Cassazione Penale, Sentenza n. 3490/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo. Ha ritenuto che i giudici di merito abbiano travisato le prove omettendo di considerare le precise indicazioni fornite dagli imputati sull'origine degli assegni e che quindi mancasse il dolo di ricettazione. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza per violazione delle regole di valutazione della prova e vizio di motivazione, sostenendo l'assenza del dolo richiesto per il reato di ricettazione. Essi avevano già indicato sin dalle indagini chi aveva consegnato loro, tramite il figlio, assegni poi girati e versati sul conto della ditta familiare, allegando una spiegazione dell'origine del possesso. Contestavano inoltre il rigetto delle circostanze attenuanti generiche.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c ed e, codice di procedura penale
Grounds of cassation invoked: inosservanza delle norme processuali sulla valutazione delle prove e vizio di motivazione per travisamento e motivazione apparente; utilizzate per censurare la valutazione del dolo da parte dei giudici di merito.
art. 173, comma 1, disposizioni attuative, codice di procedura penale
Norma procedurale richiamata per l'esposizione sintetica dei motivi di ricorso in cassazione.
Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195
art. 1, lett. c, n. 1, 2, 3
Modifica della struttura del reato di ricettazione e delle modalità di identificazione del "tipo" del reato; menzionato per spiegare l'assetto normativo relativo alla consapevolezza della provenienza delittuosa.
Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188
Richiamato in relazione alle disposizioni sul rafforzamento della presunzione di innocenza e alle modifiche nella valutazione delle presunzioni a carico dell'imputato.
Giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (varie sezioni)
es. Sez. 2, n. 20193 del 19/4/2017; Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019; Sez. U., n. 35535 del 12/7/2007; Sez. U. n. 12433 del 26/11/2009
Principi richiamati: l'imputato che riceve cosa sospetta deve fornire un'adeguata allegazione circa l'origine (non un onere probatorio pieno), il dolo di ricettazione può emergere dal comportamento e dall'accettazione del rischio (dolo eventuale), ma l'assenza di una valutazione corretta delle spiegazioni riportate può portare al travisamento della prova.
Massime di principio
- Per il reato di ricettazione la sussistenza del dolo consiste nella consapevolezza della provenienza illecita della cosa: il giudice deve valutare se le spiegazioni dell'imputato circa l'origine siano credibili prima di inferire la conoscenza del carattere delittuoso.
- L'onere dell'imputato non è di "provare" la legittima provenienza, ma di fornire una spiegazione attendibile (onere di allegazione) che possa essere valutata dal giudice e eventualmente fatta oggetto d'indagine.
- Il dolo eventuale può essere desunto dall'atteggiamento di chi accetta il rischio della provenienza illecita, ma tale deduzione richiede elementi probatori concreti (es. contraffazione evidente, incongruenze gravi nell'attività commerciale) e non può basarsi su mere congetture.
- Se la decisione di merito travisa fatti provati o omette di considerare spiegazioni precise fornite dall'imputato, la Cassazione può annullare senza rinvio quando risulti che il fatto non costituisce reato per difetto dell'elemento psicologico.
- La valutazione delle circostanze attenuanti rimane discrezionale, ma può essere assorbita o resa ininfluente se il vizio principale (mancanza di dolo) porta all'assoluzione perche il fatto non costituisce reato.
- In situazioni simili conviene documentare sin da subito l'origine delle cose ricevute e indicare nominativi e circostanze rilevanti: una spiegazione precisa e documentabile può impedire che il giudice inferisca automaticamente la conoscenza della provenienza illecita.
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