Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 5845/2026 - Roma, Sezione 2

per l’ottemperanza del decreto della Corte di Appello di Roma depositato in data 7/4/2021 n. cronol. 504/2021 (R.G. 50270/2021);

Giustizia amministrativa202409263

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sospensione del giudizio di ottemperanza e del reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a., promosso per l'esecuzione di un decreto della Corte d'Appello in materia di equa riparazione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha introdotto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di un decreto della Corte d'Appello di Roma, recante la liquidazione di somme ai sensi della legge n. 89/2001, e ha presentato un reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a. nell'ambito del giudizio. Nel corso del procedimento è intervenuta la legge 30 dicembre 2024, n. 207, il cui art. 1, comma 817, lett. m), ha introdotto nell'art. 5-sexies della legge n. 89/2001 il comma 12-bis. La nuova disposizione consente ai creditori di somme liquidate fino al 31 dicembre 2021 di rinnovare la domanda di pagamento secondo le modalità previste dai commi 3 e 3-bis e stabilisce che, decorsi venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione, per i successivi due anni tali creditori non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza, mentre quelli già pendenti sono sospesi. La questione decisiva era quindi se la sospensione legislativa comprendesse anche il giudizio di ottemperanza in corso e la fase relativa all'incidente di esecuzione o al reclamo.

La decisione

Il TAR ha sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 79 c.p.a., applicando la causa speciale di sospensione prevista dall'art. 1, comma 817, lett. m), della legge n. 207/2024, che ha introdotto l'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001. Il Collegio ha ritenuto che la disposizione si applichi a tutti i giudizi di ottemperanza aventi a oggetto crediti liquidati ai sensi della legge n. 89/2001 fino al 31 dicembre 2021, come quello in esame. Richiamando gli orientamenti del Consiglio di Stato, ha affermato che la formulazione legislativa comprende ogni fase e grado del giudizio, inclusi gli eventuali incidenti di esecuzione e, quindi, il reclamo proposto nel procedimento. Non è stata pronunciata una decisione sul merito dell'esecuzione del titolo. Le spese non risultano specificamente regolate nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    Disciplina il reclamo proposto dal ricorrente nell'ambito del giudizio di ottemperanza.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Costituisce la base processuale per disporre la sospensione del giudizio.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. 89/2001

    per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi

    La sospensione biennale riguarda i giudizi di ottemperanza pendenti relativi a crediti liquidati ai sensi della legge n. 89/2001 fino al 31 dicembre 2021 e si estende a ogni fase e grado, compresi gli incidenti di esecuzione.

  • art. 1, comma 817, lett. m), l. 30 dicembre 2024, n. 207

    Ha introdotto il comma 12-bis nell'art. 5-sexies della legge n. 89/2001, prevedendo la speciale sospensione delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza concernenti i crediti indicati dalla disposizione.

Massime di principio

  • La sospensione legislativa prevista dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 si applica ai giudizi di ottemperanza pendenti aventi a oggetto crediti liquidati ai sensi della legge Pinto fino al 31 dicembre 2021.
  • La previsione secondo cui sono sospesi i giudizi di ottemperanza in corso comprende ogni fase e grado del giudizio, inclusi gli incidenti di esecuzione e i reclami proposti ai sensi dell'art. 114, comma 6, c.p.a.
  • Quando ricorrono i presupposti temporali e oggettivi stabiliti dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, il giudice amministrativo deve sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 79 c.p.a., senza decidere nel merito le pretese esecutive.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.