Sentenza n. 6367/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente, liquidando le spese del giudizio di primo grado in 400 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella sola parte relativa alla liquidazione delle spese processuali, ritenuta simbolica, non conforme al decoro della professione e inferiore ai parametri ministeriali. Ha dedotto la violazione dei D.M. n. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022, sostenendo l’inderogabilità dei minimi tariffari e chiedendo la liquidazione di 1.189 euro. Sono state inoltre dedotte violazioni dell’art. 2233 c.c., degli artt. 24, 111 e 113 Cost., dell’art. 26 c.p.a., degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, dell’art. 47 CDFUE, dell’art. 6 CEDU e dell’art. 117 Cost., nonché un difetto assoluto di motivazione. In particolare, è stata contestata la motivazione del TAR, che aveva giustificato la riduzione delle spese con il carattere seriale della controversia.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello e riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla liquidazione delle spese. Ha escluso che, dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, sussista un vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari: i parametri del D.M. n. 55/2014, come aggiornati, costituiscono il riferimento per la liquidazione, ma il giudice può discostarsene motivatamente. L’unico limite legale è il divieto di liquidare somme meramente simboliche e non conformi al decoro professionale, ai sensi dell’art. 2233, comma 2, c.c. Nel caso concreto, tuttavia, il TAR aveva motivato la liquidazione di 400 euro soltanto richiamando la serialità della controversia, senza spiegare adeguatamente la quantificazione né giustificare una compensazione parziale. La serialità, secondo il Consiglio di Stato, non costituisce di per sé una ragione sufficiente per comprimere le spese, soprattutto quando l’amministrazione abbia mantenuto una condotta già riconosciuta illegittima in numerosi giudizi. Considerata la natura e la difficoltà della questione, il Collegio ha proceduto a una nuova liquidazione equitativa delle spese del primo grado, fissandole in 800 euro oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado d’appello sono state compensate in ragione del parziale accoglimento e della richiesta dell’appellante, superiore all’importo riconosciuto.
Norme richiamate
art. 2233, comma 2, c.c.
La misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione
Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, costituisce il limite legale alla liquidazione giudiziale: non possono essere riconosciute somme simboliche e non consone al decoro professionale.
artt. 4 e 5 D.M. 55/2014
I valori medi di cui alle tabelle allegate [...] possono essere aumentati o diminuiti fino al 50 per cento
I parametri ministeriali sono il riferimento per la liquidazione delle spese, ma non sono minimi tariffari inderogabili; il giudice può discostarsene, purché motivi adeguatamente gli scostamenti apprezzabili.
art. 13, comma 6, l. 247/2012
Attribuisce al Ministro della giustizia il potere di stabilire e aggiornare i parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali.
art. 9, comma 1, d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n. 27/2012
Ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate, eliminando il precedente vincolo legale di inderogabilità dei minimi.
art. 26 c.p.a.
Disciplina la regolazione delle spese nel processo amministrativo; la liquidazione deve essere coerente con la soccombenza e adeguatamente motivata quando si discosta sensibilmente dai parametri.
artt. 24 e 113 Cost.
La liquidazione manifestamente insufficiente e non motivata delle spese può incidere sull’effettività della tutela giurisdizionale.
art. 47 CDFUE
Il principio di tutela giurisdizionale effettiva impone di evitare che la liquidazione delle spese renda sostanzialmente gravoso l’esercizio della tutela, specie nei contenziosi seriali derivanti dalla persistente condotta illegittima dell’amministrazione.
Massime di principio
- L’abrogazione delle tariffe professionali ha eliminato l’inderogabilità legale dei minimi tariffari; i parametri ministeriali per la liquidazione delle spese processuali costituiscono un riferimento, non un limite minimo assoluto.
- Il giudice può discostarsi dai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e dai successivi aggiornamenti, ma, quando lo scostamento è apprezzabile e rilevante, deve indicare i criteri concreti posti a fondamento della liquidazione.
- L’art. 2233, comma 2, c.c. vieta comunque la liquidazione di somme meramente simboliche e non adeguate all’importanza dell’attività difensiva e al decoro professionale.
- La serialità del contenzioso non giustifica, da sola, una liquidazione irrisoria o una compensazione parziale delle spese; la decisione deve considerare le caratteristiche effettive della controversia e la condotta dell’amministrazione.
- Una liquidazione delle spese manifestamente inferiore a quella desumibile dai parametri ministeriali, se priva di motivazione congrua, può ledere il principio di effettività della tutela giurisdizionale e deve essere riformata dal giudice d’appello mediante nuova liquidazione equitativa.
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