercenti attività di autoscuola la circolare scioglie la riserva già formulata con la circolare n. 1890 R.C.V. del 24 dicembre 1986. Alla luce della sentenza n. 689/1990 della Corte di Cassazione, viene confermato che tali imprese hanno natura commerciale e devono essere classificate nel settore terziario, con c.s.c. 7.07.06.
Imprese di allevamento e attività connesse
La circolare ribadisce che l’allevamento di ogni specie di animali costituisce attività agricola primaria, come già precisato con la circolare n. 167 del 27 luglio 1988. Quando l’imprenditore agricolo svolge anche attività ulteriori, quali produzione di mangimi, macellazione, commercializzazione dei capi allevati o lavorazione delle carni, si applicano i principi generali sull’inquadramento delle imprese che esercitano attività distinte, con possibilità di apertura di separate posizioni contributive.
Un unico inquadramento nel settore agricoltura è ammesso soltanto se tali attività sono meramente sussidiarie e accessorie rispetto all’allevamento. Se invece presentano autonomia organizzativa, di funzionamento e di gestione, devono essere attribuite posizioni contributive distinte nel settore corrispondente alla specifica attività.
La circolare aggiunge che, se l’attività di allevamento è solo marginale rispetto al ciclo produttivo di macellazione, lavorazione e trasformazione delle carni, l’inquadramento deve avvenire unicamente nel settore industriale.
Ricorsi in materia di inquadramento previdenziale
Infine, la circolare richiama l’attenzione delle Sedi sulla corretta trasmissione dei ricorsi in materia di inquadramento previdenziale alla Sede Centrale. Deve essere osservato rigorosamente quanto previsto dal messaggio n. 32970 del 12 gennaio 1991, che contiene le indicazioni dettagliate sugli elementi istruttori da segnalare a corredo dei ricorsi. L’obiettivo è garantire un esame completo e uniforme delle istanze.
Punti principali
Imprese impiantistiche del settore metalmeccanico e imprese edili ferroviarie
La circolare considera definitivamente risolta la questione della riconducibilità delle aziende impiantistiche operanti nel settore ferroviario, in base alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che le ha implicitamente ricondotte alle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, codice ISTAT 1981 314.1. Sono quindi classificate tra le imprese metalmeccaniche quelle che svolgono in via prevalente lavori di armamento ferroviario, come posa di binari, costruzione di rotaie saldate, manutenzione e livellamento di binari e scambi, pur eseguendo anche opere edili accessorie e secondarie. A tali imprese va assegnato il c.s.c. 1.06.03. Restano invece nel ramo edilizia, con c.s.c. 1.13.02, le aziende che svolgono esclusivamente o prevalentemente opere di sterro, sbancamenti, massicciate, cunette, tombini, sovrappassi e, in generale, la costruzione della linea ferroviaria nel suo complesso.
Criteri per l’identificazione delle aziende nel settore ferroviario
Per distinguere le due categorie la circolare indica elementi sussidiari quali la qualifica dei dipendenti, le attrezzature in dotazione e il C.C.N.L. applicato. Per le imprese impiantistiche rilevano figure come saldatori, inchiavigliatori, foratori e trapanisti, mentre per le imprese edili contano i lavori di preparazione e costruzione della sede ferroviaria. In caso di attività promiscua è possibile aprire posizioni contributive separate solo se le fasi di lavorazione sono chiaramente delimitabili e l’impresa presenta una dimensione sufficiente, con piena autonomia produttiva, organizzativa, gestionale e di finalità delle diverse attività.
Imprese di produzione e prestazione di servizi iscritte dopo la legge n. 88/1989
Per le imprese di nuova iscrizione successive all’entrata in vigore dell’art. 49 della legge n. 88/1989 si conferma che l’inquadramento previdenziale e assistenziale deve avvenire secondo i criteri della legge stessa. Le imprese di produzione e prestazione di servizi di qualsiasi natura e tipologia sono quindi inquadrate nel settore terziario, attualmente ramo 7. Se però l’attività svolta è ausiliaria rispetto a un’attività industriale, l’impresa va classificata nel settore industria ai sensi dell’art. 49, primo comma, lettera a), della legge n. 88/1989. La circolare richiama inoltre il rinvio alla legge n. 443/1985: quando ricorrono tutti i requisiti per la qualifica artigiana, l’impresa deve essere assegnata al settore artigianato.
Autoscuole
In applicazione dell’orientamento della Corte di Cassazione, la circolare conferma che le imprese esercenti attività di autoscuola hanno natura commerciale. Esse devono quindi essere classificate, ai fini previdenziali e assicurativi, nel settore terziario con c.s.c. 7.07.06.
Imprese di allevamento degli animali e attività connesse
Le attività di allevamento di ogni specie di animali sono qualificate come attività agricole primarie. Quando l’imprenditore agricolo svolge anche altre attività, come produzione di mangimi, macellazione, commercializzazione dei capi allevati o lavorazione delle carni, trovano applicazione i principi generali sull’inquadramento di imprese che svolgono attività distinte, con possibile apertura di separate posizioni contributive. Un unico inquadramento nel settore agricoltura è ammesso solo se le attività ulteriori sono meramente sussidiarie e accessorie rispetto all’allevamento. Se invece tali attività presentano autonomia di organizzazione, funzionamento e gestione, occorre attribuire una distinta posizione contributiva nel settore corrispondente all’attività specifica. Se infine l’allevamento è solo marginale rispetto al ciclo di macellazione, lavorazione e trasformazione delle carni, l’inquadramento deve essere unico nel settore industriale.
Trasmissione dei ricorsi in materia di inquadramento previdenziale
La circolare richiama le Sedi al rigoroso rispetto delle istruzioni del messaggio n. 32970 del 12 gennaio 1991 per la trasmissione alla Sede Centrale dei ricorsi in materia di inquadramento previdenziale. Deve essere allegata e segnalata tutta la documentazione istruttoria prevista dal messaggio richiamato, in modo da corredare adeguatamente i ricorsi.
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