Sentenza del 22/06/2022 n. 20189 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento per maggiori imposte IRPEF e IRAP anno 2005 (riscossione compensi professionali incassati nel 2005 ma fatturati in anni diversi; contestazioni su validità della notifica, delega di firma, indetraibilità di ritenute e deducibilità/ documentazione di spese). Il ricorrente proponeva 11 motivi tra cui nullità della notifica, nullità per mancanza di delega, errata determinazione del reddito (principio di cassa vs competenza), richiesta di compensazione con imposta 2004, e contestazione di indetraibilità di una ritenuta d'acconto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto inammissibili alcuni motivi (per doppia conforme, per formulazione errata del vizio, o per mancata deduzione secondo il canone procedurale corretto) e infondati gli altri. In particolare ha confermato la validità della notifica dell'avviso di accertamento (avendo l'Ufficio prodotto l'avviso di ricevimento), ha ritenuto ammissibile la produzione in giudizio della delega di firma e ha confermato l'applicazione del principio di cassa per i professionisti ai sensi dell'art. 54 TUIR: i compensi sono imponibili quando incassati. Ha altresì ritenuto inammissibile la compensazione proposta per la prima volta in appello. Condanna del ricorrente alle spese di giudizio e al contributo unificato.
Norme richiamate
Legge 20 novembre 1982, n. 890
La legge disciplina la notificazione a mezzo posta: la relazione dell'ufficiale giudiziario non è requisito essenziale per la validità della notifica quando è prodotto l'avviso di ricevimento; la relazione è prevista a fini documentali soprattutto per il notificante.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
art. 39, art. 42, art. 60
L'avviso di accertamento costituisce prova della notificazione; non è necessaria la sottoscrizione di ciascun foglio dell'atto per la validità quando è dimostrata l'individuazione del responsabile e la produzione della ricevuta A/R.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Per esercenti arti e professioni vige il principio di cassa: i compensi concorrono al reddito nel periodo d'imposta in cui sono percepiti (incassati), indipendentemente dalla data di emissione della fattura.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
In giudizio di appello non sono ammesse nuove eccezioni che non siano state proposte in primo grado salvo che siano rilevabili d'ufficio: l'eccezione di compensazione, rilevabile solo su istanza di parte, è inammissibile se proposta per la prima volta in appello.
Codice civile
L'onere della prova grava sulla parte cui la legge attribuisce l'onere; qui l'Amministrazione finanziaria ha adempiuto all'onere provando la regolare notifica.
Codice di procedura civile
art. 360 c.p.c., art. 348-ter c.p.c., art. 157 c.p.c.
Art. 360: criteri di impugnazione in cassazione; art. 348-ter: inammissibilità del motivo se esiste doppia conforme; art. 157: la relazione della notificazione è prevista in tutela dell'interesse del notificante e la sua carenza non sempre pregiudica il destinatario.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Previsione del contributo unificato dovuto per l'impugnazione; la Corte ha ordinato il pagamento in favore dell'Erario da parte del ricorrente.
Massime di principio
- La notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, se correttamente prodotta dall'Amministrazione, è idonea a provare la notifica anche se manca la relazione dell'ufficiale giudiziario: la carenza è, in genere, mera irregolarità se l'A/R è presente.
- La delega di firma dell'ufficio può essere prodotta anche in sede di giudizio per dimostrare la legittimità della sottoscrizione dell'atto amministrativo; la valutazione di idoneità resta di merito e non è automaticamente annullabile in cassazione.
- Per professionisti (arti e professioni) vige il principio di cassa (art. 54 TUIR): i compensi sono tassati quando percepiti; quindi somme fatturate in un anno e incassate in un altro devono essere tassate nell'anno di incasso.
- Eccezioni e mezzi di difesa rilevabili solo su istanza di parte (es. compensazione) devono essere proposti già in primo grado; proposte per la prima volta in appello sono inammissibili salvo rilevabilità d'ufficio.
- In cassazione non è consentita la semplice rivalutazione in fatto delle prove o della ricostruzione probatoria del giudice di merito: i motivi che mirano a una diversa valutazione delle risultanze probatorie sono, di regola, inammissibili.
- L'onere della prova è della parte cui la legge lo attribuisce: se l'Amministrazione dimostra la regolare notifica e produzione della documentazione essenziale, il contribuente deve produrre elementi di prova contrari o prospettare errori formali del procedimento rilevanti e specifici.
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