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Circolare

Circolare numero 99 del 11-4-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna, per il 1991, gli importi dei contributi volontari per varie categorie di assicurati, alla luce della variazione ISTAT del costo della vita pari al 6,9%. Vengono predisposte nuove tabelle per i lavoratori dipendenti non agricoli, per i lavoratori agricoli dipendenti e per gli artigiani e commercianti; per alcune categorie speciali si rinvia a precedenti istruzioni. Sono inoltre confermati il coefficiente di determinazione della retribuzione pensionabile per gli addetti ai servizi domestici e familiari e i nuovi coefficienti di ripartizione tra gestioni assicurative per versamenti e rimborsi.

Importi dei contributi volontari per il 1991

Importi dei contributi volontari per il 1991

La circolare aggiorna gli importi dei contributi volontari dovuti per l’anno 1991 dalle principali categorie di assicurati, in conseguenza dell’adeguamento ISTAT del costo della vita e delle norme richiamate in materia di contribuzione volontaria. Vengono inoltre indicati i rinvii per alcune categorie particolari e i coefficienti utili ai fini pensionistici e contabili.

Lavoratori dipendenti non agricoli

Per i lavoratori dipendenti non agricoli, le retribuzioni medie settimanali della tabella F della legge n. 537/1981 sono aumentate nella stessa misura percentuale prevista per le pensioni. Poiché la variazione percentuale dell’indice del costo della vita accertata dall’ISTAT è risultata pari al 6,9%, è stata predisposta una nuova tabella di retribuzioni medie valida dal 1 gennaio 1991.

La circolare richiama anche il combinato disposto dell’art. 7, comma 7, della legge n. 638/1983 e dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989, in base al quale la retribuzione settimanale minima su cui commisurare i contributi volontari non può essere inferiore alla retribuzione media della classe di retribuzione pari o immediatamente inferiore a quella determinata secondo le regole dell’art. 7, comma 1. Per il 1991 tale classe minima è la classe 18.

Sulla base di tali aggiornamenti sono state predisposte nuove tabelle di contribuzione volontaria per le singole categorie di prosecutori volontari, valide dal 1 gennaio 1991. Per gli autorizzati come addetti ai servizi domestici e familiari, la retribuzione minima di riferimento determina un contributo volontario minimo settimanale di L. 21.559, di cui L. 268 a titolo di quota base.

Lavoratori agricoli dipendenti

Per i lavoratori agricoli dipendenti, gli importi settimanali dei contributi volontari per l’assicurazione IVS per il 1991 sono quelli indicati nella tabella dell’allegato n. 5. Il calcolo tiene conto sia dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989, sia dell’adeguamento annuale delle retribuzioni settimanali previsto dall’art. 2 della legge n. 537/1981.

La circolare ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 638/1983, il contributo volontario minimo dovuto per il 1991 si ottiene applicando le aliquote vigenti all’importo minimo della retribuzione media settimanale della classe 18. Ne deriva che il contributo volontario minimo per questa categoria è pari a L. 28.726.

Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e reinseriti nell’A.G.O.

Per i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni iscritti nella gestione speciale, nonché per i coloni e mezzadri reinseriti nell’assicurazione generale obbligatoria, la circolare non contiene nuovi importi o istruzioni operative autonome. Viene infatti rinviato alle istruzioni già fornite con la circolare n. 83 del 26 marzo 1991.

Artigiani e commercianti

Per artigiani e commercianti, la circolare precisa che dal 1 luglio 1990 il contributo volontario mensile è commisurato, applicando le stesse aliquote previste per i contributi obbligatori dei lavoratori attivi, ai redditi medi individuati in otto classi di contribuzione.

Per il 1991, le classi di reddito, il reddito medio imponibile e gli importi mensili dei contributi sono riportati nell’allegato n. 6. L’aliquota del 9% si applica ai collaboratori di età inferiore ai 21 anni; dal mese successivo al compimento del ventunesimo anno, la contribuzione volontaria deve essere calcolata con l’aliquota del 12%.

Ai fini del calcolo della pensione in forma contributiva, per ogni mese coperto da contribuzione volontaria deve essere considerato versato un contributo base pari a L. 390, a prescindere dalla classe di reddito assegnata al soggetto interessato. La circolare rinvia infine a future norme operative per il rilascio dell’autorizzazione e per la determinazione della classe di contribuzione.

Addetti ai servizi domestici e familiari e coefficienti di ripartizione

Per i prosecutori volontari autorizzati con la qualifica di addetti ai servizi domestici e familiari, la circolare conferma che per il 1991 non vi è alcuna variazione dell’aliquota contributiva dovuta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. Di conseguenza, il coefficiente di determinazione della retribuzione pensionabile resta fissato a 0,110495.

Per i contributi volontari dovuti dai prosecutori volontari, con esclusione dei lavoratori autonomi e dei coloni e mezzadri reinseriti, vengono inoltre determinati nuovi coefficienti di ripartizione tra le varie gestioni assicurative, riportati nell’allegato n. 7. In relazione a tali coefficienti sono state predisposte le tabelle degli allegati n. 8 e n. 9 per l’imputazione contabile, rispettivamente, dei versamenti e dei rimborsi dei contributi di cui trattasi.

Punti principali

Lavoratori dipendenti non agricoli

L’adeguamento annuale delle retribuzioni medie settimanali è effettuato in misura pari al 6,9%, sulla base della variazione dell’indice del costo della vita rilevata dall’ISTAT. Le nuove retribuzioni medie sono valide dal 1 gennaio 1991. In applicazione dell’art. 7, comma 7, della legge n. 638/1983 e dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989 convertito dalla legge n. 389/1989, la classe minima di retribuzione per il 1991 corrisponde alla classe 18 della tabella F. Sono predisposte nuove tabelle di contribuzione volontaria per le singole categorie di prosecutori volontari, valide dal 1 gennaio 1991. Per gli autorizzati con qualifica di addetti ai servizi domestici e familiari, il contributo volontario minimo settimanale per il 1991 è pari a L. 21.559, di cui L. 268 a titolo di quota base.

Lavoratori agricoli dipendenti

Per il 1991 gli importi dei contributi volontari settimanali per l’assicurazione IVS dei lavoratori agricoli dipendenti sono quelli indicati nella tabella allegata n. 5. Il calcolo tiene conto sia dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 338/1989 convertito dalla legge n. 389/1989, sia dell’adeguamento annuale previsto dalla legge n. 537/1981. Ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 638/1983, l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari di questa categoria si ottiene applicando le aliquote vigenti all’importo minimo della retribuzione media settimanale corrispondente alla classe 18. Il contributo volontario minimo per il 1991 è fissato in L. 28.726.

Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e reinseriti nell'A.G.O.

Per i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni iscritti nella gestione speciale, nonché per i coloni e mezzadri reinseriti nell’A.G.O., la circolare non detta nuovi importi ma rinvia alle istruzioni già fornite con la circolare n. 83 del 26 marzo 1991.

Artigiani e commercianti

Dal 1 luglio 1990 il contributo volontario mensile è determinato applicando le stesse aliquote dei contributi obbligatori ai redditi medi indicati in otto classi di contribuzione. Per il 1991 le classi di reddito, il reddito medio imponibile e gli importi mensili dei contributi sono riportati nell’allegato n. 6. L’aliquota del 9% riguarda i collaboratori con età inferiore ai 21 anni; dal mese successivo al compimento dei 21 anni essi versano sulla base dell’aliquota del 12%. Ai fini del calcolo della pensione in forma contributiva, per ogni mese coperto da contribuzione volontaria deve essere considerato versato un contributo base di L. 390, indipendentemente dalla classe di reddito attribuita.

Addetti ai servizi domestici e familiari e coefficienti contabili

Per i prosecutori volontari autorizzati con la qualifica di addetti ai servizi domestici e familiari non risulta alcuna variazione dell’aliquota contributiva dovuta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti per il 1991; il coefficiente di determinazione della retribuzione pensionabile resta quindi pari a 0,110495. Inoltre, per i contributi volontari dovuti dai prosecutori volontari, con esclusione dei lavoratori autonomi e dei coloni e mezzadri reinseriti, sono stati determinati nuovi coefficienti di ripartizione tra le gestioni assicurative (allegato n. 7) e predisposte le tabelle per l’imputazione contabile dei versamenti e dei rimborsi (allegati n. 8 e n. 9).

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