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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18748/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza di rigetto dell'eccezione formulata dal difensore per mancato accesso e mancata fornitura a distanza delle copie degli atti posti a fondamento della richiesta di convalida dell'arresto. Il difensore aveva chiesto telefonicamente e via PEC la copia degli atti la mattina dell'udienza (che si svolse da remoto via Teams) ma il cancelliere aveva negato l'invio a distanza; il GIP verbalizzò e rigettò l'eccezione ritenendo che, in assenza di norma che riconosca il diritto di ricevere copia a distanza, fosse onere del difensore recarsi in cancelleria per prendere visione degli atti prima dell'udienza. Nel ricorso per cassazione si denunciavano plurime violazioni di norme processuali (art. 391, 178 lett. c), 179, 182, 294 c.p.p.) e dei diritti costituzionali alla difesa e al giusto processo (art. 24 e 111 Cost.), nonché carenza/mancata motivazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi manifestamente infondati. Ha condiviso la valutazione del Gip secondo cui non esisteva un diritto automatico alla trasmissione a distanza delle copie degli atti; l'art. 23, comma 4, del d.l. n. 137/2020 consente la partecipazione a distanza ma non impone la trasmissione di copie telematiche, restando ferma la possibilità di accesso e consultazione in cancelleria. La Corte ha quindi ritenuto che il difensore non avesse adempiuto all'onere di recarsi in cancelleria e che le doglianze non confrontassero la motivazione del provvedimento impugnato. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende per i profili di colpa nell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 391 cod. proc. pen.

    Era invocato dal ricorrente come norma violata in relazione alla convalida dell'arresto; la Corte non ha ritenuto provata l'inosservanza normativa che giustificasse l'annullamento, essendo centrale la questione del diritto alla ricezione a distanza delle copie.

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in riferimento a nullità, la Corte non ha ritenuto sussistere una nullità deducibile dalla mancata trasmissione telematica delle copie prima dell'udienza.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Invocato in relazione alle nullità, ma la Corte non ha rilevato l'effetto invalidante degli atti per la mancata consegna delle copie a distanza.

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte non ha ravvisato una violazione che determinasse nullità o pregiudizio rilevante per il diritto di difesa.

  • art. 294 cod. proc. pen.

    Richiesto dal ricorrente tra le norme violate; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Gip fosse adeguata e che la contestata omissione non integrasse gli estremi delle doglianze mosse.

  • art. 23, comma 4, d.l. n. 137/2020

    art. 23, comma 4, d.l. n. 137 del 2020

    La Corte interpreta questa disposizione come autorizzazione alla partecipazione da remoto alle udienze, ma non come disciplina che imponga la trasmissione a distanza delle copie degli atti al difensore; resta ferma la possibilità per il difensore di accedere e consultare gli atti in cancelleria.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente come garanzia dell'esercizio del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che il diritto alla difesa non fosse leso dalla mancata trasmissione delle copie quando è disponibile la consultazione in cancelleria e non è stato dimostrato il pregiudizio.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al giusto processo e alla parità delle parti; la Corte ha ritenuto non sussistente una violazione costituzionale nelle circostanze del caso.

  • Sez. U. n. 36212 del 30/09/2010

    Sez. U., n. 36212 del 30 settembre 2010

    Richiamata dal ricorrente a sostegno dell'idea che la denegata visione degli atti possa essere sanzionata; la Corte di legittimità tuttavia non ha ritenuto applicabile in modo tale da annullare l'ordinanza impugnata, dato che non è stato dimostrato l'effettivo mancato esercizio degli oneri di accesso da parte del difensore.

  • Corte Cost. n. 186 del 2000

    Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata dalla Corte per motivare la condanna alla Cassa delle ammende in relazione a profili di colpa nell'impugnazione ritenuta manifestamente infondata.

Massime di principio

  • La partecipazione da remoto all'udienza non comporta automaticamente il diritto di ricevere a distanza copie degli atti: salvo norma specifica, il difensore deve utilizzare gli strumenti ordinari (accesso in cancelleria) per consultare gli atti prima dell'udienza.
  • Se il difensore intende ottenere copie a distanza deve ottenere istruzioni normative o un provvedimento che lo autorizzi; in assenza di ciò, è prudente chiedere il rinvio dell'udienza o la trattazione orale per garantire il pieno esercizio del diritto di difesa.
  • Le eccezioni sollevate in udienza devono confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato: denunciare genericamente la violazione di diritti senza dimostrare il pregiudizio concreto o l'esatto adempimento degli oneri processuali può portare all'inammissibilità del ricorso.
  • È essenziale documentare e conservare prove delle richieste di accesso agli atti (PEC, ricevute, verbalizzazioni) e, in caso di rifiuto da parte della cancelleria, far verbalizzare esplicitamente l'evento in udienza e chiedere il rinvio o misure alternative per evitare di compromettere la posizione del difensore e del difeso.
  • Le condanne per impugnazioni manifestamente infondate (Cassa delle ammende) possono essere disposte se il ricorso appare privo di fondamento oggettivo; valutare attentamente la fondatezza dell'impugnazione prima di proporla in Cassazione.

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