Sentenza n. 369/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza esecutiva n. 1464 del 13 novembre 2023 del Tribunale civile di Cagliari - Sezione lavoro - nel procedimento RG 5504/17, successivamente corretta con decreto del 29 novembre 2023, notificata in data 1° dicembre 2023 al Ministero dell’Istruzione e del Merito e all’Avvocatura dello Stato di Cagliari via pec , passata in giudicato come risulta dalla certificazione rilasciata dal Tribunale civile di Cagliari sezione lavoro in data 26 maggio 2025,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inesatta esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Cagliari che aveva riconosciuto differenze retributive per indennità integrativa speciale non corrisposta durante il servizio all’estero
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, già dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto dal Tribunale civile di Cagliari, Sezione lavoro, una sentenza passata in giudicato che riconosceva il diritto alla corresponsione integrale dello stipendio tabellare per il periodo di servizio all’estero dal 20 ottobre 2008 al 31 agosto 2017, senza trattenuta dell’indennità integrativa speciale, quantificando il credito in euro 62.442,80 lordi, oltre alla maggiore misura tra interessi e rivalutazione monetaria. Il Ministero aveva adottato un decreto di riconoscimento e l’amministrazione finanziaria aveva liquidato una somma inferiore, applicando trattenute previdenziali e assistenziali pari a euro 6.877,31, oltre alle trattenute fiscali. La ricorrente ha dedotto l’inesatta esecuzione del giudicato, sostenendo che le trattenute previdenziali e assistenziali non potessero essere poste a suo carico, poiché riferite a una retribuzione corrisposta tardivamente, e lamentando inoltre la mancata liquidazione degli interessi legali o della maggiore misura tra interessi e rivalutazione sulla somma capitale. Ha chiesto la condanna dell’amministrazione alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, al pagamento degli accessori dovuti e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Richiamando il proprio precedente orientamento e la giurisprudenza in materia, ha ritenuto inesatta l’esecuzione della sentenza del giudice del lavoro, poiché l’amministrazione aveva operato trattenute previdenziali e assistenziali sulla somma riconosciuta a titolo di differenze retributive. Il giudice ha affermato che l’accertamento e la liquidazione del credito retributivo devono essere effettuati al lordo della quota di ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore quando il pagamento della retribuzione e della relativa contribuzione non sia stato tempestivo. La facoltà del datore di lavoro di effettuare la ritenuta contributiva è infatti limitata al caso fisiologico del tempestivo versamento dei contributi relativi al periodo retributivo corrispondente e non opera in caso di pagamento parziale o tardivo. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare integrale esecuzione al titolo giudiziale entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato, per il caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta individuato nel direttore generale competente del Ministero, con il compito di provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese processuali, liquidate in euro 1.500 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore della ricorrente.
Norme richiamate
art. 19 l. 4 aprile 1952, n. 218
al datore di lavoro è consentito di procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo
La facoltà del datore di lavoro di operare le ritenute previdenziali sulla retribuzione è di stretta interpretazione e riguarda esclusivamente il caso di tempestivo versamento della contribuzione riferita al corrispondente periodo retributivo.
art. 23, comma 1, l. 4 aprile 1952, n. 218
non consente detta forma di recupero, ove i contributi siano pagati parzialmente o in ritardo
La norma esclude il recupero mediante trattenuta sulla retribuzione quando i contributi siano stati versati parzialmente o tardivamente; tale ipotesi comprende anche il pagamento tardivo della retribuzione insieme ai relativi contributi.
art. 112 c.p.a.
Il ricorso per ottemperanza è stato utilizzato per ottenere l’esatta esecuzione della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
Massime di principio
- Nell’esecuzione di una sentenza che riconosce differenze retributive, il credito del lavoratore deve essere liquidato al lordo delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore quando la retribuzione e i relativi contributi siano stati corrisposti tardivamente o solo parzialmente.
- La facoltà del datore di lavoro di recuperare mediante trattenuta le quote contributive a carico del lavoratore opera esclusivamente nel caso di tempestivo pagamento dei contributi riferiti al corrispondente periodo retributivo; non può essere utilizzata per trasferire sul lavoratore le conseguenze del tardivo adempimento retributivo o contributivo.
- Il giudizio di ottemperanza consente di ordinare all’amministrazione l’integrale esecuzione del titolo giudiziale secondo il suo contenuto effettivo, anche quando l’amministrazione abbia formalmente adottato atti di liquidazione ma abbia quantificato il credito in modo difforme dal giudicato.
- In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione all’ordine di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione e a una richiesta della parte vittoriosa.
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