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Circolare

Circolare numero 103 del 16-4-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna la rilevazione contabile di alcuni contributi previdenziali e assistenziali. Istituisce nuovi conti per il contributo ex art. 9 L. 407/1990 sui trattamenti straordinari di integrazione salariale e per la quota del contributo tubercolosi destinata al Servizio sanitario nazionale ex art. 27 L. 88/1989. Dispone inoltre la soppressione dei conti relativi al contributo aggiuntivo di malattia e chiarisce la modalità di esposizione e imputazione degli esoneri contributivi previsti dal D.L. 129/1990.

Istituzione e soppressione di conti contabili per contributi sanitari e integrazione salariale

Aggiornamenti contabili su contributi previdenziali e assistenziali

La circolare interviene sulla classificazione contabile di alcuni contributi e agevolazioni contributive, disponendo nuove imputazioni automatiche e la soppressione di conti non più necessari. Il contenuto interessa la gestione contabile dei contributi per integrazione salariale, per l'assicurazione contro la tubercolosi, per il contributo aggiuntivo di malattia e per gli esoneri contributivi previsti dal D.L. 129/1990.

Contributo per il finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale

L'art. 9 della L. 29 dicembre 1990, n. 407 prevede, per le aziende interessate, un contributo destinato al finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, posto a carico dei datori di lavoro nella misura dello 0,60% e dei lavoratori nella misura dello 0,30%.

Ai fini della rilevazione del gettito contributivo, da evidenziare nella Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali ai sensi dell'art. 37 della L. n. 88/1989, sono istituiti i seguenti conti:

  • GAU 21/15, per i contributi di competenza degli anni precedenti;
  • GAU 21/75, per i contributi di competenza dell'anno in corso.

La procedura DM, tramite il relativo programma di ripartizione contabile aggiornato, provvede all'imputazione automatica degli importi sui conti indicati.

Contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi

L'art. 27 della L. 9 marzo 1989, n. 88 stabilisce che il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, con aliquota complessiva del 2,01%, dal 1° gennaio 1990 debba essere così destinato:

  • 0,35% al finanziamento delle prestazioni economiche della predetta assicurazione, o al minor contributo dovuto;
  • la parte residua al finanziamento delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale.

Per la quota destinata al SSN restano in uso i conti già esistenti per la parte relativa alle prestazioni economiche, mentre per la nuova destinazione è stata resa necessaria l'istituzione di conti dedicati, distinti in base ai soggetti interessati e alle modalità di versamento:

  • GMR 21/33 e GMR 21/83 per i contributi versati tramite i modelli DM 10;
  • GMR 21/34, GMR 21/84 e GMR 21/96 per i contributi dovuti dai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
  • GMR 21/38, GMR 21/68 e GMR 21/91 per i contributi dovuti dai pescatori autonomi.

I programmi di ripartizione contabile delle procedure interessate, opportunamente aggiornati, imputano automaticamente gli importi a tali conti a partire dall'esercizio 1991, con precisazione che per il 1990 l'imputazione ai vari conti è effettuata direttamente dalla Direzione Generale.

Eliminazione dei conti relativi al contributo aggiuntivo di malattia

La circolare richiama il contributo aggiuntivo di malattia istituito dal D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito dalla L. 17 agosto 1974, n. 386, pari all'1,65% e originariamente destinato alla copertura degli oneri connessi all'estinzione dei debiti degli ex enti mutualistici verso gli enti ospedalieri.

In base alle precisazioni del Ministero del Tesoro, l'intero ammontare dei contributi di malattia riscossi dall'Istituto deve essere versato al Fondo sanitario nazionale. Venuta meno la necessità di una diversa destinazione di quota parte del contributo, anche per effetto dell'assorbimento dell'aliquota aggiuntiva nelle aliquote previste dall'art. 31 della L. 41/1986, non è più necessario rilevare separatamente il contributo aggiuntivo di malattia, le somme aggiuntive collegate e i relativi rimborsi.

Pertanto, a decorrere dall'esercizio 1991, sono soppressi i conti indicati in circolare e le relative somme vengono imputate ai conti previsti per:

  • contributi ordinari di malattia;
  • somme aggiuntive;
  • eventuali rimborsi.

Le procedure automatizzate interessate risultano conseguentemente aggiornate.

Esposizione e imputazione degli esoneri contributivi del D.L. 129/1990

La circolare segnala, infine, le modalità operative relative agli esoneri totali o parziali di alcune aliquote contributive previsti dall'art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 4 giugno 1990, n. 129.

Per ragioni tecniche e procedurali, anziché modificare le stringhe della procedura base DM, gli esoneri devono essere evidenziati con appositi codici nel quadro D del mod. DM 10/2-89. Il programma di ripartizione contabile provvede poi a imputare in dare gli importi così esposti ai conti indicati dalla circolare, tra cui:

  • GMR 21/07;
  • GMR 21/87;
  • GMR 21/33;
  • GMR 21/83;
  • GMR 21/10;
  • GMR 21/70;
  • GTR 21/10;
  • GTR 21/70.

La circolare precisa inoltre che, per l'esercizio 1990, l'imputazione ai vari conti è stata effettuata direttamente dalla Direzione Generale e che nei biglietti contabili SC 45 e SC 46 emessi nel medesimo esercizio risultano movimentati specifici conti richiamati nelle note.

Punti principali

Contributo per i trattamenti straordinari di integrazione salariale

Per le aziende interessate dall'art. 9 della L. 407/1990 è previsto un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,60% e dei lavoratori pari allo 0,30%, destinato al finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale. Ai fini contabili sono istituiti i conti GAU 21/15 per la competenza degli anni precedenti e GAU 21/75 per l'anno in corso, con imputazione automatica da parte della procedura DM aggiornata.

Ridistribuzione del contributo per l'assicurazione tubercolosi

L'art. 27 della L. 88/1989 stabilisce che il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, pari al 2,01%, dal 1° gennaio 1990 sia destinato per lo 0,35% al finanziamento delle prestazioni economiche dell'assicurazione e per la parte residua al Servizio sanitario nazionale. Per la quota destinata al SSN sono istituiti nuovi conti distinti per tipologia di soggetto e modalità di versamento: GMR 21/33 e 21/83 per i modelli DM 10; GMR 21/34, 21/84 e 21/96 per i lavoratori domestici; GMR 21/38, 21/68 e 21/91 per i pescatori autonomi.

Soppressione dei conti del contributo aggiuntivo di malattia

A seguito delle precisazioni del Ministero del Tesoro, l'intero ammontare dei contributi di malattia riscossi deve essere versato al Fondo sanitario nazionale, venendo meno la necessità di una separata destinazione e della rilevazione distinta del contributo aggiuntivo di malattia istituito dalla L. 386/1974. Dal 1991 sono quindi soppressi numerosi conti contabili e le relative somme sono imputate ai conti ordinari dei contributi di malattia, delle somme aggiuntive e dei rimborsi, con aggiornamento delle procedure automatizzate.

Gestione degli esoneri contributivi del D.L. 129/1990

Per gli esoneri totali o parziali di alcune aliquote contributive previsti dall'art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 129/1990, si è scelto di evidenziarli con appositi codici nel quadro D del mod. DM 10/2-89, invece di modificare le stringhe della procedura base DM. Il programma di ripartizione contabile imputa gli importi così evidenziati in dare ai conti indicati nella circolare, con precisazioni operative per l'esercizio 1990 e per i biglietti contabili SC 45 e SC 46.

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