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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32362/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Domanda di equo indennizzo per ingiusta detenzione conseguente all'esecuzione di un ordine di carcerazione emesso a nome dell'alias 'Ndiaye Abdou' associato a un codice univoco (CUI) poi risultato erroneamente riferito alla persona del ricorrente. La Corte d'appello di Ancona aveva dichiarato inammissibile la domanda per tardività e aveva ritenuto ostativo il diritto all'indennizzo per una condotta gravemente colposa del ricorrente, ritenendolo autore della fornitura delle false generalità al fotosegnalamento del 19.12.2011.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei termini esposti: ha ritenuto errata la dichiarazione di tardività, stabilendo che il termine biennale previsto dall'art. 315 c.p.p. decorre dalla data di irrevocabilità del provvedimento che accerta l'errore esecutivo (nel caso, 26.5.2019) ovvero, in mancanza di tale provvedimento, dalla data di effettiva liberazione. Ha altresì rilevato che la Corte di appello non ha fornito motivazione logica e sufficiente a sostenere l'attribuibilità al ricorrente della condotta gravemente colposa (fornitura delle false generalità), posto che risultano elementi probatori (segno particolare all'avambraccio, differenze foto segnaletiche, revoca della condanna con sentenza di revisione della Corte d'appello di Genova) che escludono la certezza sull'imputabilità. Per questi motivi la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Ancona, rimettendo a quella corte anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 315 cod. proc. pen.

    termine biennale per proporre istanza di equo indennizzo

    Il termine biennale decorre dalla data di irrevocabilità del provvedimento che accerta l'errore esecutivo ovvero, se manca un provvedimento simile, dalla data di effettiva liberazione dell'interessato; lettura orientata in senso costituzionale per includere l'ingiusta detenzione "esecutiva".

  • art. 314 cod. proc. pen.

    la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen., "nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione"

    La pronuncia costituzionale (sent. n. 310/1996) ha esteso il novero delle ipotesi di 'ingiusta detenzione' alla detenzione derivante da errori nell'esecuzione, orientando l'interpretazione delle norme processuali relative alla riparazione.

  • Corte costituzionale, sent. n. 310/1996

    introduzione della nozione di ingiusta detenzione derivante da erroneo ordine di esecuzione

    Fondamento costituzionale per riconoscere il diritto all'equo indennizzo anche per detenzioni derivanti da errori esecutivi dell'autorità giudiziaria, salvo dolo o colpa grave imputabile al detenuto.

  • Cass. pen., Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017

    la giurisprudenza ha affermato che le vicende dell'esecuzione non sono estranee all'orizzonte della riparazione dell'ingiusta detenzione, sempre che da esse derivi una ingiustizia della detenzione patita che si innesti su un errore (in violazione di legge) dell'autorità procedente

    Giurisprudenza di legittimità che conferma la possibilità di ottenere indennizzo per errori esecutivi, subordinando la riparazione all'assenza di condotta dolosa o gravemente colposa del richiedente.

Massime di principio

  • Il termine biennale per chiedere l'equo indennizzo decorre dalla data in cui risulta definitivo l'accertamento dell'errore esecutivo (irrevocabilità del provvedimento che lo accerta) o, se manca tale provvedimento, dalla data di effettiva liberazione.
  • Per ottenere l'indennizzo per ingiusta detenzione derivante da errore esecutivo è necessario dimostrare non solo l'illegittimità della detenzione, ma anche l'assenza di una condotta del richiedente caratterizzata da dolo o colpa grave che abbia concorso a determinare l'errore (es. fornire volontariamente false generalità).
  • Errori di identificazione basati su codici univoci (CUI) o su attribuzioni anagrafiche possono costituire causa di ingiusta detenzione; la loro presenza impone un'accurata valutazione probatoria (confronto foto-segnaletico, presenza/assenza di segni particolari, verifiche sul CUI).
  • Quando esistono provvedimenti successivi (revoca, annullamento, revisione) che stabiliscono la non identità o l'errore, tali atti definiscono il momento da cui può decorrere il termine per la domanda di indennizzo e rafforzano la prova dell'assenza di colpa del richiedente.
  • La decisione del giudice della riparazione deve essere adeguatamente motivata circa la sussistenza della colpa ostativa; conclusioni generiche o non confrontate con le risultanze probatorie (foto, segni particolari, provvedimenti di revisione) sono vulnerabili in sede di legittimità.
  • In casi complessi è opportuno allegare al ricorso ogni documento probatorio disponibile (sentenze di revisione, foto segnaletiche, atti dell'esecuzione, registrazioni CUI) e calcolare il termine di impugnazione a partire dall'evento definitivo che accerta l'errore esecutivo.

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