Cassazione Penale, Sentenza n. 20893/2023 del 16/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione da parte del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Potenza (8/9/2022) che aveva annullato il decreto del GIP (1/8/2022) di convalida del sequestro preventivo di urgenza e il sequestro per equivalente disposto dal PM (22/7/2022) in relazione a condotte contestate ai capi D ed E come riciclaggio (art. 648 ter 1 cod. pen.) connesse alla presunta truffa contrattuale nella vendita di un immobile. Il Tribunale del riesame aveva ritenuto carente il "fumus commissi delicti" rilevando che le somme sui conti della società erano state impiegate per pagare fornitori (operazioni materiali neutre) e aveva inoltre ritenuto non adeguatamente specificato il "periculum in mora" giustificativo del sequestro preventivo anticipatorio. Il PM contestava l'interpretazione sostenendo che la tracciabilità delle somme e il loro reinvestimento nel circuito economico non escludono il reato di riciclaggio (anzi costituirebbero la sua essenza) e che lo svuotamento rapido dei conti e la consapevolezza di aver venduto un immobile abusivo dimostrerebbero il dolo e la sussistenza dei presupposti per il sequestro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero perché tardivo: il ricorso è stato depositato il 4/11/2022 oltre il termine di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., computati dalla notifica dell'ordinanza (notificata il 7/10/2022). Perciò la Suprema Corte non è entrata nel merito delle questioni sostanziali sollevate; restano dunque efficaci l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato la convalida e il sequestro preventivo per equivalente per difetto di fumus e di periculum in mora.
Norme richiamate
art. 648 ter 1 cod. pen.
Norma riferita al reato di riciclaggio; nella vicenda era contestata l'ipotesi che il reinvestimento delle somme nel circuito economico costituisse occultamento della provenienza illecita. Il Tribunale del riesame ha ritenuto che le operazioni (pagamento di fornitori) fossero neutre e non idonee a dimostrare il "fumus" del riciclaggio.
art. 585 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.
termine di quindici giorni per l'impugnazione
Disciplina il termine per proporre ricorso per cassazione contro le ordinanze; la Corte ha applicato la norma per dichiarare inammissibile il ricorso del PM presentato oltre il termine, evitando ogni valutazione di merito.
criteri per il sequestro preventivo: "fumus commissi delicti" e "periculum in mora"
"fumus commissi delicti"; "periculum in mora"
Requisiti necessari per il sequestro preventivo per equivalente: il Tribunale del riesame ha ritenuto carente il fumus in quanto le operazioni non dimostravano l'idoneità a rendere difficile l'accertamento della provenienza illecita; inoltre è stata ritenuta insufficiente la motivazione circa il periculum in mora che giustifichi l'anticipazione dell'ablazione patrimoniale.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo per equivalente richiede una chiara esposizione del "fumus commissi delicti" e del "periculum in mora"; assunti generici o ricostruzioni non ancorate a elementi concreti rischiano l'annullamento.
- La tracciabilità dei flussi e l'impiego delle somme in attività economiche non escludono automaticamente il reato di riciclaggio, ma possono attenuare la percezione del fumus se dalle operazioni non emerge alcuna condotta idonea a occultare la provenienza illecita.
- Il reinvestimento nel circuito economico può integrare il reato di riciclaggio se dimostrato l'intento e l'idoneità delle operazioni ad ostacolare l'accertamento dell'origine del profitto illecito; la mera movimentazione per pagamenti ordinari è invece meno probante.
- La prova del dolo (consapevolezza e intenzionalità) è centrale nelle valutazioni sulla natura delle operazioni e sull'applicabilità delle misure ablative; occorre documentare fatti che rendano manifesto il proposito criminoso.
- Le questioni procedurali relative ai termini di impugnazione sono decisive: un ricorso tardivo è dichiarato inammissibile senza esame del merito, con conseguenze pratiche immediate sull'efficacia dei provvedimenti impugnati.
- Chi chiede o subisce un sequestro preventivo deve prestare attenzione tanto alla qualità della motivazione (specificità dei fatti e nessi logici) quanto alla tempestività dei rimedi impugnatori.
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