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Circolare

Circolare numero 96 del 9-4-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, che ribadisce la disciplina sulle sanzioni già prevista da precedenti decreti decaduti e limita le novità alla riapertura dei termini per la regolarizzazione di posizioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie riferite a periodi contributivi chiusi entro il 31 agosto 1990. Vengono fissate nuove scadenze al 15 maggio 1991 per la domanda, la prima rata e il pagamento in unica soluzione dei ruoli esattoriali, e al 15 giugno 1991 per la seconda rata, con specifiche indicazioni per casi già oggetto di precedenti domande o debiti già pagati. La circolare chiarisce inoltre che l’ordinanza di archiviazione per illeciti amministrativi è subordinata al pagamento, nei termini previsti dal condono, sia dei contributi sia delle sanzioni ridotte.

Riapertura e spostamento dei termini per la regolarizzazione contributiva e precisazioni su sanzioni e archiviazione

Riapertura dei termini per la regolarizzazione contributiva e precisazioni sulle sanzioni

La circolare interviene in seguito alla pubblicazione del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, che riprende la disciplina delle sanzioni in materia previdenziale e assistenziale già contenuta in precedenti decreti-legge decaduti. L’intervento normativo non modifica l’impianto sostanziale delle disposizioni richiamate, ma riapre e ricalibra i termini per accedere alla regolarizzazione delle posizioni contributive, sempre con riferimento ai periodi conclusi entro il 31 agosto 1990.

Ambito di applicazione della disciplina

Le disposizioni richiamate dalla circolare restano riferite ai periodi contributivi terminati entro il 31 agosto 1990. La novità del decreto-legge n. 103/1991 riguarda esclusivamente i termini entro i quali è possibile presentare la domanda di regolarizzazione e adempiere ai relativi pagamenti.

Nuove scadenze fissate dal decreto

La circolare indica puntualmente le nuove date:

  • il 15 maggio 1991 come termine per la presentazione della domanda di regolarizzazione;
  • il 15 maggio 1991 come termine per il versamento della prima rata del debito incluso nella domanda;
  • il 15 maggio 1991 come termine per il versamento in unica soluzione, presso i concessionari, dei debiti già iscritti a ruolo;
  • il 15 giugno 1991 come termine per il versamento della seconda rata.

La proroga al 15 giugno 1991 opera anche per le domande presentate sotto la vigenza dei decreti decaduti, purché la prima rata sia stata versata entro il 14.12.1990 o il 15.2.1991, secondo quanto richiamato dalla circolare.

Debiti già pagati e riduzione delle sanzioni

Per i debiti contributivi già saldati alla data di entrata in vigore del decreto, cioè il 2 aprile 1991, la fruizione del beneficio della riduzione delle sanzioni ancora pendenti è subordinata al pagamento entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta dell’Istituto. In questa ipotesi non è richiesta la presentazione di una specifica domanda di regolarizzazione.

Gestione dei casi non perfettamente regolarizzati

La circolare affronta anche i casi in cui i debitori non abbiano rispettato esattamente le condizioni previste per la regolarizzazione ai sensi dei decreti decaduti. Per tali posizioni, devono essere seguiti, con gli opportuni adattamenti, i criteri operativi già indicati nella circolare n. 24 del 31.1.1991 per la sanatoria dei casi irregolari.

Presentazione di nuove domande e calcolo del limite del 40%

È chiarito che una nuova domanda di regolarizzazione può essere presentata soltanto per partite debitorie che non abbiano già formato oggetto di precedente domanda. Inoltre, ai fini del limite del 40% per il calcolo della sanzione civile ridotta, deve essere considerato il complessivo debito contributivo esposto nelle varie domande presentate.

Aggiornamento delle avvertenze nei moduli

La circolare richiede anche un adeguamento del testo delle avvertenze da allegare ai moduli di domanda, in coerenza con i criteri già indicati al punto 2 della circolare n. 24.

Archiviazione degli illeciti amministrativi

Viene infine precisato che l’emissione dell’ordinanza di archiviazione ex L. 689/1981 per gli illeciti amministrativi relativi a partite contributive regolarizzate è subordinata al pagamento, nei termini tassativi previsti dalle norme sul condono, sia dei contributi sia delle sanzioni ridotte. La circolare sottolinea la differenza rispetto alla disciplina della legge n. 48/1988, nella quale il beneficio era collegato al solo pagamento del debito contributivo, mentre il pagamento delle sanzioni civili ridotte era richiesto successivamente.

Punti principali

Oggetto della circolare e richiamo alla normativa precedente

La circolare prende atto della pubblicazione in G.U. n. 77 del 2 aprile 1991 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103. Il decreto ribadisce la disciplina sulle sanzioni già oggetto dei decreti-legge n. 259/1990, n. 338/1990 e n. 28/1991, decaduti per mancata conversione, e richiama i contenuti già illustrati nelle circolari n. 223 del 13.10.1990, n. 244 del 24.11.1990 e n. 24 del 31.1.1991.

Ambito della novità normativa

Le innovazioni introdotte dal nuovo decreto sono circoscritte alla riapertura e allo spostamento dei termini per fruire delle disposizioni di regolarizzazione in materia di previdenza e assistenza obbligatorie. Tali disposizioni restano riferite ai periodi contributivi conclusi entro il 31 agosto 1990.

Nuove scadenze per domanda, prima rata e pagamenti in unica soluzione

Il termine per presentare la domanda di regolarizzazione, per versare la prima rata del debito incluso nella domanda e per il versamento in unica soluzione presso i concessionari dei debiti iscritti a ruolo è fissato al 15 maggio 1991. Il termine per il versamento della seconda rata è differito al 15 giugno 1991.

Casi già interessati dai decreti decaduti

La proroga al 15 giugno 1991 vale anche per le domande presentate durante la vigenza dei decreti decaduti, purché la prima rata sia stata pagata entro il 14.12.1990 o entro il 15.2.1991, secondo i casi richiamati dalla circolare.

Debiti già pagati alla data di entrata in vigore

Per i debiti contributivi già pagati alla data di entrata in vigore del decreto (2 aprile 1991), il beneficio della riduzione delle sanzioni ancora pendenti resta subordinato al pagamento entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta dell’Istituto. In tale ipotesi non è necessaria la presentazione di un’apposita domanda.

Gestione delle posizioni non regolarizzate correttamente

Per i debitori che non hanno rispettato esattamente le condizioni previste per la regolarizzazione contributiva ai sensi dei decreti decaduti, la circolare rinvia ai criteri operativi già dettati dalla circolare n. 24 del 31.1.1991, da applicare con gli opportuni adattamenti per la sanatoria di tali situazioni.

Limiti alla presentazione di nuove domande e calcolo del tetto del 40%

La nuova domanda di regolarizzazione può essere presentata solo per partite debitorie che non siano già state oggetto di precedente domanda. Ai fini del tetto del 40% per il calcolo della sanzione civile ridotta, occorre fare riferimento al complessivo debito contributivo esposto nelle varie domande presentate.

Aggiornamento delle avvertenze nei moduli di domanda

La circolare dispone che il testo delle avvertenze da allegare ai moduli di domanda debba essere opportunamente adattato, seguendo i criteri indicati al punto 2 della richiamata circolare n. 24.

Archiviazione degli illeciti amministrativi e pagamento di contributi e sanzioni

In relazione ai quesiti di alcune sedi, viene precisato che l’emissione dell’ordinanza di archiviazione ex L. 689/1981 per illeciti amministrativi relativi a partite contributive regolarizzate resta subordinata al pagamento, nei termini tassativi previsti dalle norme sul condono, sia dei contributi sia delle relative sanzioni ridotte. La circolare evidenzia che ciò differisce dalla disciplina della legge n. 48/1988, nella quale il beneficio era subordinato al solo pagamento del debito contributivo, mentre la richiesta delle sanzioni civili ridotte era rinviata a un momento successivo.

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