Circolare numero 101 del 15-4-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare interviene sul fenomeno dei rapporti di lavoro subordinato fittizi in agricoltura e indica alle Sedi di rafforzare gli accertamenti, anche con SCAU e Ispettorato del lavoro. Quando emergano elementi certi di inesistenza del rapporto, va chiesta con urgenza la cancellazione dagli elenchi e, se del caso, presentata denuncia penale. In pendenza del procedimento di revisione degli elenchi o del procedimento penale, l’Istituto deve sospendere cautelativamente le prestazioni pensionistiche e non pensionistiche collegate all’iscrizione contestata, con successiva ripresa dell’istruttoria o recupero dell’indebito a esito definitivo.
Sospensione cautelativa delle prestazioni in caso di indebite iscrizioni negli elenchi dei lavoratori agricoli
Indebite iscrizioni negli elenchi dei lavoratori agricoli e sospensione cautelativa delle prestazioni
La circolare affronta il fenomeno delle iscrizioni fittizie negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, emerso in alcune regioni a seguito di un’attività di vigilanza speciale. L’obiettivo è rafforzare gli accertamenti, accelerare le procedure di cancellazione e, nelle more, evitare l’erogazione di prestazioni potenzialmente indebite.
Ambito di applicazione e finalità dei controlli
L’Amministrazione richiama le Sedi a una puntuale applicazione delle disposizioni in materia e a svolgere accertamenti mirati per individuare rapporti di lavoro subordinato solo apparenti e conseguenti evasioni contributive. Gli accertamenti possono essere eseguiti anche con l’ausilio delle procedure automatizzate e, ove possibile, in collaborazione con l’Ispettorato del lavoro e con i locali uffici dello SCAU.
Il fenomeno, pur essendo stato rilevato in alcune aree, viene considerato potenzialmente più esteso e non necessariamente limitato a circoscritte zone geografiche.
Segnalazione alle Commissioni e denuncia all’autorità giudiziaria
Quando gli accertamenti consentano di acquisire fatti e circostanze certi circa l’inesistenza del rapporto di lavoro subordinato, le Sedi devono procedere con assoluta tempestività alla segnalazione motivata dell’esito alle Commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura, affinché dispongano la cancellazione dagli elenchi nominativi.
Se dagli stessi elementi emergano concreti indizi di reato, deve essere inoltrata denuncia all’autorità giudiziaria secondo le modalità già indicate dalla circolare n. 114 del 17 maggio 1990. La circolare precisa che gli elementi rilevanti possono emergere anche in occasione di accertamenti svolti su domande di prestazioni presentate sulla base di certificazioni d’urgenza rilasciate dalle Sezioni per l’impiego e il collocamento in agricoltura; in tali casi l’esito deve comunque essere comunicato alla Commissione competente.
Contenzioso amministrativo sugli elenchi agricoli
Qualora la Commissione circoscrizionale non accolga la segnalazione e mantenga l’iscrizione del lavoratore negli elenchi, contro le risultanze degli elenchi deve essere proposto ricorso alla Commissione provinciale prevista dall’art. 4 della legge 11 marzo 1970, n. 83.
Poiché le procedure di revisione degli elenchi e il relativo contenzioso richiedono tempi normalmente lunghi, la circolare raccomanda alle Sedi, insieme agli uffici SCAU, di interessare i Direttori degli Uffici Provinciali del Lavoro affinché intervengano presso i Presidenti delle Commissioni per ottenere una sollecita definizione delle richieste di cancellazione.
Deliberazione del Comitato Esecutivo e sospensione cautelativa
La circolare richiama la deliberazione n. 124 del 24 gennaio 1991 del Comitato Esecutivo, adottata in revisione della precedente deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 131 dell’8 giugno 1979. In base a tale decisione, quando sia pendente un procedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, oppure un procedimento penale relativo a indebite iscrizioni, l’Istituto deve sospendere a titolo cautelativo l’erogazione delle prestazioni cui l’iscrizione darebbe titolo.
La sospensione permane fino alla conclusione dell’accertamento sulla legittimità dell’iscrizione oppure fino alla definizione del procedimento penale eventualmente instaurato nei confronti dei soggetti per i quali l’autorità giudiziaria abbia ritenuto di procedere.
Momento di instaurazione del procedimento di revisione
La circolare chiarisce che il procedimento di revisione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli si considera instaurato nel momento in cui, a seguito degli accertamenti svolti dagli organi di vigilanza (SCAU, Ispettorato del lavoro e uffici dell’Istituto), viene richiesta alle competenti Commissioni la cancellazione dei soggetti interessati.
Da quel momento le Sedi devono:
- sospendere la definizione delle domande di prestazioni presentate;
- sospendere l’erogazione delle prestazioni già in corso di pagamento;
- applicare la sospensione sia alle prestazioni pensionistiche sia a quelle non pensionistiche;
- limitare la sospensione ai casi in cui il rapporto di lavoro contestato sia determinante per il diritto alla prestazione;
- tenere apposita evidenza delle pratiche, per riprenderle in esame una volta concluso il procedimento di revisione.
Rapporti con i procedimenti penali
Per i casi in cui sia stata inoltrata denuncia all’autorità giudiziaria, le Sedi devono avviare contestualmente anche gli adempimenti amministrativi per la revisione degli elenchi, basandosi sugli stessi elementi posti a fondamento della denuncia.
Se il procedimento penale è stato avviato da terzi e ne sia stata comunque acquisita notizia da parte dell’Istituto, le Sedi devono chiedere, in qualità di parte offesa, di essere informate sull’eventuale archiviazione.
La circolare precisa inoltre che, anche in caso di archiviazione in fase di indagini preliminari, estinzione per amnistia, prescrizione del reato, applicazione della pena su richiesta delle parti o assoluzione per insufficienza di prove secondo il previgente rito, non viene meno la possibilità di chiedere comunque la revisione amministrativa delle iscrizioni, quando permangano fondati motivi per ritenerle indebite.
Nei procedimenti promossi dalle Sedi, se il processo penale si conclude con gli esiti sopra indicati e sia già stata avanzata richiesta di cancellazione, le Sedi devono valutare, in base agli elementi disponibili e alle prove raccolte in sede penale, se proseguire nell’azione amministrativa.
Effetti sulle prestazioni e recupero degli indebiti
Le prestazioni già erogate che risultino indebitamente percepite devono essere recuperate solo dopo l’avvenuta cancellazione dagli elenchi.
Per i ratei di pensione che risultino indebitamente percepiti in conseguenza dell’annullamento della pensione determinato dall’accertata illegittimità dell’iscrizione, si applicano le istruzioni della circolare n. 101 del 27 aprile 1990. Viene inoltre ricordato che, ai sensi dell’art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, le somme indebitamente percepite possono essere assoggettate a interessi soltanto in caso di dolo degli interessati.
Comunicazione della sospensione e modelli allegati
I provvedimenti di sospensione devono essere comunicati agli interessati mediante appositi moduli:
- allegato 2 per le prestazioni pensionistiche;
- allegato 3 per le prestazioni non pensionistiche, tra cui indennità di malattia e maternità, trattamenti di disoccupazione e trattamenti di famiglia.
Nei modelli allegati si informa l’interessato della sospensione della domanda o dell’erogazione, della possibilità di ripresa dell’istruttoria se l’iscrizione venga confermata, della conseguente reiezione o annullamento se invece venga disposta la cancellazione, nonché del diritto di ricorso al competente Comitato Provinciale ai sensi dell’art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Sintesi operativa per le Sedi
In pratica, la circolare impone un duplice presidio: da un lato l’azione amministrativa di revisione degli elenchi e dall’altro la tutela dell’Istituto tramite la sospensione cautelativa delle prestazioni connesse a iscrizioni sospette. L’attenzione deve essere massima sia nella fase di accertamento sia in quella di contenzioso, al fine di ridurre l’erogazione di prestazioni non dovute e limitare il rischio di mancato recupero delle somme indebitamente corrisposte.
Punti principali
Contrasto ai rapporti di lavoro fittizi in agricoltura
La circolare segnala che la vigilanza speciale ha individuato numerosi casi di rapporti di lavoro subordinato costituiti in modo fittizio e invita le Sedi a dare piena applicazione alle norme vigenti. Le strutture devono effettuare accertamenti utili, anche tramite procedure automatizzate, per individuare iscrizioni fittizie ed evasioni contributive, possibilmente in collaborazione con l’Ispettorato del lavoro e con gli uffici locali dello SCAU.
Segnalazione per cancellazione dagli elenchi e denuncia penale
Se dagli accertamenti risultano fatti e circostanze certi circa l’inesistenza del rapporto di lavoro subordinato, le Sedi devono segnalare tempestivamente l’esito alle Commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura per la cancellazione dagli elenchi nominativi. Se emergono elementi concreti di reato, deve essere presentata denuncia all’autorità giudiziaria secondo le modalità richiamate dalla circolare n. 114 del 17 maggio 1990. Anche gli accertamenti svolti in occasione di domande di prestazioni con certificazioni d’urgenza devono essere comunicati alla Commissione competente.
Ricorsi amministrativi e sollecitazione delle Commissioni
Qualora la Commissione non accolga la segnalazione e mantenga l’iscrizione negli elenchi, contro le risultanze degli elenchi deve essere proposto ricorso alla Commissione provinciale prevista dall’art. 4 della legge 11 marzo 1970, n. 83. Poiché i procedimenti di revisione degli elenchi e i contenziosi richiedono tempi lunghi, le Sedi, insieme agli uffici SCAU, devono sollecitare i Direttori degli Uffici Provinciali del Lavoro affinché intervengano presso i Presidenti delle Commissioni per una rapida definizione delle richieste di cancellazione.
Sospensione cautelativa delle prestazioni
In base alla deliberazione del Comitato Esecutivo del 24 gennaio 1991, l’Istituto deve sospendere cautelativamente l’erogazione delle prestazioni quando sia pendente un procedimento di cancellazione dagli elenchi agricoli o un procedimento penale per indebita iscrizione. La sospensione riguarda sia le domande non ancora definite sia le prestazioni già in pagamento, pensionistiche e non pensionistiche, purché il rapporto contestato sia determinante per il diritto alla prestazione, e permane fino alla conclusione dell’accertamento sulla legittimità dell’iscrizione o alla definizione del procedimento penale.
Momento di instaurazione del procedimento di revisione
La circolare chiarisce che il procedimento di revisione degli elenchi si considera instaurato nel momento in cui, dopo gli accertamenti degli organi di vigilanza (SCAU, Ispettorato del lavoro e uffici dell’Istituto), viene chiesta alle competenti Commissioni la cancellazione dei soggetti interessati. Da tale momento le Sedi devono sospendere la definizione delle domande e l’erogazione delle prestazioni collegate al rapporto contestato e tenere apposita evidenza delle pratiche per riesaminarle alla conclusione del procedimento.
Procedimenti penali: effetti e prosecuzione amministrativa
Se è stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria, le Sedi devono attivare contestualmente gli adempimenti amministrativi per la revisione degli elenchi. Nei procedimenti penali avviati da terzi, le Sedi devono chiedere di essere informate sull’eventuale archiviazione. Anche se il procedimento si conclude con archiviazione, amnistia, prescrizione, patteggiamento o assoluzione per insufficienza di prove, resta possibile chiedere la revisione amministrativa e la cancellazione dagli elenchi quando vi siano fondati motivi per ritenere indebita l’iscrizione.
Recupero degli indebiti e interessi
Le prestazioni già erogate e risultate indebitamente percepite devono essere recuperate dopo la cancellazione dagli elenchi. Per i ratei di pensione indebitamente percepiti a seguito dell’annullamento della pensione conseguente all’illegittimità dell’iscrizione, si applicano le istruzioni della circolare n. 101 del 27 aprile 1990. Inoltre, ai sensi dell’art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, le somme indebitamente percepite possono essere gravate di interessi solo in caso di dolo degli interessati.
Comunicazioni agli interessati e modelli allegati
I provvedimenti di sospensione devono essere comunicati agli interessati utilizzando i moduli predisposti: allegato 2 per le prestazioni pensionistiche e allegato 3 per le prestazioni non pensionistiche, tra cui indennità di malattia e maternità, trattamenti di disoccupazione e trattamenti di famiglia. Gli allegati contengono anche l’avviso della possibilità di ricorso al Comitato Provinciale ai sensi dell’art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
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