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Circolare

Circolare numero 98 del 11-4-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che l'esenzione dai minimali di retribuzione giornaliera, già riconosciuta per i disoccupati occupati nei cantieri di lavoro e di rimboschimento, non si estende agli istruttori (capi cantiere e vice capi cantiere). Per tali figure, in quanto lavoratori dipendenti, gli adempimenti contributivi restano soggetti ai minimali di retribuzione previsti dalla normativa vigente e ai criteri di cui all'art. 7 della legge n. 638/1983, come modificata dalla legge n. 389/1989.

Chiarimento sull'applicazione dei minimali contributivi agli istruttori dei cantieri di lavoro e di rimboschimento

Chiarimento sui minimali contributivi per gli istruttori dei cantieri di lavoro e di rimboschimento

La circolare interviene per precisare l'ambito di applicazione della precedente disciplina di esenzione dai minimali di retribuzione giornaliera ai fini previdenziali e assistenziali, già riconosciuta per i lavoratori occupati nei cantieri di lavoro e di rimboschimento. Il chiarimento è richiesto da alcuni quesiti delle Sedi in relazione alla posizione degli istruttori, per i quali i trattamenti economici sono anch'essi determinati per decreto.

Ambito dell'esenzione riconosciuta nel 1982

La lettera circolare n. 597 R.C.V. del 23.7.1982, emanata a seguito del parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, aveva stabilito la non applicabilità della normativa sui minimali di retribuzione giornaliera per i lavoratori occupati presso i cantieri di lavoro e di rimboschimento. La ratio dell'esenzione viene ricondotta ai soli disoccupati avviati al lavoro nei cantieri, per le ragioni già illustrate nella richiamata circolare.

Esclusione degli istruttori dall'esonero

La circolare precisa che tale esenzione non può essere estesa agli istruttori, identificati come capi cantiere e vice capi cantiere. Il dato che i compensi siano fissati per decreto sia per gli allievi sia per gli istruttori non consente di assimilare questi ultimi ai disoccupati destinatari della precedente agevolazione.

Regime contributivo degli istruttori

Per gli istruttori si afferma espressamente l'applicazione delle regole ordinarie in materia di minimali di retribuzione. Essi sono qualificati come lavoratori dipendenti e, quindi, gli adempimenti contributivi devono essere calcolati secondo i minimali previsti dalla legge 26.9.1981, n. 357 e secondo quanto risulta dall'applicazione dell'art. 7 della legge 11.11.1983, n. 638, come modificata dalla legge 7.12.1989, n. 389.

Riferimenti normativi rilevanti

Nel testo vengono richiamati, oltre alla già citata lettera circolare n. 597 R.C.V. del 23.7.1982, anche la legge 6.8.1975, n. 418, rispetto alla quale gli istruttori non sono destinatari della disciplina assicurativa, la legge 26.9.1981, n. 357, e la legge 11.11.1983, n. 638, come modificata dalla legge 7.12.1989, n. 389. Tali riferimenti costituiscono la base normativa per il trattamento contributivo degli istruttori.

Punti principali

Ambito della precedente esenzione

La circolare richiama la lettera circolare n. 597 R.C.V. del 23.7.1982, con la quale, su parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, era stata esclusa l'applicazione dei minimali di retribuzione giornaliera ai fini previdenziali e assistenziali per i lavoratori occupati presso i cantieri di lavoro e di rimboschimento. Tale esenzione era stata motivata con riferimento ai soli disoccupati avviati al lavoro nei cantieri.

Esclusione degli istruttori dall'esenzione

A seguito dei quesiti posti da alcune Sedi, viene precisato che la non applicabilità dei minimali non può essere estesa agli istruttori, individuati come capi cantiere e vice capi cantiere. Il fatto che i trattamenti economici siano fissati per decreto sia per gli allievi sia per gli istruttori non è sufficiente a ricomprendere questi ultimi nell'esenzione riconosciuta ai soli disoccupati.

Regime contributivo applicabile agli istruttori

Gli istruttori sono qualificati come lavoratori dipendenti e, pertanto, i relativi adempimenti contributivi devono essere effettuati secondo le norme sui minimali di retribuzione previste dalla legge 26.9.1981, n. 357, nonché in base ai criteri risultanti dall'applicazione dell'art. 7 della legge 11.11.1983, n. 638, come modificata dalla legge 7.12.1989, n. 389.

Riferimenti normativi richiamati

La circolare richiama espressamente la legge 6.8.1975, n. 418, dalla cui disciplina assicurativa gli istruttori risultano non destinatari, oltre alla legge 26.9.1981, n. 357, e all'art. 7 della legge 11.11.1983, n. 638, modificata dalla legge 7.12.1989, n. 389, come fonti per determinare i minimali contributivi applicabili.

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