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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 773/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale denunciava vizi di motivazione della sentenza di appello che aveva assolto Barba e La Rocca e aveva escluso la premeditazione nei confronti di Giarrana e Radaelli; il ricorso contestava la valutazione dei tabulati telefonici, la valorizzazione delle dichiarazioni di testimoni (in particolare di Luigi Mignemi), nonché l'esclusione della premeditazione alla luce di sopralluoghi, dell'acquisizione dello scooter, dell'utilizzo di arma con silenziatore e della sequenza delle comunicazioni. Giarrana impugnava la determinazione della pena (sosteneva che, esclusa la premeditazione, la pena doveva essere fissata al minimo di 21 anni) e il diniego delle attenuanti generiche. Radaelli contestava l'applicazione della recidiva semplice, ritenendo che il precedente non dovesse essere computato perché estinto o comunque non rilevante.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero per genericità e per mancato rispetto del principio di specificità (mancata indicazione puntuale degli atti travisati). Ha invece accolto parzialmente i ricorsi di Giarrana e Radaelli limitatamente al riconoscimento della recidiva: la Corte ha annullato senza rinvio l'aumento di pena di un anno operato in ragione della recidiva per entrambi, perché la motivazione era carente e i precedenti non potevano essere considerati (per Giarrana alcuni precedenti erano estinti; per Radaelli il precedente era precedente alla commissione del fatto o non rilevante). Le restanti censure di Giarrana sono state rigettate (compresa la determinazione della pena nel resto). Conseguentemente le pene di Giarrana e Radaelli sono determinate in anni ventiquattro di reclusione ciascuno (riduzione da venticinque). E' stata rigettata la richiesta di rifusione spese delle parti civili. Sono state confermate come irrevocabili le statuizioni già non investite dai rinvii.

Norme richiamate

  • art. 624 codice di procedura penale

    Regola l'irrevocabilità della sentenza di merito per le parti non investite dall'annullamento; la Corte ha ritenuto irrevocabili le statuizioni già non oggetto dei rinvii della Cassazione

  • art. 63 codice di procedura penale

    Richiamato in relazione all'inutilizzabilità delle dichiarazioni di Gino Gattuso; la violazione dell'articolo ha ridotto l'utilizzabilità di quelle dichiarazioni nel giudizio

  • art. 575 codice penale

    Norma che disciplina il reato di omicidio; la qualificazione del fatto e la rilevanza dell'aggravante della premeditazione sono state valutate alla luce dei requisiti ideologici e cronologici richiesti da questa norma

  • art. 165-bis disposizioni di attuazione cod. proc. pen. (introdotto dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11)

    Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorso deve indicare specificamente gli atti che si assumono travisati; la Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero

  • art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'estinzione delle sentenze a carico di Giarrana; ha inciso sulla impossibilità di computare quei precedenti ai fini della recidiva

  • art. 500, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma riferita all'acquisizione in dibattimento delle sommarie informazioni testimoniali; la sentenza di merito ha valutato la portata di acquisizioni eseguite ai sensi di tale disposizione

  • divieto di "reformatio in peius"

    Principio sostanziale applicato dalla Corte nella valutazione della illegittimità di aumenti o peggioramenti non adeguatamente motivati dal giudice del rinvio

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico: per far valere vizi di motivazione o travisamento è necessario indicare puntualmente gli atti e i passaggi motivazionali ritenuti erronei; censure generiche o meramente rivalutative sono inammissibili.
  • Le valutazioni sui tabulati telefonici, sulle celle agganciate e sulle conversazioni intercettate rimangono, di regola, materia di merito; la Cassazione interviene solo se vi è un elemento di manifesta illogicità, omissione o travisamento evidente.
  • Le dichiarazioni 'de relato' e le informazioni di seconda mano (compresi biglietti, confidenze carcerarie, o riferimenti a fonti confidenziali) devono essere trattate con particolare cautela; la loro sola presenza non è sufficiente a fondare una condanna se non riscontrata da altri elementi probatori.
  • La premeditazione richiede requisiti cronologici e ideologici chiaramente ricostruibili: sopralluoghi, acquisizione di mezzi o preparativi vanno provati con congruenza temporale e logica per integrare l'aggravante.
  • Il riconoscimento della recidiva richiede accertamenti specifici sui precedenti: non possono essere computati precedenti estinti o non rilevanti; l'aumento di pena per recidiva deve essere motivato e supportato da certificazioni del casellario.
  • Se la Cassazione annulla una pronuncia su singoli profili e rinvia, il giudice di merito deve riesaminare integralmente le questioni indicate dalla pronuncia di legittimità e motivare espressamente ogni eventuale cambiamento di apprezzamento.

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