Circolare numero 102 del 15-4-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina gli effetti contributivi, previdenziali e assistenziali delle locazioni a scafo nudo di navi straniere ad armatori italiani e di navi italiane ad armatori stranieri, con temporanea assunzione della bandiera italiana o estera. Vengono richiamati il regime obbligatorio per gli equipaggi delle navi straniere iscritte in registri speciali italiani e il regime volontario, con assicurazione preventiva, per i marittimi italiani imbarcati su navi italiane temporaneamente bandiera estera. Sono indicati adempimenti delle SAP, aliquote contributive, garanzie sul credito, effetti dell'art. 15 della legge n. 413/1984 e l'estensione dell'esclusione dal regime dei marittimi per taluni servizi di officina, cantiere e assimilati su mezzi navali operanti fuori dalle acque territoriali italiane.
Regimi contributivi e previdenziali dei marittimi su navi locate a scafo nudo con cambio temporaneo di bandiera, e chiarimenti sull'art. 15 della legge n. 413/1984 e sull'art. 34 della legge n. 234/1989
Regimi contributivi dei marittimi su navi locate a scafo nudo con cambio temporaneo di bandiera
La circolare esamina gli effetti degli articoli 28 e 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, sulle locazioni a scafo nudo di navi straniere ad armatori italiani e di navi italiane ad armatori stranieri, nonché le ricadute contributive, previdenziali e assistenziali per i marittimi imbarcati. Vengono inoltre chiariti il funzionamento dell'art. 15 della legge n. 413/1984 e l'ampliamento, disposto dall'art. 34 della stessa legge n. 234/1989, dell'esclusione dal regime della legge n. 413/1984 per alcuni servizi a bordo di mezzi navali operanti fuori dalle acque territoriali italiane.
Quadro normativo di riferimento
La legge n. 234/1989 introduce due istituti:
- la locazione a scafo nudo di nave estera ad armatore italiano, con assunzione temporanea della bandiera italiana;
- la locazione a scafo nudo di nave italiana ad armatore straniero, con assunzione temporanea della bandiera estera.
Per l'attuazione di tali previsioni è richiamato il DPR 21 febbraio 1990, n. 66, che disciplina i profili amministrativi delle due fattispecie. La circolare sottolinea che la normativa non modifica il criterio generale di individuazione della tutela previdenziale e assistenziale dei marittimi: resta decisiva la bandiera dello Stato nei cui registri la nave è temporaneamente iscritta.
Nave straniera locata a scafo nudo ad armatore italiano
Nel caso di nave estera locata a scafo nudo a un armatore italiano, con temporanea assunzione della bandiera italiana, l'art. 28, comma 3, della legge n. 234/1989 sostituisce l'art. 145 del Codice della navigazione e consente l'iscrizione della nave in speciali registri nazionali, pur essendo già iscritta in un registro straniero e in regime di sospensione. La procedura amministrativa è regolata dal Capo I del DPR n. 66/1990 (artt. 1-8).
L'iscrizione:
- avviene su richiesta del conduttore, cioè dell'armatore italiano, richiesta che vale come dichiarazione di armatore;
- richiede l'approvazione del nome da attribuire alla nave durante il periodo di bandiera italiana;
- comporta il rilascio di uno specifico atto di nazionalità e della documentazione di bordo prevista dalla legislazione italiana;
- produce effetti per la durata della locazione e comunque per un periodo non superiore a due anni.
Alla scadenza, l'ufficio marittimo competente cancella la nave dal registro speciale, dopo aver verificato che l'armatore abbia soddisfatto i crediti contributivi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 413/1984.
Regime previdenziale e assistenziale dell'equipaggio
Gli equipaggi delle navi estere iscritte nei registri speciali italiani, in quanto locate a scafo nudo ad armatori italiani e con temporanea bandiera italiana, sono assoggettati al regime obbligatorio di contribuzione previdenziale e assistenziale. Le SAP devono quindi applicare integralmente le istruzioni già impartite con la circolare n. 56 del 22 marzo 1988 e successive.
Inoltre, le SAP devono annotare sul fascicolo-nave l'andamento della pratica per intercettare ritardi o omissioni contributive, in vista della cancellazione della nave dal registro speciale e della successiva riassunzione della bandiera dello Stato di provenienza.
Per la fiscalizzazione degli oneri sociali si applicano le norme vigenti nel periodo contributivo cui i contributi si riferiscono.
Sgravi contributivi per il Mezzogiorno
Se la nave è iscritta nei registri speciali di un Compartimento marittimo ubicato nel Mezzogiorno, l'armatore italiano può fruire anche degli sgravi contributivi previsti dall'art. 59 del testo unico approvato con DPR 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, come richiamati dall'art. 1, comma 6-bis, del D.L. 29 giugno 1984, n. 277, convertito nella legge 4 agosto 1984, n. 430.
La circolare precisa che:
- gli sgravi decorrono dalla data di iscrizione della nave in quel Compartimento marittimo, per provenienza da bandiera estera;
- gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali restano limitati al periodo di durata della locazione, purché la nave permanga iscritta nel Compartimento interessato.
Nave italiana locata a scafo nudo ad armatore straniero
L'art. 28, comma 1, della legge n. 234/1989 modifica l'art. 156 del Codice della navigazione e introduce la dismissione temporanea della bandiera italiana per la nave nazionale locata a scafo nudo ad armatore straniero. La nave viene iscritta nei registri dello Stato estero per la durata della locazione; l'autorizzazione ministeriale consente al locatario di iscrivere la nave nei propri registri e di battere la bandiera dello Stato di iscrizione.
L'art. 29 della legge n. 234/1989 disciplina il rapporto di lavoro e la tutela previdenziale e assistenziale dei marittimi componenti l'equipaggio della nave italiana temporaneamente trasferita sotto bandiera estera.
Condizioni richieste al locatario straniero
La dismissione temporanea della bandiera italiana è subordinata all'accertamento che il contratto di locazione imponga al locatario straniero, per tutto il personale marittimo imbarcato e di qualunque nazionalità:
- l'applicazione delle condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
- i trattamenti previdenziali previsti dalle norme nazionali;
- coperture assicurative contro infortuni e malattie equivalenti a quelle previste dall'ordinamento italiano.
Regime previdenziale dei marittimi italiani
Per i marittimi italiani imbarcati su navi italiane locate a scafo nudo ad armatore straniero, la legge richiama il regime previdenziale nazionale previsto dalla legge n. 413/1984 per la navigazione su navi battenti bandiera straniera. In particolare, si applica il regime volontario disciplinato dal Capo II del Titolo V della legge n. 413/1984, illustrato nella circolare n. 851 PMT - n. 682 RCV - n. 9/Area PMMC - n. 53621 AGO del 27 luglio 1985.
La circolare chiarisce che questo regime, nella forma dell'assicurazione preventiva, comporta:
- assoggettamento alle sole contribuzioni per IVS e Tbc;
- esclusione dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
- esclusione dalla CUAF.
Il pagamento dei contributi da parte del locatario straniero costituisce condizione necessaria per mantenere l'autorizzazione alla dismissione temporanea della bandiera italiana; in caso di inadempimento, l'Amministrazione marittima italiana può revocare l'autorizzazione.
Marittimi stranieri e regime di tutela
Per i marittimi stranieri imbarcati, l'art. 29 richiama i trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti nazionali. Quanto alla tutela assistenziale, essa deve essere garantita con apposite assicurazioni in regime privatistico.
Garanzie sui crediti di lavoro e previdenziali
L'art. 29 stabilisce che l'ingaggio dei marittimi, qualunque sia la loro nazionalità, sul territorio italiano deve avvenire tramite una stabile rappresentanza in Italia del locatario straniero oppure tramite un suo raccomandatario marittimo. I crediti di lavoro e previdenziali derivanti dal contratto di arruolamento sono garantiti da privilegio speciale sulla nave e sulle sue pertinenze.
La circolare evidenzia che:
- se l'arruolamento avviene tramite raccomandatario marittimo, quest'ultimo è esonerato dagli obblighi dell'art. 4 della legge 4 aprile 1977, n. 135;
- la fideiussione bancaria prevista in via ordinaria dall'art. 50 della legge n. 413/1984 viene meno, perché sostituita dalla garanzia del privilegio speciale;
- il privilegio assiste sia la contribuzione dei marittimi italiani sia quella dei marittimi stranieri, nei limiti dei rispettivi regimi previdenziali.
Adempimenti operativi delle SAP e riscossione
Le SAP competenti devono:
- segnalare all'ufficio competente per la riscossione delle contribuzioni dei marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera gli estremi della nave, della proprietà e dell'armamento estero, per l'apertura della posizione contributiva in regime volontario;
- evidenziare sul fascicolo-nave il periodo di sospensione della bandiera italiana;
- seguire la riacquisizione della bandiera italiana alla scadenza della locazione, con conseguente riapertura di una nuova posizione contributiva INPS in regime obbligatorio ex legge n. 413/1984.
L'armatore estero, il suo rappresentante o raccomandatario devono attenersi alle disposizioni della circolare n. 851 del 27 luglio 1985, salvo quelle sulla fideiussione bancaria, sostituite dal privilegio speciale sulla nave.
Aliquota contributiva
Per il regime volontario dei marittimi italiani imbarcati su nave battente bandiera estera, la circolare indica che, dal 1 gennaio 1989, l'aliquota contributiva complessiva è pari al 28,23%, così composta:
- Fondo pensioni: 25,62%;
- Addizionale FPLD ex legge n. 1044/1971: 0,10%;
- Addizionale FPLD ex legge n. 297/1982: 0,50%;
- Tubercolosi: 2,01%.
Inadempienze e recupero crediti
In caso di inadempienza nei confronti dell'Istituto, la struttura che cura la riscossione deve comunicarlo alla Capitaneria di porto, agli uffici marittimi dipendenti presso cui la nave risulta iscritta e al Ministero della Marina Mercantile, Direzione Generale del Naviglio. Contestualmente deve avviare la procedura per l'acquisizione del titolo esecutivo nei confronti dell'armatore straniero.
La nave e le sue pertinenze restano esposte all'esecuzione forzata a garanzia del credito munito di privilegio speciale, secondo gli artt. 552 e seguenti del Codice della navigazione.
Esclusione degli sgravi per il Mezzogiorno nel periodo di locazione all'estero
La circolare precisa che, durante il periodo di locazione a scafo nudo ad armatore straniero, quest'ultimo non può fruire degli sgravi per gli oneri sociali del Mezzogiorno per i marittimi italiani imbarcati, neppure se la nave è iscritta in un Compartimento marittimo meridionale. Ciò dipende sia dalla dismissione temporanea della bandiera italiana e dalla sospensione dell'iscrizione nel Compartimento, sia dal fatto che il regime contributivo applicabile esclude l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, requisito necessario per tali sgravi.
Precisazioni sull'art. 15 della legge n. 413/1984
La circolare richiama i chiarimenti già forniti sulla dismissione di bandiera per vendita a stranieri e demolizione e li estende anche alla locazione a scafo nudo nei casi sopra descritti. Ai fini dell'art. 15 della legge n. 413/1984, l'autorizzazione alla dismissione di bandiera è esclusa solo se restano insoluti crediti contributivi relativi agli equipaggi della nave ancora assistiti da privilegio speciale.
Le partite contributive insolute che non sono più assistite da privilegio, per decadenza del diritto di sequela non esercitato nei termini di legge, non possono essere fatte valere per negare l'autorizzazione. Per i crediti che conservano il privilegio, si applicano le ordinarie procedure di recupero, facendo valere, quando ricorrono i presupposti, anche la responsabilità solidale tra armatore e proprietario ai sensi dell'art. 8 della legge n. 413/1984.
Estensione dell'esclusione degli addetti a officina, cantiere e servizi assimilati
L'art. 34 della legge n. 234/1989 amplia la disciplina già introdotta dall'art. 17 della legge n. 856/1986 per i servizi a bordo delle navi da crociera. Per i mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori delle acque territoriali italiane, oltre ai servizi già previsti per le navi da crociera, può essere estesa analoga autorizzazione anche ai servizi di officina, cantiere e assimilati.
Per tali attività, l'autorizzazione ministeriale è collegata alla legittimità dell'appalto; ai fini previdenziali e assistenziali, i rapporti devono essere regolati in base alla categoria di appartenenza dell'appaltatore-datore di lavoro e non secondo la legge n. 413/1984.
Punti principali
Locazione a scafo nudo e criterio della bandiera
La legge n. 234/1989 introduce due fattispecie: nave estera locata a scafo nudo ad armatore italiano con temporanea bandiera italiana, e nave italiana locata a scafo nudo ad armatore straniero con temporanea bandiera estera. La circolare precisa che, ai fini della tutela previdenziale e assistenziale dei marittimi, resta valido il criterio della bandiera dello Stato nei cui registri la nave è temporaneamente iscritta.
Nave straniera locata ad armatore italiano
Per la nave estera assunta in gestione da armatore italiano, l'iscrizione avviene in Registri Speciali presso gli uffici marittimi competenti, su richiesta del conduttore, che vale come dichiarazione di armatore. L'equipaggio ricade nel regime obbligatorio di contribuzione previdenziale e assistenziale. L'iscrizione dura per il periodo di locazione e comunque non oltre due anni; alla scadenza la nave è cancellata dal registro dopo verifica dell'adempimento dei crediti contributivi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 413/1984.
Sgravi per il Mezzogiorno e fiscalizzazione
Se la nave è iscritta in un Compartimento marittimo del Mezzogiorno, l'armatore italiano può fruire degli sgravi contributivi dell'art. 59 del DPR n. 218/1978, come richiamato dall'art. 1, comma 6-bis, del D.L. n. 277/1984 convertito nella legge n. 430/1984. Tali benefici decorrono dalla data di iscrizione e restano limitati alla durata della locazione, purché la nave rimanga iscritta nel Compartimento interessato. La fiscalizzazione degli oneri sociali si applica secondo la normativa vigente nel periodo contributivo di riferimento.
Nave italiana locata ad armatore straniero
La locazione a scafo nudo di nave italiana ad armatore straniero comporta la dismissione temporanea della bandiera italiana e l'iscrizione nei registri dello Stato estero per la durata della locazione. L'autorizzazione ministeriale è subordinata alla previsione, nel contratto, di condizioni economiche e normative almeno equivalenti a quelle dei contratti collettivi nazionali e di adeguate coperture previdenziali e assicurative per il personale di bordo, di qualunque nazionalità.
Regime previdenziale dei marittimi italiani su nave bandiera estera
Per i marittimi italiani imbarcati su queste navi si applica il regime previdenziale volontario previsto dalla legge n. 413/1984 per le navi battenti bandiera straniera, in particolare l'assicurazione preventiva ex art. 47, comma 2, lettera b), e art. 50. Il regime comporta solo contribuzioni per IVS e Tbc ed esclude disoccupazione involontaria e CUAF. Il mancato assolvimento dell'obbligo contributivo da parte del locatario straniero può determinare la revoca dell'autorizzazione alla dismissione temporanea della bandiera italiana.
Garanzia dei crediti e ruolo del privilegio speciale
L'art. 29 della legge n. 234/1989 sostituisce la fideiussione bancaria, prevista in via ordinaria dall'art. 50 della legge n. 413/1984, con il privilegio speciale sulla nave e sulle sue pertinenze a garanzia dei crediti di lavoro e previdenziali dell'equipaggio. La circolare precisa che l'esecuzione resta regolata dagli artt. 552 e seguenti del Codice della navigazione. Per i marittimi italiani continua però a valere il carattere volontario del regime e resta esclusa l'automaticità delle prestazioni.
Adempimenti delle SAP e rapporti con gli uffici marittimi
Le SAP devono segnalare gli estremi della nave e dell'armamento estero all'ufficio competente per l'apertura della posizione contributiva in regime volontario e devono annotare sul fascicolo-nave il periodo di sospensione della bandiera o lo stato della pratica, per seguire sia la riscossione sia la successiva riapertura della posizione contributiva INPS al rientro della nave sotto bandiera italiana. In caso di inadempienza vanno informati la Capitaneria di porto, gli uffici marittimi dipendenti e il Ministero della Marina Mercantile, oltre ad avviare il titolo esecutivo nei confronti dell'armatore straniero.
Art. 15 della legge n. 413/1984 e crediti contributivi insoluti
La circolare chiarisce che l'autorizzazione alla dismissione di bandiera è esclusa solo se restano insoluti crediti contributivi relativi agli equipaggi ancora assistiti da privilegio speciale. Le partite non più assistite da privilegio, per decadenza del diritto di sequela, non possono essere opposte ai fini dell'art. 15. Per i crediti che conservano il privilegio si usano le consuete procedure di recupero, con eventuale responsabilità solidale tra armatore e proprietario nei casi previsti dall'art. 8 della legge n. 413/1984.
Esclusione degli addetti a officina, cantiere e servizi assimilati
L'art. 34 della legge n. 234/1989 estende ai mezzi navali che eseguono lavori in mare fuori dalle acque territoriali italiane la possibilità di autorizzare, oltre ai servizi già previsti per le navi da crociera, anche servizi di officina, cantiere e assimilati. Per tali attività, ai fini previdenziali e assistenziali, non si applica la legge n. 413/1984: rileva invece la categoria di appartenenza dell'appaltatore-datore di lavoro.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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